Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2070 del 27/01/2017
Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.27/01/2017), n. 2070
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12774-2010 proposto da:
A.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI
268/A, presso lo studio dell’avvocato ROSA VIGGIANO, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA GERIT SPA, in persona dell’Amm.re Delegato pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.P.DA PALESTRINA 19, presso
lo studio dell’avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 100/2009 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO,
depositata il 24/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato BRASCA per delega dell’Avvocato
VIGGIANO che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
A.E. proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento dell’importo di Euro 2.215,27 relativa ad ICI per gli anni 1999 e 2000. La C.T.P. di Roma, in accoglimento del ricorso, annullava la cartella impugnata con sentenza poi passata in giudicato.
Successivamente veniva notificato al contribuente preavviso di fermo del veicolo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86 emesso da Equitalia Gerit S.p.A. per il mancato pagamento di ICI per i medesimi anni 1999 e 2000. Il ricorso proposto contro il suddetto preavviso veniva accolto dalla C.T.R. di Roma.
Avverso tale pronuncia interponeva appello Equitalia Gerit S.p.A. La C.T.R. del Lazio, con sentenza del 24.3.2009, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente per difetto di interesse, ritenendo che non fosse autonomamente impugnabile il preavviso di fermo.
Contro la suddetta decisione A.E. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso Equitalia Gerit S.p.A.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata, giusta decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.
2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 350 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 100 c.p.c., per avere erroneamente il giudice di appello ritenuto che il preavviso di fermo del veicolo non fosse autonomamente impugnabile per difetto di interesse del contribuente, trattandosi di atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell’esecuzione esattoriale e che non arrecava alcun pregiudizio al destinatario, il quale poteva comunque utilizzare il bene.
3. Il ricorso è fondato sulla base del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui: “Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall’agenzia delle entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 20, – in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale – e consistente nell’ulteriore invito all’obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell’ulteriore termine, si procederà all’iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l’interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l’obbligato attendere il decorso dell’ulteriore termine concessogli per impugnare l’iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo” (Cass. civ., sez. un., 07-05-2010, n. 11087).
4. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, essendo intervenuta la richiamata decisione delle Sezioni Unite dopo la pronuncia della sentenza impugnata. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito. Condanna la controricorrente al pagamento in favore del contribuente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 900,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma il 26 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017