Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 207 del 09/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 09/01/2017, (ud. 11/10/2016, dep.09/01/2017),  n. 207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7180-2011 proposto da:

L.C. C.F. (OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO MARTELLI e FILIPPO

FERLISI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.P.A. GRUPPO TORINESE TRASPORTI – G.T.T., P.I. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, P.ZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE

LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

DIEGO DIRUTIGLIANO, LUCA ROPOLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 654/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/09/2010 R.G.N. 1464/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;

udito l’Avvocato FILIPPO FERLISI;

udito l’Avvocato FEDERICA PATERNO’ per delega orale Avvocato RAFFAELE

DE LUCA TAMAJO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso, assorbito il resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7 settembre 2010, la Corte d’Appello di Torino, confermava la decisione resa dal Tribunale di Torino e rigettava la domanda proposta da L.C. nei confronti della Gruppo Torinese Trasporti – G.T.T. S.p.A., avente ad oggetto, la declaratoria di responsabilità della Società datrice nella causazione della broncopneumopatia da cui era affetto, da ritenersi di origine professionale e la condanna della stessa al risarcimento del danno patito.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto decorso il termine decennale di prescrizione dell’azione di responsabilità contrattuale, per essere intervenuto il primo atto interruttivo della stessa oltre il decennio dal momento di manifestazione della malattia.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il L. affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. in una con il vizio di motivazione, lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità dell’individuazione del dies a qua del decorso della prescrizione per essersi discostata dal principio accolto da questa Corte della conoscibilità del danno nel suo configurarsi come fatto illecito.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., anche in relazione all’art. 2935 c.c., in una con il vizio di motivazione, il ricorrente lamenta a carico della Corte la mancata considerazione ai fini del decorso della prescrizione e comunque l’omessa motivazione in ordine alla violazione dell’obbligo di sicurezza da parte della Società datrice per non aver adottato i provvedimenti idonei ad assicurare la salubrità dei luoghi e delle modalità di adibizione al lavoro del ricorrente.

Il terzo motivo, ancora rubricato con riferimento al vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. ed al vizio di motivazione, è volto a censurare il mancato accertamento da parte della Corte territoriale della natura professionale delle ulteriori patologie sofferte e connotate dalla sintomatologia presentata dal ricorrente.

Va preliminarmente rilevato come la proposta impugnazione, riguardata nel suo complesso – ovvero nel suo sostanziarsi nel rilievo per cui la Corte territoriale si sarebbe sottratta all’accertamento della rapportabilità causale del danno fisico lamentato, per il quale il ricorrente formula la domanda di risarcimento, non solo alla patologia indicata ed assunta come avente natura professionale (broncopneumopatia), ma altresì ad ogni altra -eventuale” malattia che di quel danno possa porsi come origine, così da dover essere qualificate anch’esse come aventi natura professionale nonchè all’accertamento della riconducibilità del danno medesimo e del suo progressivo aggravamento alla responsabilità del soggetto datore, anche sotto il profilo della condotta omissiva data dalla mancata adozione di misure idonee almeno a circoscrivere il danno stesso – rifletta da parte del ricorrente il perdurare di quella condizione di non consapevolezza della causa del danno per il cui risarcimento il medesimo agisce che connota sin dalla sua iniziale proposizione la relativa domanda giudiziale.

In effetti, il richiamo operato in atti alla broncopneumopatia non sta a significare che quella malattia era la causa del danno fisico subito, sicchè la data in cui la stessa fosse stata diagnosticata corrisponderebbe al momento dell’insorgere del diritto al risarcimento del danno per cui agisce e dunque al termine iniziale di prescrizione del diritto medesimo, ma vale solo come riferimento ad una delle possibili cause del danno.

Si vuole dire in sostanza che neppure il ricorrente mostra una sicura conoscenza di quella rapportabilità causale del danno ad una specifica patologia cui oggi il ricorrente medesimo vorrebbe correlare il dies a quo del termine prescrizionale dell’azione intentata, in contrasto con il riferimento operato agli stessi fini dalla Corte territoriale alla mera conoscenza o conoscibilità del danno.

Ne discende che alla base dell’iniziativa giudiziaria del ricorrente non vi è come qui si pretende, il riferimento alla conoscenza della causa del danno e della rilevanza giuridica della stessa, che sarebbe potuta derivare solo dalla sicura riferibilità del danno ad una specifica patologia (risultandone, secondo l’interpretazione data dal ricorrente all’art. 2935 c.c., di conseguenza imposto il rapportarsi della Corte territoriale, ai fini della determinazione del termine iniziale della prescrizione, alla data in cui quella patologia fosse stata diagnosticata), bensì il diverso riferimento al criterio della conoscenza o conoscibilità del danno, assunto nell’interpretazione che di quella stessa norma ha accolto la Corte territoriale a criterio di determinazione del dies a quo della prescrizione.

Ebbene, a tale stregua, non può che rilevare il momento di accertamento del danno, qui riconducibile, come correttamente ha ritenuto la Corte territoriale, alla data di rilevazione del manifestarsi della sua sintomatologia, data dal primo accertamento medico della dispnea che aveva colpito il ricorrente, accertamento intervenuto già nel 1993 e dunque risalente ad oltre un decennio prima del primo atto interruttivo della prescrizione costituito dalla lettera raccomandata dell’avv. Boldrini in data 24.11.2006, derivandone, secondo quanto sancito dalla Corte territoriale, l’intervenuta prescrizione dell’azionato diritto al risarcimento del danno.

Resta comunque il fatto che, ove anche, assumendosi la broncopneumopatia come causa certa del danno fisico lamentato, si accedesse alla tesi qui sostenuta dal ricorrente per cui il dies a quo del termine prescrizionale sarebbe dovuto corrispondere alla data in cui fosse stata diagnosticata al ricorrente quella patologia, rileverebbe, a sostegno del decisione della Corte territoriale in ordine all’intervenuta estinzione per prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente azionato dal ricorrente, la circostanza asseverata dalla Corte medesima e qui non fatta oggetto di censura per cui quella malattia fu diagnosticata al ricorrente il 14.6.1995, ancora oltre un decennio prima del primo atto interruttivo della prescrizione.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2016

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