Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 207 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 207 Anno 2014
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi
n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e
difende;
– ricorrenti contro
CASA DI CURA VILLA DEI FIORI s.r.1., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio de
Notaristefani di Vastogirardi, giusta delega in atti;

controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania

Data pubblicazione: 09/01/2014

n. 98/33/07, depositata 1’11 settembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre
2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Diego Giordano per i ricorrenti;
udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale dott. Umberto Apice, il
quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento
dell’incidentale.

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate
propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione
tributaria regionale della Campania depositata l’ 1 1 settembre 2007 e
notificata il 13 novembre 2007, con la quale, rigettando sia l’appello
principale dell’Ufficio, sia quello incidentale della Casa di cura Villa dei
Fiori s.r.1., è stata confermata l’illegittimità della cartella di pagamento
emessa, per IRAP ed omessi pagamenti di ritenute alla fonte per l’anno
1999, nei confronti della contribuente ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n.
600 del 1973.
Il giudice d’appello, per quanto qui interessa, ha ritenuto che la
normativa in tema di integrazione delle dichiarazioni, introdotta dal d.P.R.
n. 435 del 2001, che, con effetto dal 1° gennaio 2002, ha sostituito il comma
8 e introdotto il comma 8 bis all’art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, non ha
carattere novativo della possibilità per il contribuente di integrare la
dichiarazione per correggere errori a proprio favore, possibilità che,
pertanto, andava riconosciuta anche nella vigenza dell’originario testo
dell’art. 2, come avvenuto nella specie.
2. La Casa di cura Villa dei Fiori s.r.l. resiste con controricorso e
propone anche ricorso incidentale.
Considerato in diritto
1. I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.
2. Con l’unico motivo del ricorso principale è denunciata la violazione
dell’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, comma introdotto
dal d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, ed è formulato il quesito di diritto se, ai
sensi della norma citata, “la nozione di termine per la proponibilità di
dichiarazione integrativa debba ritenersi posta in termini di decadenza pur
entro il termine per la proposizione della dichiarazione successiva e che,
2

Ritenuto in fatto

ZSENTI DA 77:(3 1.TRAZIONE

oltre tale termine, possa proporsi soltanto istanza di rimborso”.

Al SENSI
N, 13.1 T
MATER

Il motivo è inammissibile in quanto del tutto estraneo alla ratio decidendi
della sentenza impugnata: come detto in narrativa, infatti, il giudice
d’appello ha esaminato, risolvendola in senso positivo, la sola questione
della emendabilità delle dichiarazioni dei redditi a favore del contribuente
anche in epoca anteriore alla espressa previsione introdotta dal citato
comma 8 bis dell’art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998.

2. Il ricorso incidentale della contribuente, essendo tardivo in quanto
consegnato all’ufficiale giudiziario nel febbraio 2008 e, quindi, oltre il
termine breve decorrente (anche per il notificante) dalla data di notifica
della sentenza, avvenuta il 13 novembre 2007, perde efficacia ai sensi
dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.
3. In conclusione, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
principale e l’inefficacia dell’incidentale.
Ne consegue la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e
inefficace l’incidentale.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2013.

Ne discende l’inammissibilità del ricorso.

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