Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 207 del 05/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 05/01/2022, (ud. 13/05/2021, dep. 05/01/2022), n.207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21194-2019 proposto da:

T.N., in proprio ed in qualità di legale rappresentante

della (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA VENEZIA n. 11, presso lo studio dell’avvocato LAMBERTO

LAMBERTINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, G.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2363/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. T.N., in proprio e quale liquidatore della (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, impugna con un motivo di ricorso per cassazione, corredato da memoria, la sentenza della Corte d’appello di Venezia di rigetto del reclamo ex art. 18 L. Fall. proposto – per difetto dei requisiti dimensionali e dello stato di insolvenza – avverso la sentenza del Tribunale di Verona del 22/02/2019 che ne ha dichiarato il fallimento su ricorso di G.G.;

1.1. gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. con l’unico motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 15 L. Fall., per avere la corte d’appello tenuto conto solo dei bilanci della società – ritenendoli inattendibili perché formati, approvati e depositati nel Registro delle imprese solo dopo la dichiarazione di fallimento (v. Cass. n. 13746 del 2017) e per giunta difformi dalla “bozza” in precedenza inviata dal liquidatore al curatore

fallimentare – trascurando le scritture contabili prodotte in sede di reclamo (doc. 10, 11, 12 allegati al reclamo) e rigettando la richiesta di c.t.u. perché “dispendiosa ed esplorativa”;

3. la censura è inammissibile;

3.1. invero, sebbene questa Corte abbia effettivamente affermato che il deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi ex art. 15 L. Fall., comma 4, non integra una prova legale ai fini dell’accertamento dei requisiti dimensionali per la declaratoria di fallimento, potendo utilizzarsi anche strumenti probatori alternativi al (Cass. n. 10509 del 2019, Cass. n. 6991 del 2019, Cass. n. 30541 del 2018, Cass. n. 16067 del 2018), come ad esempio le ulteriori scritture contabili (Cass. n. 25025 del 2020), tuttavia la censura è generica, poiché sarebbe stato onere del debitore indicare i dati rilevanti per dimostrare il mancato superamento delle tre soglie di fallibilità, piuttosto che limitarsi a produrre scritture contabili senza segnalare, nemmeno in questa sede, gli elementi che lo attesterebbero; di conseguenza risulta incensurabile la scelta – discrezionale – del giudice del reclamo di non disporre c.t.u., in quanto esplorativa (Cass. n. 24721 del 2015, Cass. n. 8965 del 2019); in ogni caso, la valutazione di attendibilità dei dati contabili rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. n. 6991 del 2019, Cass. n. 30516 del 2018);

4. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile poiché, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, n. 34476 del 2019);

5. l’assenza di difese degli intimati esclude la pronuncia sulle spese;

6. ricorrono astrattamente i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

 

 

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