Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20699 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. III, 20/07/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/07/2021), n.20699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37816-2019 proposto da:

E.B., elettivamente domiciliato in Foggia, via A. da

Zara n. 3, presso l’avv. VITTORIO SANNONER;

– ricorrente –

contro

PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE BARI, PROCURA GENERALE CORTE APPELLO

BARI, PROCURA GENERALE CORTE CASSAZIONE;

– intimati –

nonché contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1077/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

l.- E.B. è cittadino (OMISSIS). Dalla lettura della sentenza si apprende che ha lasciato la (OMISSIS), o meglio cosi ha raccontato, per sfuggire alla violenza della matrigna che voleva appropriarsi della eredità del padre, il quale aveva perso la vita in un attentato terroristico per mano di (OMISSIS).

La sua versione non è stata creduta dalla Commissione territoriale, e neanche dai giudici di merito, che hanno respinto la domanda di protezione internazionale peraltro negando che in (OMISSIS) vi sia un clima di violenza generalizzata tale da costituire ragione di tutela per chi fugge da quel paese; ed hanno altresì negato la protezione umanitaria ritenendo non allegata alcuna situazione di vulnerabilità.

2.- Ricorre E.B. con tre motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3.- Il ricorso è preliminarmente inammissibile, per difetto nella esposizione del fatto, che manca del tutto, né è ricavabile dalla lettura dei motivi. Il ricorrente, in alcun modo mette in condizione di conoscere la vicenda che lo ha riguardato, che risulta nota solo leggendo la sentenza impugnata.

Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poiché il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019″.

4.- Ad ogni modo i motivi sono a loro volta inammissibili.

Intanto non colgono la ratio della decisione impugnata, che, ritenuta inverosimile la vicenda, ha deciso di conseguenza; per altro verso sono motivi infondati tesi a dimostrare che la corte non ha tenuto conto dei reports proposti dal ricorrente cosi violando la regola dell’onere della prova attenuato, e ciò sia ai fini della protezione internazionale, anche sussidiaria, che umanitaria.

Si tratta di argomenti infondati, in quanto, per la protezione internazionale, la corte di merito utilizza un report di Easo 2018 per escludere un clima di violenza generalizzata, che è ciò che rileva, non essendo invece di alcun conto l’esistenza di episodi sporadici di violenza; infine del tutto astratto è il richiamo a quei reports per decidere della protezione umanitaria, che invece presuppone una situazione di vulnerabilità legata, da un lato, ad una situazione soggettiva, per altro verso alla violazione dei diritti umani nel paese di origine, cui andrebbe incontro il ricorrente, che però deve allegare, sotto questo aspetto, elementi rilevanti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da ritenere sufficienti i presupposti per il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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