Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20699 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 13/10/2016), n.20699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16649-2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Riccardo

GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BONAIUTI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SUSANNA

CHIABOTTO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 380/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

23/2/2015, depositato il 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Dott. Relatore FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Massimo Silvestre per delega dell’Avvocato Susanna

Chiabotto che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO

Con decreto del 26.2.2015 la Corte d’appello di Perugia rigettava l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter proposta da C.G. contro il decreto monocratico della medesima Corte, che aveva dichiarato improponibile la relativa domanda di equa riparazione. Presupposto un giudizio conclusosi in appello innanzi alla sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti, i giudici d’appello osservavano che il ricorso ex lege n. 89 del 2001 era stato presentato 1.9.2014 pendente il termine triennale di revocazione di cui al R.D. n. 1214 del 1934, art. 68, lett. a). Pertanto, la sentenza emessa il 24.1.2014 dal giudice contabile in quel processo non poteva considerarsi definitiva.

Per la cassazione di tale decreto C.O. propone ricorso, affidato a un motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato un “atto di costituzione” in vista dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 3 e 4 e degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. e R.D. n. 1038 del 1933, art. 26 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce parte ricorrente che l’avvenuta notificazione della sentenza emessa dalla sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti è idonea ad abbreviare il termine triennale previsto dal R.D. n. 1214 del 1934, art. 68 si da rendere definitiva detta sentenza, ai fini di cui all’art. 4 Legge Pinto, alla scadenza del termine breve d’impugnazione.

2. – Il motivo è fondato per l’assorbente ragione che segue.

Manifestando un avviso consapevolmente contrario all’orientamento espresso da Cass. n. 15778/10, di cui la sentenza oggi impugnata ha fatto applicazione, questa Corte ha recentemente affermato che in caso di irragionevole durata del giudizio di appello della Corte dei conti, la domanda di equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4 (nel testo originario, applicabile ratione temporis), può essere proposta anche all’esito del giudizio di revocazione ordinaria, sempre che questo sia stato introdotto entro sei mesi dal deposito della sentenza che ha concluso il giudizio presupposto, essendo irrilevante, perchè assolutamente straordinario, il termine di tre anni previsto per la revocazione dal del R.D. n. 1214 del 1934, art. 68 (Cass. n. 25179/15).

Osserva detta pronuncia che il R.D. n. 1214 del 1934, art. 68 (“Le decisioni della Corte possono essere impugnate per revocazione, tanto dalle parti quanto dal Pubblico Ministero, nel termine di tre anni quando: a) vi sia stato errore di fatto o di calcolo; b) per l’esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego; c) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciala la decisione; d) il giudizio sia stato pronunciato sopra documenti falsi. Negli ultimi tre casi, decorsi i tre anni il ricorso per revocazione dovrà presentarsi nel termine di giorni trenta dal riconoscimento della omissione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti della notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsità dei documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennale”) prevede alle lett. b), e) e d) dei chiari casi di revocazione straordinaria, in quanto il ricorso può in tali ipotesi essere proposto senza limiti di tempo, purchè entro i trenta giorni dalla conoscenza del fatto. Diversamente avviene per l’ipotesi di cui alla lett. a), che riveste carattere ordinario e può essere proposta entro il termine di tre anni dal deposito della sentenza.

Tale termine triennale, prosegue la sentenza n. 25179/15, “introduce un elemento di specialità nella disciplina del giudizio che si svolge innanzi alla Corte dei conti; specialità della quale… (deve) tenersi conto ai fini della individuazione del dies a quo della proposizione della domanda di equa riparazione (nella disciplina rullane temporis applicabile), ovvero del momento in cui la sentenza della Corte dei conti diviene irrevocabile (atteso che, nella nuova disciplina del termine di proposizione della domanda di equa riparazione risultante dalla modificazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 apportata dal D.L. n. 83, convertito dalla L. n. 134 del 2012, la domanda stessa può essere presentata entro il termine di sci mesi dalla data in cui la sentenza o il diverso provvedimento che conclude il giudizio sono divenuti irrevocabili)”. Quindi, detta sentenza osserva che “… una volta depositata la sentenza in grado “appello che conclude un giudizio che la parte ritenga si sia irragionevolmente protratto, per la parte comincia a decorrere un doppio termine: quello di sei mesi per la proposizione della domanda di equa riparazione (…) ovvero il termine triennale per la proposizione della revocazione. Con la precisazione che ove si seguisse l’indirizzo predicato da Cass. n. 15778 del 2010, la domanda di equa riparazione (…) potrebbe essere proposta entro il termine di tre anni e sei mesi dal deposito della sentenza che ha definito il giudizio. Una simile soluzione mal si concilia con l’esigenza – ancor più avvertita a seguito della modificazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, per effetto della quale la domanda di equa riparazione può essere proposta solo dopo che il giudizio presupposto si sia definito con provvedimento irrevocabile – non procrastinare la possibilità di proporre la domanda di equa riparazione in forza di un termine certamente di natura straordinaria per la sua entità”.

2.1. – Nel caso in esame il ricorso ex lege n. 89 del 2001, depositato il 10.9.2014, risulta proposto entro il semestre successivo alla scadenza del termine di 60 gg. entro cui presentare l’eventuale ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 8, termine decorrente dalla notificazione della sentenza stessa, avvenuta il 16.5.2014. Con la conseguenza che, in applicazione del condivisibile orientamento espresso da Cass. n. 25179/15, cui occorre assicurare continuità, il ricorso è da ritenersi tempestivo ai sensi del testo vigente della L. cit., art. 4.

3. – Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio ad altra sezione della Corte di Perugia, che provvederà ad esaminare la domanda nel merito e a regolare anche le spese di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte di Perugia, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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