Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20699 del 09/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 20699 Anno 2018
Presidente: CORRENTI VINCENZO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 4442-2014 proposto da:
PASSADORE

LUIGI,

PASSADORE

CARLA,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DI S. ANGELA MERICI 16, presso
lo studio

dell’avvocato ALVARO SPIZZICHINO, che li

rappresenta

e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE

CIMINO;
– ricorrenti contro
2018
304
CA

MARTIGNONE ANNITA,

MARTIGNONE MAURA,

elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso lo
studio dell’avvocato VINCENZO MOZZI, che le rappresenta
e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO GHISTGLIERI;
– controricorrenti
avverso

la sentenza n. 871/2013 della CORTE D’APPELLO di

Data pubblicazione: 09/08/2018

GENOVA, depositata

02/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Rilevato:
che la corte d’appello di Genova, riformando la sentenza del tribunale della
stessa città, accoglieva la domanda dei signori Annita e Giuseppe Martignone
di reintegra nel possesso di una servitù di passaggio – per l’accesso al proprio
immobile sito in Busalla, alla via Vittorio Veneto (n. civico 51) – attraverso la
scala dell’immobile confinante (n. civico 47) di proprietà dei signori Carla e

l’installazione di un portoncino del quale non avevano fornito le chiavi ai
signori Martignone;
che avverso tale pronuncia i signori Luigi e Carla Passadore hanno proposto
ricorso sulla scorta di quattro motivi;
che le signore Annita e Maura Martignone, quest’ultima quale erede di
Giuseppe Martignone, si sono costituite con controricorso;
che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del giorno
24 gennaio 2018, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria;

considerato:
che col primo motivo, riferito al vizio di cui all’articolo 360 n. 5 c.p.c., i
ricorrenti denunciano l’omesso esame di due fatti indicati come decisivi:
il fatto che l’immobile di parte ricorrente godeva di un altro accesso,
seppur meno agevole, attraverso un terrazzo interno ed un “voltino” che
immette sulla pubblica via;
il fatto che l’uso della scala di proprietà degli odierni ricorrenti aveva
formato oggetto di uno specifico permesso da parte dei proprietari,
come provato dalle dichiarazioni dei testi (in particolare della teste
Longo) e che tale permesso era stato concesso in ragione della specifica
esigenza del sig. Costa, inquilino del civico n. 51 a partire dal 1985, il
quale aveva adibito tale immobile ad agenzia di assicurazioni e aveva
quindi necessità di un passaggio più agevole per il pubblico (teste
Penko);
che il motivo va disatteso per difetto di decisività dei fatti di cui si lamenta
l’omesso esame, giacché, quanto al fatto che l’immobile di parte ricorrente

R.G. 4442/14

Luigi Passadore; passaggio che questi ultimi avevano impedito tramite

godesse di un altro accesso, è sufficiente rilevare che il possesso di una
servitù di passaggio per accedere ad un fondo non è incompatibile con la
esistenza di un passaggio alternativo per accedere al medesimo fondo e,
quanto al fatto che l’esercizio del passaggio fosse stato autorizzato dai
proprietari del fondo servente in ragione delle specifiche esigenze
dell’inquilino del fondo dominante, sig. Costa, esso risulta privo di decisività

tale passaggio è continuato con il successivo inquilino Nascosi e con gli
incaricati dei signori Matignone, Pedemonte e Torre, protraendosi per anni
(dal febbraio 1997 fino allo spoglio), il che – secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. nn. 13443/07, 4327/08,
11277/15) – risulta incompatibile con un esercizio di servitù dovuto a mera
tolleranza in rapporti fra non parenti (la relazione di parentela è esclusa dagli
stessi ricorrenti a pag. 4 del ricorso);
che col secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa
applicazione dell’art. 1140 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c., in cui la
corte ligure sarebbe incorsa non prendendo in considerazione la mancanza
del requisito soggettivo

dell’animus possidendi,

come si evince dalla

testimonianza della signora Longo, la quale ha riferito che il signor Giovan
Battista Martignone (fratello di Giuseppe Martignone) aveva ottenuto il
permesso di accedere attraverso la scala di proprietà esclusiva degli odierni
ricorrenti dalla dante causa di questi ultimi, signora Maria Rosa Bondanza;
che il motivo va disatteso, in conseguenza del rigetto del primo motivo,
perché la denuncia di violazione di legge postula un accertamento di fatto relativo alla tolleranza dei proprietari del fondo dominante – che non emerge
dalla sentenza gravata, la quale, sul punto, resiste all’impugnazione recata
con il primo mezzo di gravame;
che col terzo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza, per
violazione degli art. 277, 132 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.,
per avere la corte omesso di statuire sull’argomentazione difensiva,
espressamente riproposta in sede di appello dagli odierni ricorrenti,

R.G. 4442/14

2

in considerazione del rilievo, emergente dalla sentenza gravata (pag. 5), che

riguardante la suddetta autorizzazione, sufficiente da sola ad escludere
qualunque qualifica di possesso in capo alla condotta dei Martignone;
che il motivo va disatteso perché la sentenza gravata risulta dotata di
motivazione idonea a dar conto delle ragioni della decisione e rispettosa del
“minimo costituzionale” (così SSUU n. 8053/14); la mancata risposta del
giudice di merito ad una argomentazione difensiva non determina la nullità

domande o eccezioni, non la pronuncia su argomentazioni difensive) né, di
per se stessa, il vizio di omesso esame di fatto decisivo (che può sussistere
solo quando l’argomentazione difensiva si risolva nella prospettazione di un
fatto decisivo; ipotesi, questa, non ricorrente nel presente giudizio, in ragione
di quanto esposto con riferimento al rigetto del primo motivo di ricorso);
che col quarto motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza, per
violazione degli art. 277, 132, 156, secondo comma,
relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.,

e 112 c.p.c., in

per avere la corte ligure omesso di

pronunciarsi sull’eccezione, formulata in primo grado e riproposta in appello,
di decadenza dei signori Martignone dall’esercizio dell’azione possessoria per
decorso del termine annuale;
che il motivo va disatteso perché il lamentato vizio di omissione di
pronuncia non sussiste, in quanto l’eccezione di decadenza sollevata dagli
odierni ricorrenti ha formato oggetto di una pronuncia di rigetto implicita da
parte del giudice territoriale (pronuncia di rigetto, può aggiungersi, conforme
a diritto giacché l’eccezione di decadenza era stata erroneamente prospettata
indicando il dies a quo del termine di decadenza dall’azione possessoria non

della sentenza, né il vizio di omessa pronuncia (che concerne la pronuncia sul

nella data del denunciato spoglio ma in quella dalla quale non sarebbe “più
stato praticato alcun passaggio”, vedi pag. 16 del ricorso);
che quindi il ricorso va in definitiva rigettato;
che le spese seguono la soccombenza;
che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della società ricorrente, del raddoppio del contributo
unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02.
PQM

R.G. 4442/14

3 e,

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio
di cassazione, che liquida in C 2.000, oltre C 200 per esborsi ed oltre
accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,

il ricorso a norma dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 24 gennaio 2018
Il Presidente
Vincenzp. Correnti

ionario Giudiaiffi

-itt NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA