Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20698 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 09/06/2020, dep. 30/09/2020), n.20698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14280/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

LA.SA.SIDER s.r.l., a socio unico, in liquidazione, in persona del

liquidatore L.S., rappresentata e difesa, per procura

speciale in calce al controricorso, dall’avv. Carmelo CATALFAMO ed

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Petronio Arbitro, n. 11,

presso lo studio legale dell’avv. Valentina BERGAMI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4576/10/2017 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2020 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di due avvisi di accertamento ai fini delle II.DD., IVA ed IRAP per gli anni d’imposta 2010 e 2011, emessi dall’Agenzia delle entrate nei confronti della LA.SI.DER s.r.l. per recupero a tassazione dei costi relativi ad operazioni commerciali che l’amministrazione finanziaria riteneva soggettivamente inesistenti, la CTR lombarda, in parziale accoglimento dell’appello agenziale, riteneva indetraibile l’IVA risultante dalle fatture passive ma deducibili i relativi costi.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. e TUIRD.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere deducibili i costi senza aver verificato la sussistenza dei relativi requisiti, previsti dal citato art. 109 TUIR, la cui prova la società contribuente non aveva neppure fornito.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Invero, nel caso di specie i giudici di appello hanno ritenuto deducibili i costi relativi alle operazioni commerciali soggettivamente inesistenti affermando in maniera anapodittica che “il costo è deducibile, perchè corrisponde a un acquisto effettivamente fatto o a una prestazione effettivamente avvenuta”, con ciò ponendosi in evidente contrasto con l’insegnamento di questa Corte secondo cui “In tema di imposte sui redditi, a norma della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 bis, nella formulazione introdotta con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 1 (convertito con la L. 26 aprile 2012, n. 44), l’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti (non utilizzati direttamente per commettere il reato), anche per l’ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità” (Cass. n. 24426 del 2013; conf. Cass. n. 25249 del 2016, n. 27566 del 2018 e n. 32587 del 2019).

4. In pratica, pur potendo ritenersi dimostrata l’effettività dei costi, i giudici di appello avrebbero dovuto verificare la sussistenza dei requisiti di inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità degli stessi sulla base delle prove che al riguardo avrebbe dovuto fornire la società contribuente. Accertamento che andrà compiuto nel giudizio di rinvio e di cui la CTR dovrà dare contezza.

5. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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