Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20698 del 09/08/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20698 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

ORDINANZA

sul ricorso 24118-2013 proposto da:
tc -i
BRUGIOTTI ENRIC0,1rélettivamente domiciliatp in ROMA,
VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
DE STEFANO, che l rappresenta e difende;
– ricorrente contro
BRUGIOTTI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PINEROLO, 22, presso lo studio dell’avvocato MARCO
2018

ROSSI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

216

D 51

avverso la sentenza n. 4672/2013 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 11/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/01/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO

Data pubblicazione: 09/08/2018

MARCHEIS .

R.G. 24118/2013

PREMESSO CHE

Enrico e Lorenzo Brugiotti ricorrono in cassazione contro la
sentenza della Corte d’appello di Roma 11 settembre 2013, n. 4672,

avverso la pronuncia del Tribunale di Roma n. 22516/2011. La Corte
d’appello ha ritenuto, a fronte della mancata partecipazione degli
appellanti alla prima udienza e alla loro mancata comparizione pure
all’udienza di rinvio “nonostante la rituale comunicazione effettuata

dalla cancelleria”, dì dichiarare improceclibile il gravame ai sensi
dell’art. 348 c.p.c.
I ricorrenti e il controricorrente hanno depositato memoria in
prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo che denuncia “nullità
della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 348, 136
c.p.c., 16 d.l. 179/2012, in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c.: il
difensore degli appellanti non sarebbe comparso in quanto non
avrebbe “ricevuto alcuna comunicazione dalla cancelleria
relativamente a tali udienze, pur avendo adempiuto a tutti gli
incombenti di legge (comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica
certificata e del numero di fax)”; il fatto poi che agli atti del processo
si trovi un documento da cui risulta “Tipologia notifica. Ritiro in
cancelleria” indicherebbe una circostanza non vera, in quanto nella
documentazione in atti non v’è traccia alcuna di ricevuta del ritiro o
comunque del deposito della comunicazione in cancelleria. In pgni
caso, ad avviso dei ricorrenti, l’art. 136, comma 3, c.p.c. e l’art. 16,
comma 8 d.l. 179/2012 (convertito nella legge 221/2012)
violerebbero gli artt. 3 e 111 della Costituzione in quanto,
3

che ha dichiarato improcedibile l’appello dai medesimi fatto valere

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prevedendo la comunicazione via fax o mediante ufficiale giudiziario
solo per problemi della cancelleria nell’invio della comunicazione,
impediscono o comunque limitano fortemente il diritto di difesa.
Il motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 16, comma 4 della legge
221/2012 (che ha convertito il d.l. 179/2012), “nei procedimenti civili

effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta
elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque
accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici. (..) La relazione di
notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in
dotazione alla cancelleria”. Il successivo comma 6 prescrive poi che
“le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge
prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica
certificata, che non hanno provveduto a istituire o comunicare il
predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediate deposito in
cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata
consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause
imputabili al destinatario”. Dalla lettura dell’articolato si ricava che
alla regola della effettuazione della comunicazione per via telematica
si sottrae solo il caso in cui non sia possibile procedere mediante
posta elettronica certificata per causa non imputabile al destinatario
(cfr. Cass. 21519/2017); quando la trasmissione non va a buon fine
per causa imputabile al destinatario – nel caso di specie, secondo
quanto afferma il controricorrente, per mancata comunicazione
dell’indirizzo all’Ordine degli avvocati di Roma – la comunicazione è
effettuata

mediante deposito in cancelleria; il destinatario è però

comunque “nella condizione di prendere cognizione degli estremi della
comunicazione medesima, in quanto il sistema invia un avviso al
portale dei servizi telematici, di modo che il difensore destinatario,

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le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono

accedendovi, viene informato dell’avvenuto deposito” (Cass., sez.
pen., 54141/2017).
Quanto alla questione di legittimità costituzionale dei citati artt. 136,
comma 3 c.p.c. e 16, comma 8 d.l. 179/2012, essa è manifestamente
infondata, non essendo il sistema configurato dalle disposizioni,

impeditivo o gravemente limitativo del diritto di difesa del medesimo
destinatario.
2. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al
pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che
liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali
(15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1-bis del d.p.r. n. 115/2002, i
presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione
seconda civile, in data 18 gennaio 2018.

Il Presidente
(Felic

imperniato sulla imputabilità o meno della causa al destinatario,

DEPOSITATO IN CANCELLEM

Roma,

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