Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20697 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 30/09/2020), n.20697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1980-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3319/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 06/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso a carico di R.D., quale socio della s.a.s. Jonica Auto di M. & e R. per la ripresa a tassazione, quale reddito da partecipazione, di operazioni non fatturate e deduzioni di costi accertati nei confronti della società, ritenendo che l’Ufficio fosse incorso in decadenza per violazione dei termini di cui al D.L. n. 156 del 2005, applicandosi la proroga di un anno prevista dall’art. 1 L. n. 289 del 2002 e risultando la notifica successiva al 31.12.2006.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La parte intimata non si è costituita.

Col il primo motivo si deduce la violazione dell’arti L. n. 289 del 2002. La CTR non avrebbe considerato che la versione del suddetto art. 10 applicabile alla fattispecie – nel testo previsto dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5 bis prevedeva la proroga biennale e non annuale, rendendo dunque tempestiva l’azione accertativa, relativa all’anno di imposta 2000.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1 e dell’art. 101 c.p.c. La vicenda processuale relativa al reddito di partecipazione del R., quale socio della s.a.s. Jonica di M. & R. avrebbe richiesto la necessaria partecipazione, nel relativo procedimento giurisdizionale, della società e dei soci. Ne conseguirebbe la nullità dell’intero procedimento.

Il secondo motivo, che merita un esame preliminare, è fondato ed assorbe l’esame del primo.

Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse con la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo che si prospettino questioni personali, dovendo i soggetti anzidetti essere tutti parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass., S.U., n. 14815/2008).

Nel caso di specie il giudizio intrapreso dal socio non ha riguardato anche la società di persona e gli altri soci. Nè la sola trattazione alla stessa udienza del procedimento proposto dalla società – risultante da altro procedimento pendente innanzi a questa Corte (R.G. n. 2016/2019) – consente di ritenere rispettati i principi in tema di litisconsorzio necessario, non risultando la formale presenza in giudizio dell’altro socio della s.a.s.

Va quindi dichiarata la nullità dell’intero procedimento, dovendosi disporre il rinvio della causa alla CTP di Reggio Calabria per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti legittimati.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

PQM

Dichiara la nullità del procedimento.

Dispone il rinvio degli atti alla CTP di Reggio Calabria per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti legittimati secondo quanto precisato in motivazione.

Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

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