Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20697 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20232/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA R.S.G. ARL (OMISSIS), in Persona del suo

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA OMBRONE 12, presso lo studio dell’avvocato MORONI IGNAZIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANNINO GIOVANNI giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 270/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 28/04/08,

depositata il 14/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA;

La Corte, ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ò stata

depositata in cancelleria la seguente relazione:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Struttura centralizzata per l’esame

preliminare dei ricorsi civili Sezione Tributaria RELAZIONE AI SENSI

DELL’ART. 380 bis c.p.c., sulla causa n. 20232/2009;

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 270/34/2008, depositata il 14.7.2008, con la quale – in controversia concernente avviso di rettifica IVA per l’anno 1996 basato su metodo accertamento di maggiore imposta e disconoscimento di credito – è stato accolto l’appello proposto dalla contribuente società Cooperativa R.S.G a r.l. avverso la sentenza di primo grado.

La sentenza impugnata ha ritenuto corretto che la proposizione dell’impugnazione dell’avviso nei confronti di un ufficio non territorialmente competente della medesima Agenzia delle Entrate non potesse considerarsi ragione di inammissibilità del ricorso giurisdizionale, dovendo essere l’azione dell’Amministrazione improntata a spirito di collaborazione e buona fede, con conseguente onere di trasmissione all’ufficio competente.

L’Agenzia ha proposto ricorso affidandolo a due motivi.

La società contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione di legge e si formula il seguente quesito:”dica codesta CTR se nella fattispecie in esame violi gli D.Lgs. 596 del 1992, art. 10, 20 e 23, nonchè il D.P.R. n. 436, art. 17…..quella sentenza della CTR come quella in esame che aveva ritenuto trattarsi nei caso di specie di “uffici della medesima agenzia” ininfluenti ai fini della valida costituzione del rapporto processuale….cosicchè sarebbe stato onere dell’Ufficio curare la trasmissione a quello competente”.

Il motivo appare manifestamente infondato, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte Cassazione civile, sez. trib., 14 marzo 2007, n. 5951) che ha condivisibilmente ritenuto che:

“Nel processo tributano, il ricorso avverso un avviso di mora, emesso dal concessionario per la riscossione, che venga notificato all’ufficio non competente, ricorrendo l’ipotesi, prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644, art. 6, di costituzione in una medesima circoscrizione territoriale di due distinti ed autonomi uffici distrettuali delle imposte dirette, assegnatari di differenti servizi, non può essere ritenuto inammissibile. Ciò in quanto, considerato che l’atto impugnato non conteneva nella specie alcuna indicazione nominalistica dell’ufficio finanziario, ritenere inammissibile il ricorso si porrebbe in contrasto con il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino, ora codificato, in materia tributaria, dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, ma già costituente, alla luce degli art. 3, 23, 53 e 97 Cost., un principio fondamentale dell’ordinamento, vigente anche a prescindere, ed oltre, la portata della normativa del 2000, ed idoneo ad orientare la soluzione di questioni, come quella di specie, basata su formalistiche distinzioni di servizi esplicati nel medesimo settore impositivo”.

Quanto al secondo motivo (rubricato come “Difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5”) esso si palesa inammissibile poichè non contiene quella indicazione riassuntiva e sintetica, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, che, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., Sez. un., n. 20603 del 2007 e Cass. n. 8897 del 2008), deve corredare il motivo con cui si lamentino vizi di motivazione. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza ed inammissibilità.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, il ricorso va rigettato. che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 3.500,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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