Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20697 del 04/09/2017
Cassazione civile, sez. II, 04/09/2017, (ud. 30/03/2017, dep.04/09/2017), n. 20697
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21158-2012 proposto da:
IMMOBILIARE SELENE S.r.l., c.f. (OMISSIS), in persona dei legali
rappresentanti pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ZENODOSSIO 258, presso lo studio dell’avvocato CARLO PANARITI,
rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO BONISTALLI;
– ricorrenti –
contro
C.C., (OMISSIS), CI.MA. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ALESSANDRIA 128, presso lo studio
dell’avvocato CARLO BRUNI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ANTONINO PIRO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 954/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 14/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/03/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato ANTONINO PIRO, difensore dei controricorrenti, che
ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Immobiliare Selene citava davanti al tribunale di Pisa, sezione di Pontedera, C.C. e Ci.Ma. per la condanna al pagamento di Lire 49.253.380 oltre interessi e rivalutazione per lavori di rifinitura e completamento di un fabbricato in (OMISSIS) in virtù di contratto di appalto 3.3.1997 e di ulteriori lavori pattuiti con scrittura 16.4.1997.
I convenuti contestavano la fondatezza della domanda e svolgevano riconvenzionale per la eliminazione dei difetti ed i danni.
Con sentenza 145/2005 il Tribunale rigettava le contrapposte domande e compensava le spese e la Corte di appello di Firenze rigettava il gravame principale dell’Immobiliare Selene e l’incidentale e compensava le spese.
La Corte di appello, pur premettendo che la sentenza lasciava perplessi essendo strutturata in maniera palesemente illogica, dovendo attenersi ai motivi di gravame statuiva che l’appellante dava per scontata l’accettazione dell’opera che invece andava provata, non era oggetto di censura l’ultrapetizione su una non richiesta riduzione del prezzo, le critiche alla ctu erano generiche.
Del pari infondato era l’incidentale per la eliminazione dei vizi, essendo stata riconosciuta la riduzione del prezzo.
Ricorre Immobiliare Selene con due motivi, illustrati da memoria, resistono gli intimati.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si denunzia, col primo motivo, omesso esame di fatto decisivo in relazione all’obbligazione dell’accettazione dell’opera con richiamo agli atti ed alla ctu criticando l’affermazione della sentenza che non si è data prova dell’accettazione e sottolineando che la richiesta di pagamento non riguardava l’opera per la quale sono stati denunziati i vizi ma i lavori di completamento.
Col secondo motivo si lamenta erroneità della motivazione sulla dedotta mancata contestazione del vizio di ultrapetizione.
Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento limitandosi a contrapporre una propria tesi alle affermazioni contenute nella sentenza.
La Corte territoriale, come dedotto, pur premettendo che la sentenza lasciava perplessi essendo strutturata in maniera palesemente illogica, dovendo attenersi ai motivi di gravame ha statuito che l’appellante dava per scontata l’accettazione dell’opera che invece andava provata, non era oggetto di censura l’ ultrapetizione su una non richiesta riduzione del prezzo, le critiche alla ctu erano generiche.
Le odierne censure deducono unicamente questioni di fatto od inerenti alla motivazione ed alla valutazione delle prove e sono meramente assertive oltre che difettare di specificità.
Il primo motivo riconosce che è cosa diversa la presa in consegna rispetto all’accettazione, difetta di autosufficienza nel richiamo alla scrittura privata, al contratto di appalto ed al relativo capitolato e non svolge idonea censura per ribaltare le argomentazioni della sentenza introducendo profili sostanzialmente nuovi nel riferimento alla richiesta di pagamento che non riguardava l’opera per la quale sono stati denunziati i vizi ma i lavori di completamento, senza spiegare la decisività della censura anche rispetto alla possibilità di compensare il credito vantato con i vizi accertati, di cui infra.
Il secondo motivo è inammissibile tanto più che la censura proposta in appello era formulata nel senso che, avendo i committenti accettato l’opera, il primo giudice doveva condannarli al pagamento senza abbandonarsi ad un apodittico e pregiuridico giudizio di equivalenza tra vizi accertati e credito vantato, pagina cinque della citazione in appello come riportato nella sentenza, che, tuttavia, ritiene non provata l’avvenuta accettazione dell’opera.
E’ decisivo il rilievo che la sentenza si fonda su tre rationes decidendi, l’ultrapetizione, l’illogicità della prima decisione e la possibilità del convenuto di eccepire i vizi, le ultime due non censurate.
In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 2700 di cui 200 per spese vive, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017