Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20696 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 31/07/2019), n.20696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14729/2018 proposto da:

G.I., rappresentato dall’avv. Marco Ugo Melano;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/07/2019 dal Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Torino, con decreto 12 aprile 2018, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta da G.I., il quale ha proposto ricorso per cassazione; il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il motivo che denuncia (a pag. 18 del ricorso) omessa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti in assenza di videoregistrazione dell’audizione amministrativa, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, inserito dal D.L. n. 13 del 2017, conv., con modif., dalla L. n. 46 del 2017, è fondato, alla luce del principio secondo cui, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso in cui il richiedente abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass. n. 17717/2018);

in relazione al predetto motivo che è accolto, essendo assorbiti gli altri motivi, il decreto impugnato è cassato con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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