Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20696 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 30/09/2020), n.20696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33539-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ADC EMEA HOLDING GMBH;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3317/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’AQUINO

FILIPPO e, a seguito di riconvocazione mediante applicativo MS Teams

a termini del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, commi 7, lett. e e

arrt. 12-quinquies cono. con L. 24 aprile 2020, n. 27, nella camera

di consiglio del 28 maggio 2020.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La odierna contribuente ADC Emea Holding GMBH, quale socio unico di ADC Italia SRL in liquidazione – società, come riporta il ricorrente, cancellata dal Registro delle Imprese nell’anno 2013 – ha impugnato un provvedimento di diniego riguardante una istanza di rimborso formulata dalla suddetta società partecipata nel 2012, relativamente a un credito IRES. Il credito era stato acquistato dalla società contribuente nel 2005 a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43-ter e risultava dalla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2005 e di quello successivo tra le eccedenze a credito, ma non era stato più riportato nelle dichiarazioni degli anni successivi al 2006, per cui l’amministrazione aveva motivato il diniego con l’intervenuta decadenza di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38.

La CTP di Roma ha accolto il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza del 22 maggio 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha osservato la Corte di merito che il credito esposto in dichiarazione può essere chiesto a rimborso nel termine decennale di prescrizione e che la mancata riproduzione del credito di imposta nel quadro RK, previsto per la cessione delle eccedenze IRES, nei modelli Unico successivi all’anno di imposta 2006, non fa venir meno il diritto al rimborso.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, l’intimato non si è costituito in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

i – Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 4, comma 4. Lamenta il ricorrente che la CTR abbia respinto il gravame dell’Ufficio sul rilievo della tempestività della richiesta del contribuente di rimborso del credito anche in mancanza di riporto dello stesso nelle dichiarazioni dei periodi di imposta degli anni successivi al 2006, benchè l’Ufficio avesse contestato che nella dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta 2006 il credito non fosse stato richiesto a rimborso, ma solo riportato per l’utilizzo in compensazione.

Riproduce il ricorrente, per specificità, copia della dichiarazione del periodo di imposta dell’anno 2006, dalla quale risulta l’indicazione del credito nel quadro RX al rigo RX4 (eccedenza di cui al quadro RK), nonchè la indicazione di detto credito da utilizzare in compensazione e non da chiedere a rimborso; riproduce, inoltre, copia della dichiarazione dell’anno 2007, nel quale le eccedenze di imposta di cui al quadro RK non vengono più riportate.

Deduce, pertanto, il ricorrente come a termini del D.P.R. n. 42 del 1988, art. 4, comma 4, in assenza della manifestazione nella dichiarazione dei redditi della volontà di ottenere il rimborso del credito, il rimborso delle imposte dei redditi debba essere esercitato a termini del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, entro quarantotto mesi dal versamento, non risultando un momento, anteriore alla presentazione dell’istanza di rimborso, in cui sia stata manifestata la suddetta volontà di ottenere il rimborso del credito.

2 – La censura è fondata.

2.1 – Va osservato che il principio secondo cui il rimborso di eccedenze di imposta relative a imposte sui redditi può essere richiesto entro il termine decennale di prescrizione, opera nel caso in cui il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, indicando l’opzione per il rimborso dell’eccedenza di imposta. In questo caso non trova applicazione, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di rimborso del relativo importo, il rispetto del termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, perchè in tal caso l’amministrazione deve ritenersi edotta della richiesta di rimborso per effetto della presentazione della dichiarazione, senza che sia necessaria una apposita istanza (Cass., Sez. U., 7 febbraio 2007, n. 2687; Cass., Sez. V, 17 giugno 2009, n. 14025; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2014, n. 21734). In assenza della indicazione della relativa richiesta nella dichiarazione dei redditi, l’amministrazione finanziaria non può ritenersi edotta della volontà del contribuente di ottenere il rimborso dell’eccedenza di imposta in luogo dell’utilizzo della stessa in compensazione.

2.2 – Tanto premesso, il ricorrente ha evidenziato nel ricorso che la società partecipata dalla società contribuente intimata, pur avendo indicato nella dichiarazione dei redditi Unico 2006 il credito (dichiarazione ritualmente trascritta in parte qua nel ricorso, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c.), non ne ha chiesto il rimborso nè in tale periodo di imposta, nè in quello successivo, essendosi limitata a indicare per l’anno 2006 l’utilizzo del suddetto credito in compensazione.

2.3 – Nel caso di specie fa, pertanto, difetto l’esposizione della richiesta di rimborso in dichiarazione. Ove l’eccedenza di imposta sia stata meramente riportata ai fini del computo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo ma non sia stata computata (non è in discussione l’esistenza del credito), trova applicazione il principio di cui al D.P.R. n. 42 del 1988, art. 4, comma 4, secondo il quale “il contribuente conserva comunque la facoltà (“può”) di richiederne il rimborso a norma del richiamato del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, ma nell’osservanza della disciplina generale su modalità e termini di decadenza applicabili in materia di rimborsi di versamenti diretti” (per esteso, Cass., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 16090, in termini; Cass., Sez. V, 7 luglio 2017, n. 16751; Cass., Sez. V, 23 febbraio 2011, n. 4369).

2.4 – La CTR non si è quindi uniformata ai suddetti principi laddove ha omesso di rilevare l’intervenuta decadenza dalla facoltà di chiedere il rimborso del credito, atteso che il contribuente non ha espresso la volontà di chiedere il rimborso del credito d’imposta, avendo indicato che il credito sarebbe stato utilizzato mediante compensazione.

2.5 – La sentenza deve, pertanto essere cassata e, decidendosi la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384 c.p.c., la domanda di rimborso presentata nel 2012 dalla società partecipata dalla società contribuente intimata va dichiarata tardiva D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, in quanto domanda di rimborso relativa a un credito di imposta acquistato nel periodo di imposta dell’anno 2005, non precedentemente chiesto a rimborso, rigettandosi l’originaria domanda della società contribuente.

2.6 – Spese del doppio grado di merito compensate stante l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità e, quanto al giudizio di legittimità, regolate dal principio di soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda del contribuente; dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito;

condanna la parte intimata al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020 nonchè, a seguito di riconvocazione tramite applicativo MS Teams, il 28 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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