Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20696 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 13/10/2016), n.20696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7879 – 2015 R.G. proposto da:

BELLACHIOMA SYSTEMS s.r.l., – cf. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via Taranto, n. 6, presso lo studio dell’avvocato Sergio Rocchi, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALSUR s.r.l., – cf. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura

speciale in calce al controricorso dall’avvocato Gaetano Blocca ed

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Alberico, II, n. 38,

presso lo studio dell’avvocato Elio Ludini.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della corte d’appello di Ancona n. 622 dei

21.1/5.8.2014;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 26 maggio

2016 del consigliere Dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Gaia Lucilla Gallo, per delega dell’avvocato Sergio

Rocchi, per la ricorrente;

Letta la relazione ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, del Dott. Luigi

Abete.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Con decreto del 22.1.1996 il pretore di San Benedetto del Tronto ingiungeva alla “Italsur” s.r.l di pagare alla ricorrente, “Bellachioma Systems” s.r.l., la somma di Lire 15.529.615, quale corrispettivo per la fornitura di un sistema software.

Con sentenza n. 167/2005 il tribunale di Ascoli Piceno accoglieva l’opposizione – con cui la “Italsur” aveva tra l’altro eccepito la presenza di vizi nel sistema acquistato – revocava l’ingiunzione e condannava l’opposta alle spese di lite.

Interponeva appello la “Bellachioma Systems” s.r.l..

Resisteva la “Italsur” s.r.l.; esperiva altresì appello incidentale, onde conseguire la condanna dell’appellante al risarcimento del danno sofferto.

Con sentenza n. 622 dei 21.1/5.8.2014 la corte d’appello di Ancona rigettava il gravame principale; accoglieva parzialmente il gravame incidentale e, per l’effetto, condannava l’appellante principale a pagare all’appellata la somma di Euro 4.751,40; condannava l’appellante principale alle spese del grado.

Esplicitava la corte di merito che, alla stregua delle risultanze istruttorie, “i programmi forniti dalla società appellante presentavano dei limiti di funzionamento che sono stati specificamente accertati dal c.t.u., che non consentivano di eseguire correttamente le operazioni richieste e per la cui effettuazione i programmi stessi erano stati acquistati dalla s.r.l. Italsur” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Esplicitava ulteriormente che l’appello incidentale era fondato limitatamente alla richiesta di rimborso delle somme versate alla società terza, “Team Service”, dalla “Italsur” ai fini dell’adeguamento dei programmi acquistati alle esigenze di essa acquirente.

Avverso tale sentenza la “Bellachioma Systems” s.r.l. ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

La “Italsur” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente denuncia l'”erronea interpretazione delle risultanze delle prove espletate” (così ricorso, pag. 10).

Adduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte distrettuale, i programmi informatici che aveva fornito alla controparte, siccome aveva riscontrato il consulente d’ufficio, erano perfettamente funzionanti; che i testi escussi avevano riferito che “oggetto delle lamentele erano continue richieste di personalizzazione del programma che non erano state concordate in sede di trattative o in sede di stipula contrattuale” (così ricorso, pag. 11).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la falsa applicazione dell’art. 1453 e ss.

Adduce che la corte territoriale ha affermato che nel dispositivo della pronuncia di primo grado non è contenuta alcuna statuizione nè in ordine alla risoluzione del contratto intercorso tra essa ricorrente e la “Italsur” nè in ordine alla restituzione di quanto controparte ha ricevuto in esecuzione del medesimo contratto; che conseguentemente il contratto deve intendersi tuttora operante e vincolante e “la Italsur s.r.l. non può esimersi dal pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto per la sola e semplice ragione che la stessa Corte d’Appello di Ancona si è pronunciata sulla piena validità dello stesso” (così ricorso, pag. 13);

che la corte di merito “avrebbe semmai dovuto detrarre dall’importo ingiunto quello speso per far eseguire la presunta personalizzazione” (così ricorso, pag. 14).

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto respinto.

Si osserva, in relazione al primo motivo, che la ricorrente null’altro prospetta se non un preteso migliore e più appagante coordinamento delle acquisite risultanze istruttorie (“tale affermazione del giudice di secondo grado non è vera (…)”: così ricorso, pag. 10; “alla luce di tali dichiarazioni appare incontestabile come (…)”: così ricorso, pag. 12; che “nessuna rilevanza, al contrario può invece essere attribuita alle dichiarazioni rese dai testi indotti da controparte (…)”: così ricorso, pag. 12).

Il motivo, dunque, involge gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il motivo del ricorso, pertanto, si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul “fatto”, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

Comunque l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale. E ciò, si badi, tanto più chè la corte marchigiana ha puntualizzato che “nessuna osservazione critica risulta avanzata in atto d’appello dalla (…) Bellachioma Systems con riguardo alle valutazioni del c.t.u.” (così sentenza d’appello, pag. 4).

In ogni caso la motivazione è inappuntabile nel segno dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di egittimità (il riferimento è a Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053), secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (disposta del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83, art. 59 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione) deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e secondo cui, propriamente, tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Si osserva, in relazione al secondo motivo, che la corte d’appello ha puntualizzato che, in dipendenza degli esiti istruttori, doveva “ritenersi corretta la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla legittimità del rifiuto della società Italsur di procedere al pagamento del corrispettivo, a fronte dell’accertato inadempimento della s.r.l. Bellachioma Systems” (così sentenza d’appello, pag. 7).

Del tutto ingiustificata quindi è la prospettazione della ricorrente secondo cui “la Italsur s.r.l. non può esimersi dal pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto per la sola e semplice ragione che la stessa Corte d’Appello di Ancona si è pronunciata sulla piena validità dello stesso” (così ricorso, pag. 13).

E’ evidente che la corte territoriale ha riconosciuto il buon fondamento dell’eccezione di inadempimento che la “Italsur” ha sin dal primo grado sollevato, sicchè inadimplenti non est adimplendum (cfr. Cass. 25.2.2014, n. 4442, secondo cui, tra l’altro, l’eccezione “inadimplenti non est adimplendum” può paralizzare la richiesta della controprestazione relativa alla prestazione già eseguita).

Per altro verso, si risolve analogamente in una sollecitazione ad una nuova pronuncia sul “fatto” l’ulteriore prospettazione della ricorrente, di cui parimenti al secondo motivo di ricorso, secondo cui, se controparte ha personalizzato i programmi che essa ricorrente le ha fornito, “appare di tutta evidenza come la stessa abbia utilizzato tali programmi e che gli stessi siano perfettamente funzionanti” (così ricorso, pagg. 13 – 14).

Da ultimo, va debitamente rimarcato che la ricorrente, benchè comparsa all’udienza in camera di consiglio, non ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2 ed, in ogni caso, nulla di specifico e puntuale ha controdedotto alla relazione predisposta a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

In dipendenza del rigetto del ricorso “Bellachioma Systems” s.r.l. va condannata a rimborsare a “Italsur” s.r.l. le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 12.3.2015.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “Bellachioma Systems” s.r.l., a rimborsare alla controricorrente, “Italsur” s.r.I., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, “Bellachioma Systems” srl, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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