Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20696 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 195/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 31.3.08, depositata il 03/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CENICCOLA

Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c: Il 3 luglio 2008 la commissione tributaria regionale di Napoli ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di A.M., confermando la sentenza che, in prime cure, aveva riconosciuto al contribuente il rimborso della ritenuta IRPEF 1999 sulla pensione privilegiata goduta quale ex militare. Ha motivato la decisione ritenendo che, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 387 del 1989 intervenuta sul D.P.R. 601 del 1973, art. 34 la pensione percepita dal contribuente non era assoggettatile ad IRPEF, stante la sua natura risarcitoria. Il 1 ottobre 2009 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo, l’Agenzia; il contribuente non si è costituito.

Con unico motivo e idoneo quesito, la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. 601 del 1973, art. 34 per avere i giudici d’appello considerato come esenti da imposizione fiscale diretta le pensioni privilegiate ordinarie, non potendosi invece assimilarle nè alle pensioni guerra di cui (art. 34 cit.), nè alle pensioni per invalidità contratta durante il servizio di leva (C.C. sent. cit.).

Il motivo è fondato.

Con plurime decisioni, alle quali è doveroso dare ulteriore continuità, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito:

Le pensioni privilegiate ordinarie sono soggette per l’intero ammontare all’IRPEF, ai sensi del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 597, art. 46, comma 2, -e, a partire dal 1 gennaio 1988, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 911, art. 46, comma 2, -, in mancanza di espressa previsione di deroga (disposta, invece, per le pensioni di guerra dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34) al principio dell’assoggettabilità ad imposizione delle pensioni. Ne assume alcun rilievo in contrario la considerazione dell’eventuale componente risarcitoria della pensione privilegiata ordinaria, in quanto, da un lato, resta ferma la sua natura reddituale, di retribuzione differita, e, dall’altro, il carattere risarcitorio di un emolumento non può comportarne l’automatica esenzione dalla imposizione tributaria, in difetto di una espressa disposizione di legge in tal senso. Sez. 5, Sentenze n. 10870 del 16/08/2000, n. 17896 del 13/12/2002, n. 9104 del 13/05/2004, n. J15 7S del 17/05/2006.

Inoltre, i dubbi – ulteriormente sollevati in passato – di legittimità costituzionale della disciplina dettata dall’art. 34 cit., sotto il profilo del principio di uguaglianza, in quanto concede la esenzione per le pensioni guerra (nonchè, grazie alla sentenza del 1989, anche alle pensioni per menomazioni contratte durante il servizio di leva) e non anche per quelle privilegiate ordinarie concesse per infermità o lesioni ascrivibili a cause di servizio, sono stati fugati dal giudice delle leggi con le sentenze n. 540 del 1994 e n. 431 del 1996 cfr. Sez. 5, Sentenza n. 26843 del 21/12/2009.

Infine, dalla pronunzia impugnata si apprende che il contribuente, classe 1946, gode di pensione privilegiata per il servizio prestato dal 1981, quando aveva già 35 anni, al 1989; dunque, in punto di fatto è accertato che non si tratti di servizio di leva e che si verta non in tema di pensione privilegiata tabellare per menomazione contratta durante il servizio di leva, ma di pensione privilegiata ordinaria.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 315 c.p.c., comma 1.

Rilevato che il ricorso è stato regolarmente consegnato alla controparte in data 5 ottobre 2009 e che la relazione e stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte ricorrente, unica costituita; considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo 1 motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso per cassazione, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione;

osservato che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente e la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi (atteso l’evolversi della giurisprudenza, anche di merito, in materia).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente; compensa le spese di tutti i gradi.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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