Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20695 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 30/09/2020), n.20695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29751-2018 proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI CATANIA, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SALVATORE MUSCARA’;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI GIARRE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2993/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

09/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 e del 26 febbraio 2020 in seconda

convocazione dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. Nr.

29751/2018 rg nr 14 o.u.

 

Fatto

RITENUTO CHE

1. L’Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.c.p.) di Catania impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania nei confronti del Comune di Giarre e dell’Agenzia delle Entrate due avvisi di accertamento emessi dal Comune di Giarre per mancato pagamento dell’ICI con riferimento all’anno di imposta 2003.

2.La CTP, in parziale accoglimento del ricorso, annullava gli atti impositivi nella parte in cui attribuivano agli immobili la categoria A/2 ordinando la variazione in A/4.

3 Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate l’adita Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in accoglimento dell’appello, dichiarava inammissibile il ricorso originario rilevando la carenza di motivazione della sentenza di primo grado in ordine alle eccezioni sollevate dall’Agenzia appellante e, nel merito, evidenziando che l’attribuzione catastale degli immobili dello I.A.C.P, per effetto della mancata impugnazione di un precedente accertamento basato sullo stesso classamento, era divenuto ormai definitivo.

3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente svolgendo due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso.Nessuno si è costituito per il Comune di Giarre. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente censurato la sentenza di primo grado per carenza di motivazione avendo la CTP esposto in maniera esaustiva le ragioni fatto e diritto poste a sostegno della propria decisione.

1.2 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. 342 del 2000, art. 74, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, si sostiene che,in materia di classamento che presenta connotazioni descrittive dove gli errori possono essere sempre emendati su istanza del contribuente o rilevati attraverso la contestazione dell’atto che li incorpori, non si può parlare di consolidazione e/o definitività dell’atto. Il ricorrente assume, inoltre, di aver contestato il classamaneto dell’Agenzia del Territorio a mezzo di tre istanze, cui faceva seguito il diniego di riclassamento, impugnato dall’IACP annullato dalla competente Commissione Provinciale di Catania con sentenza confermata dalla Commissione Regionale.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 L’impugnata sentenza non è affetta da alcun vizio carenza di motivazione e/o motivazione apparente o di violazione di legge per aver erronemente censurato la sentenza di primo grado per omessa motivazione, in quanto la CTR, dopo aver affermato che la sentenza di primo grado aveva trascurato di prendere in considerazione le eccezioni sollevate dall’Agenzia delle Entrate ha, in applicazione del principio devolutivo, esaminato le questioni sottoposte al suo scrutinio dando sufficientemente conto delle ragioni in fatto e in diritto sottese alla propria decisione.

3. Il secondo motivo è fondato alla luce del giudicato esterno formatosi nelle more del presente giudizio sulla riclassificazione delle unità immobiliari da A2 ad A4.

3.1 Va rilevato che il ricorrente con tre istanze, rispettivamente del 20.11.2002 prot. n.21469, 26/2/2003 e 18.1.2005 (tutte anteriori all’atto di accertamento e la prima anche precedente all’anno di imposta oggetto dell’avviso di accertamento) ha chiesto la revisione della classificazione degli alloggi dalla categoria A2 alla categoria A/4 o A/3. Come documentato dalla ricorrente, attraverso la produzione dei provvedimenti giudiziari, sul ricorso dello Iacp avverso il provvedimento di diniego dell’attribuzione della diversa categoria catastale la Commissione Tributaria di Catania con sentenza nr 788/08/11 resa in data 19/7/2011 annullava l’attribuzione della categoria A2 (abitazione civili) a tutti gli alloggi di tipo economico e popolare ordinando all’Agenzia del Territorio l’esecuzione della variazioni con effetto retroattivo dalla data di decorrenza dell’originario classamento rivelatosi erroneo ed illegittimo. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia con sentenza nr 2590/17/2014 ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia del Territorio confermando la sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 2006 del 24/1/2019 ha respinto il ricorso dell’Ufficio sicchè sulla illegittimità dell’attribuzione della categoria catastale A2 si è formato nella sede naturale del giudizio tra contribuente ed Agenzia del Territorio il giudicato. 3.2 L’accertamento compiuto dal giudice della controversia catastale tra contribuente e l’Agenzia del Territorio con attribuzione della categoria A/4 anzichè A/2 ha diretta ripercussione sulla determinazione della rendita catastale, e pertanto, non può non avere effetti anche sulla pretesa fiscale oggetto del presente giudizio che si basa su una rendita calcolata su categoria catastale A/2 dichiarata illegittima.

3.3 La CTR nel ritenere non più contestabile gli accertamenti essendo la rendita divenuta definitiva per mancata impugnazione di un precedente avviso di accertamento, non ha tenuto conto del fatto che gli atti impositivi del Comune di Giarre intervenivano in una res controversa, in quanto era stato notificato al contribuente che aveva già incardinato il giudizio,la cui controparte era l’Agenzia delle Entrate, per la revisione e l’annullamento della categoria catastale attribuita alle unità immobiliari.

3.4 Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione dell’impugnata sentenza; la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso e l’annullamento degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Giarre limitatamente agli alloggi di tipo economico e popolari ai quali è stata erroneamente attribuita la categoria A/2.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le partì avuto riguardo all’intervento nelle more del presente giudizio della pronuncia definitiva sulla classificazione dei beni oggetto dell’accertamento.

PQM

La Corte;

– Accoglie il secondo motivo di ricorso rigettato il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Catania per le ragioni e nei termini indicati in motivazione.

– Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio in seconda convocazione, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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