Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20695 del 09/08/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20695 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIANNACCARI ROSSANA

SENTENZA
sul ricorso 11748-2013 proposto da:
MANZINI FRANCESCO, MANZINI PAOLA, MANZINI CARLO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
38, presso lo studio dell’avvocato MARIO MONZINI, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANTE
SPIAZZI;
– ricorrenti
contro
ZAMPIERI GIANFRANCO, ZAMPIERI FABRIZIO, elettivamente
domiciliati in ROMA, C.SO TRIESTE 130, presso lo
studio dell’avvocato ENRICO MARIA TERENZIO,
rappresentati e difesi dall’avvocato EMANUELA ROLANDO;

Data pubblicazione: 09/08/2018

- controricorrenti

9-

avverso la sentenza n. 2485/2012 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 20/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/12/2017 dal Consigliere ROSSANA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale CORRADO MISTRI che ha concluso per il rigetto
del ricorso;
udito l’Avvocato EMANUELA ROLANDO, difensore dei
controricorrenti, che si riporta agli atti depositati.

GIANNACCARI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7-10 aprile 2000 Zampieri Gianfranco e
Fabrizio convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Verona Manzini
Francesco, Carlo e Paola e, premesso di essere proprietari di un terreno
confinante con quello di proprietà dei convenuti, lamentavano che i medesimi

originario del terreno ed esercitando il passaggio che attraversando il loro
fondo conduceva alla via pubblica. Chiedevano pertanto dichiararsi
l’illegittimità del passaggio e, in caso di riconoscimento della servitù,
l’estinzione per non uso ventennale; in via ancora subordinata chiedevano
accertarsi che il transito dovesse avvenire solo con veicoli agricoli.
Si costituivano i Manzini e deducevano che il diritto di servitù aveva la sua
fonte nell’atto per notar Tomezzoli dell’8.11.1960, che avevano esercitato il
passaggio sin dal 1963 e che avevano acquistato la servitù di passaggio per
usucapione; contestavano che durante i lavori di ristrutturazione fosse stata
allargata la carreggiata e, in via subordinata, chiedevano costituirsi
coattivamente la servitù trattandosi di fondo intercluso.
Il Tribunale accoglieva la domanda degli Zampieri di negatoria servitutis e li
condannava al ripristino dello stato dei luoghi regolando le spese di lite
secondo il principio della soccombenza. Riteneva il Tribunale che la strada
oggetto di lite fosse in comunione ex collatione privatorum agrorum, sicchè
non poteva ipotizzarsi alcuna servitù di passaggio.
Proponevano appello i Manzini, cui resistevano gli

Zampieri, i quali

proponevano appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella
parte in cui aveva riconosciuto la natura di strada vicinale di proprietà comune,
essendo invece di loro proprietà esclusiva e, riproponendo le difese svolte in
primo grado.
Con sentenza depositata il 20.11.2012 la Corte d’Appello di Venezia accoglieva
l’appello principale e l’appello incidentale; accertava il diritto di servitù di passo
agricolo, pedonale e carrabile in favore del fondo di proprietà Manzini. Riteneva

nel 1994 avevano realizzato una gettata di pietrame, alzando il livello

la corte territoriale che dai titoli di proprietà, e specificamente dall’atto per
notar Bumbalo e dall’atto per notar Manzini del 16.3.1963 si facesse
riferimento ad una “strada vicinale” al suo “uso comune” ed al “diritto alla
strada vicinale”. Escludeva che potesse ipotizzarsi una collatio privatorum
agrorum e, sulla base della prova testimoniale, accertava che i Manzini
avevano esercitato il passaggio per fini connessi all’agricoltura, fino a quando

diritto al passaggio per uso non agricolo perché iniziato solo dal 1994 ed
accoglieva la domanda riconvenzionale di aggravamento della servitù.
Rigettava la domanda di costituzione coattiva della servitù in quanto il fondo
non risultava intercluso, secondo quanto accertato dal CTU. Compensava
integralmente tra le parti le spese di lite
Avverso detta sentenza propongono ricorso in cassazione i Manzini, articolato
in sedici motivi; resistono con controricorso gli Zampieri.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso
principale per omessa esposizione dei fatti di causa. Deducono i
controricorrenti che nel ricorso mancherebbe la ricostruzione dello
svolgimento del processo di primo grado, delle motivazioni della sentenza,
delle difese delle parti, riportate solo attraverso la mera trascrizione dell’atto
d’appello, e della comparsa di costituzione. Inoltre, si sarebbe omesso
qualunque riferimento alla parte motiva della sentenza d’appello.
L’eccezione è priva di fondamento.
Il legislatore colloca formalmente l’esposizione del fatto prima di quello dei
motivi, poiché la lettura del ricorso precede l’esame dei motivi ed implica la
comprensione dell’iter processuale e delle decisioni di merito. Il
attraverso l’esposizione dei fatti deve

giudice,

cogliere le censure alla sentenza

impugnata e le varie vicende del processo, soprattutto considerando che il
nuovo testo dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (come modificato dalla L. 18 giugno 2009,
n. 69, art. 45, comma 17) non prescrive più che la sentenza debba contenere

non vennero iniziati i lavori di ristrutturazione. Riteneva non sussistente il

”la concisa esposizione dello svolgimento del processo”,

limitandosi a

prescrivere che essa contenga “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione”.
Nella fattispecie in esame, il ricorso contiene lo svolgimento del processo di
primo grado, attraverso la copia dell’atto di citazione, della comparsa di
risposta e delle conclusioni delle parti; vi è una sintesi della motivazione della

incidentale ed il dispositivo della sentenza d’appello.
La sequenza degli atti e l’allegazione della sentenza d’appello consente alla
Corte di comprendere il fatto e le vicende processuali che hanno caratterizzato
il presente giudizio, in modo da poter procedere allo scrutinio dei motivi.
Ne consegue il rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa
esposizione dei fatti di causa.
Va altresì rigettata l’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art.360
c.p.c. per non avere i ricorrenti fatto espresso riferimento alle categorie
logiche di censura, in tal modo non consentendo alla Corte di verificare la
natura della violazione, in particolare il riferimento all’360 comma 1 n.3 o
all’art.360 n.4 c.p.c. Ritiene la Corte che la valutazione non possa essere
fatta in via generica ma considerando il contenuto dei singoli motivi di ricorso
Con il primo motivo di ricorso i Manzini deducono la violazione dell’art.112
c.p.c., sotto il profilo dell’ultrapetizione poiché, in assenza di domanda, la
corte territoriale ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado
nella parte in cui ha negato l’esistenza della servitù ritenendo che lo stradello
fosse di proprietà comune per effetto della collatio privatorum agrorunn.
Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la violazione dell’art.345
c.p.c., per avere il giudice d’appello ammesso una nuova domanda in
appello volta all’accertamento della collatio privatorum agrorum.
I motivi,

da trattare congiuntamente perché

autodeterminata dei diritti reali, sono infondati.

relativi alla

natura

sentenza di primo grado, la trascrizione dei motivi di appello principale ed

Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto la corte
territoriale ha accolto l’appello dei Manzini, non condividendo la decisione del
primo giudice, e si è limitata a stabilire in motivazione che la proprietà e gli
altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti
autodeterminati. Il giudice d’appello, quindi, pur riformando la decisione del
primo giudice, che aveva negato l’esistenza della servitù in favore dei Manzini,

si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo
che ne costituisce la fonte, con la conseguenza che l’eventuale deduzione non
assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell’eccezione, ma è
necessaria ai soli fini della prova ( Cassazione civile, sez. II, 08/01/2015, n.
40). Per tale ragione va rigettato anche il secondo motivo di ricorso (
violazione dell’art.345 c.p.c.) essendo pacifico nella giurisprudenza di questa
Corte che in tema di limiti alla proposizione di domande nuove in appello, non
viola il divieto di “ius novorum” la deduzione in appello di altro titolo di
acquisto della proprietà o di altro diritto reale, salvo i limiti della prova
(Cassazione sez. II, 08/01/2015, n.40).
Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt.323, 338,
342 , 343 c.p.c., perché gli Zampieri, totalmente vittoriosi in primo grado,
non erano legittimati a proporre appello incidentale. Il quinto motivo di ricorso
riguarda la violazione degli artt.342 c.p.c., 343 e 327 c.p.c., poiché si afferma
che gli Zampieri avrebbero dovuto proporre appello principale e non appello
incidentale condizionato, con riguardo alla parte della sentenza che ha
dichiarato sussistente la comunione dello stradello ex collatione privatorum
agronum.
I motivi, da trattare congiuntamente, perché attinenti a profili processuali del
giudizio d’appello, sono infondati.
Nonostante il dato letterale del dispositivo della sentenza di primo grado, che
aveva accolto la domanda di negatoría servitutis proposta dagli Zampieri, vi fu
sostanziale soccombenza dei medesimi, perché il Tribunale riconobbe che la
strada oggetto di lite era in comunione ex collatione privatorum agrorum e non

si è limitato a ritenere corretto il principio secondo cui i diritti autodeteminati

nella loro esclusiva proprietà. Correttamene, gli Zampieri, a seguito della
proposizione dell’appello principale da parte dei ricorrenti, hanno proposto
appello incidentale condizionato per il riconoscimento della proprietà esclusiva,
in quanto il loro interesse nasceva dalla proposizione dell’appello principale.
Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la violazione dell’art.342

Il motivo non merita accoglimento in quanto dall’esposizione della comparsa di
costituzione degli Zampieri è possibile individuare i motivi dell’appello
incidentale ed i capi della sentenza che essi intendevano impugnare, in via
condizionata all’accoglimento dell’appello principale. (Cassazione civile, sez.
III, 07/10/2015, n. 20124)
Con il sesto motivo di ricorso si censura la violazione dell’art.1065 c..c. in
relazione agli artt. 1362 c.c. e 1369 c.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo
del giudizio in relazione all’accertamento da parte della corte territoriale
dell’esistenza di una servitù limitata all’uso agricolo, sulla base dell’errata
interpretazione del contratto costitutivo e delle dichiarazioni testimoniali.
Il settimo motivo riguarda la violazione dell’art.2727 c.c., dell’art.2729 c.c. e
dell’art.2697 c.c. in quanto dalle deposizioni di alcuni testi sarebbe emersa la
prova contraria dell’utilizzo della strada con mezzi meccanici e la corte
territoriale avrebbe erroneamente applicato l’istituto della presunzione.
Con l’ottavo motivo di ricorso viene dedotto l’omesso esame di un fatto
decisivo del giudizio in relazione alla domanda di usucapione della servitù di
passaggio con mezzi diversi da quelli agricoli e la violazione degli artt.1140
c.c. e dell’art.2967 c.c., per erronea valutazione delle prove testimoniali dalle
quali si evincerebbe, ai fini dell’usucapione, che la strada veniva utilizzata
anche con mezzi meccanici già prima del 1994.
Con il nono e decimo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione
dell’art. 2967 c.c. in relazione alla errata valutazione della consulenza e della
prova relativa all’ampiezza originaria della strada al fine di accertare se vi
fosse stato un aggravamento della servitù.

c.p.c. per omessa specificità dei motivi dell’appello incidentale.

Con l’undicesimo, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo motivo di ricorso
si denunciano vizi motivazionali, ovvero l’omesso esame di un fatto decisivo
del giudizio oggetto di discussione tra le parti in ordine alla omessa ed errata
valutazione delle prove testimoniali con riferimento all’utilizzo della strada per
usi differenti da quelli agricoli, alla funzione principale dello stradello in
relazione al suo concreto utilizzo ed alla omessa prova sulla interclusione del

I motivi, proposti sotto il profilo della violazione di legge e del vizio
motivazionale, possono essere trattati congiuntamente, perché per tutti manca
la prova della loro deduzione nei precedenti gradi di giudizio.
E’ pacifico che i motivi del ricorso per cassazione debbano investire, a pena
d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del
giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di
legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase
di merito né rilevabili d’ufficio (Cass. 7981/07; Cass. 16632/2010). Ne
consegue che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate
questioni implicanti un accertamento di fatto o non trattate nella sentenza
impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare
l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in
quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in ossequio del
principio di autosufficienza del ricorso. In definitiva, il ricorrente ha l’onere di
riportare in ricorso, a pena d’inammissibilità, gli esatti termini della questione
posta in primo e secondo grado (Cass. 9765/05; Cass. 12025/00).
Detto principio trova applicazione anche con riferimento alle contestazioni
mosse alla consulenza tecnica e per esse alla sentenza che le abbia recepite,
con la conseguenza che dette contestazioni costituiscono ammissibili motivi del
ricorso per cassazione a condizione che ne risulti la tempestiva proposizione
davanti al giudice di merito e che la tempestività di tale proposizione risulti a
sua volta dalla sentenza impugnata o, in mancanza, da adeguata segnalazione
contenuta nel ricorso con specifica indicazione dell’atto del procedimento di
merito in cui le contestazioni predette siano state formulate onde consentire al

fondo ai fini della domanda di costituzione coattiva della servitù.

giudice di legittimità di controllare la veridicità dell’asserzione prima di
esaminare nel merito la questione sottopostagli (Sez. 2, Sentenza n. 2207 del
15/02/2002; conf. Sez. 1, Sentenza n. 7696 del 31/03/2006 e Sez. 2,
Sentenza n. 12532 del 08/06/2011).
Ad analoghe conclusioni, per identità di ratio, si perviene anche per le eccezioni
e le contestazioni difensive, quando involgono accertamenti di fatto non

Nel caso in esame, i Manzini si sono limitati a riportare in ricorso i motivi
d’appello relativi al vizio di ultrapetizione ed hanno solo genericamente
contestato l’erroneità e la contraddittorietà della motivazione, senza, tuttavia,
dimostrare se le specifiche doglianze proposte in questa sede fossero state
avanzate nei precedenti gradi di giudizio, con l’indicazione degli atti in cui esse
erano state formulate.
In particolare, i ricorrenti hanno contestato l’interpretazione del contratto
costitutivo della servitù senza provvedere alla trascrizione degli atti costitutivi
richiamati in sentenza, l’atto per notar Tomezzoli dell’8.11.1960 e l’atto per
notar Bumbalo del 16.3.1963, al fine di verificare se fosse intenzione delle parti
consentire il passaggio anche con mezzi meccanici, come ritenuto dal giudice
di appello. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, infatti,
l’interpretazione della volontà delle parti tradotta in un atto negoziale,
costituendo indagine di fatto, è attività tipica del giudice di merito, non
sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione e violazione
delle regole legali di ermeneutica fissate dalla legge, non potendo le censure
risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella
criticata. Tale indagine richiede l’esame del testo contrattuale da parte del
giudice di legittimità(Cass. 20-11-2012 n. 20301; Cass. 2-5- 2012, n. 6641;
Cass. 30-4-2010 n. 10554; Cass. 22-2-2007 n. 4178; Cass. 21-4-2005 n.
8296; Cass. 9-8- 2004 n. 15381).
Alle stesse conclusioni si perviene per quanto riguarda la valutazione delle
prove testimoniali e della consulenza.

compiuti dal giudice del merito (Sez. 2, Sentenza n. 8230 del 11/08/1990).

Questa Corte ha più volte affermato (Cass. 4.3.2014, n. 4980) che, qualora
con il ricorso per cassazione venga dedotta l’incongruità o illogicità della

risultanze processuali, è necessario, al fine

di consentire al giudice di

legittimità il controllo della decisività della

risultanza non valutata (o

insufficientemente valutata), che il ricorrente

precisi – mediante integrale

trascrizione della medesima nel ricorso – la

risultanza che egli asserisce

decisiva non valutata o non sufficientemente valutata, dato che solo tale
specificazione consente alla Corte, alla quale è precluso l’esame diretto degli
atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa. La motivazione
omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del
giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale
obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione,
ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima
sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi
acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità
rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul
significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il
motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del
convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul
fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez.
U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013).
Qualora le deposizioni testimoniali, ancorchè ritualmente portate all’esame
della Corte di Cassazione, comportino valutazioni ed apprezzamenti di fatto,
quali la maggiore o minore attendibilità dei testi, suffragata da non illogici
argomenti, ovvero presunzioni ex art. 2727 c.c., il motivo è inammissibile, in
particolare ove si chieda una valutazione delle deposizioni prese singolarmente
e non già in maniera complessiva (Cass., Sez. L, sentenza n. 15205 del 3 luglio
2014, Rv. 631686; Cass., Sez. L, sentenza n. 25608 del 14 novembre 2013,
Rv. 628787; Cass., Sez. U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, Rv.
627790).

motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione delle

Con il quindicesimo motivo di ricorso viene censurata la nullità della sentenza
per indeterminatezza del dispositivo di condanna, con il quale il giudice
d’appello si è limitato ad accogliere i reciproci gravami.
Il motivo è infondato perché la portata precettiva del dispositivo può essere
agevolmente individuata dalla motivazione (Cassazione civile, sez. II,

Con il sedicesimo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art.112 c.p.c.
per omessa pronuncia sulla richiesta di restituzione avanzata dagli Zampieri
della somma di C 16.900,00 dai medesimi versata in esecuzione della
sentenza del Tribunale di Verona e del relativo atto di precetto.
Il motivo è fondato, in quanto dalla documentazione prodotta in appello risulta
che venne consegnata all’Avv. Rolando, difensore dei Zampieri, un assegno
circolare dell’importo di C 16.900,00 pari alle somme riportate nell’atto di
precetto notificato ai Manzini, con riserva di ripetere le somme in caso di
accoglimento dell’appello. La Corte d’Appello ha riformato la sentenza del
Tribunale di Verona, compensando tra le parti le spese del doppio grado di
giudizio quanto a quelle di CTU e, quanto a quelle legali, in ragione della metà.
Per l’effetto aveva condannato Manzini Carlo, Paola e Francesco, in solido tra
o.
loro a rifondere Zampieri Gianfranco e Fabrizio la residua metà delle suddette
spese legali e dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado,
nell’importo stabilito dal Tribunale e, quanto all’appello in C 7044,00 di cui C
1583 di diritti ed C 5255,00 per onorari.
Trattandosi di motivo proposto in appello e non oggetto di delibazione, la
sentenza va cassata su tale capo di domanda e rinviata ad altra sezione della
Corte d’Appello di Venezia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese
del presente giudizio.

P.Q.M.
Accoglie il sedicesimo motivo, rigettati e dichiarati inammissibili gli altri, cassa
in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di
Venezia anche per le spese del presente giudizio.

29/01/2014, n. 1959)

Così deciso in Roma il 7 dicembre 2017
Il Presidente

Il Consigliere estensore
Dott.ssa Rossana Giannaccari
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ci indizia*
leria Naw

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

09 AGO. 2018

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