Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20695 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante in carica, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in

persona del Ministro in carica pro tempore, elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

ITALIA CARNI SRL;

– Intimata –

avverso la sentenza n. 466/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, SEZIONE DISTACCATA di LECCE del 3/12/2007,

depositata il 16/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Con sentenza n. 466/24/07, la CTR della Puglia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Lecce (OMISSIS), avverso la sentenza di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Italia Carni s.r.l. nei confronti dell’avviso di rettifica, ai fini IVA per l’anno 1991, con il quale era stata recuperata l’imposta indebitamente detratta su acquisiti di carni effettuati dalla contribuente presso la Agri Padana s.r.l., in quanto ritenuti soggettivamente fittizi. Il giudice di appello riteneva che l’Ufficio non avesse adempiuto l’onere, sul medesimo incombente, di fornire ulteriori prove dell’esistenza delle infrazioni ed affermava che le detrazioni di imposta, operate dalla società contribuente, fossero comunque legittime, essendo l’imposta dovuta in ogni caso, per l’intero ammontare dell’importo indicato in fattura, anche per le operazioni simulate.

Avverso la sentenza n. 466/24/07 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolando tre motivi, con i quali deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 2697 c.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21 e 54 l’omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, nonchè la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7. La società contribuente non ha svolto attività difensiva. Le censure proposte dall’amministrazione appaiono manifestamente fondate.

Del tutto errato si palesa, infatti, l’assunto della CTR, secondo cui l’Ufficio avrebbe dovuto fornire prove ulteriori, oltre agli elementi desumibili dal processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza. Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di IVA, qualora l’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sull’inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indebiti, non assumendo rilievo la propria buona fede (Cass. 2847/08, 15395/08, 21953/07).

Nel caso concreto, a fronte dei dettagliati elementi – carattere fittizio dell’impresa Agri Padana s.r.l., per mancanza di un sede operativa, per l’assenza di dipendenti, per la mancata presentazione di dichiarazioni IVA, desumibili dal processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza – l’impugnata sentenza non contiene l’indicazione di nessun elemento di segno contrario, proveniente dalla società contribuente, idoneo a dimostrare la legittimità della detrazione di imposta. E sotto tale profilo, la totale pretermissione dei suindicati elementi forniti dall’amministrazione, operata dalla CTR, rende del tutto evidente anche la sussistenza del dedotto vizio motivazionale.

Nè può condividersi, a parere del relatore, l’ulteriore affermazione del giudice di appello, secondo il quale le detrazioni di imposta, operate dalla società contribuente, sarebbero comunque legittime, essendo l’imposta dovuta in ogni caso, per l’intero ammontare dell’importo indicato in fattura, anche per le operazioni simulate. Va osservato, infatti, che in materia di IVA, è indebita la detrazione d’imposta relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche se la merce sia stata realmente acquistata ed i costi risultino effettivamente sostenuti, non essendo la provenienza della merce stessa da soggetto diverso da quello figurante sulle fatture una circostanza indifferente ai fini dell’IVA. Invero, da un lato, la qualità del venditore può incidere sulla misura dell’aliquota e, per conseguenza, sull’entità dall’imposta legittimamente detraibile dall’acquirente e, dall’altro, il diritto alla detrazione non sorge comunque per il solo fatto dell’avvenuta corresponsione dell’imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l’inerenza all’impresa, requisito mancante in relazione all’IVA corrisposta al soggetto interposto, trattandosi di costo non inerente all’attività istituzionale dell’impresa, in quanto potenziale espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da rompere il detto nesso di inerenza (cfr., per tutte, Cass. 735/10). Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

-che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria della Puglia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR della Puglia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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