Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20695 del 04/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 04/09/2017, (ud. 16/02/2017, dep.04/09/2017),  n. 20695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2522-2013 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio

dell’avvocato TIZIANA COLAMONICO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI SANNINO;

– ricorrente –

contro

D.V.A.M. in DE.GI. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato

RENATO MACRO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI

FRANZESE, GIUSEPPE DE ZIO;

– controricorrente –

e contro

F.U., F.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 621/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. Il (OMISSIS) ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila che, in sua contumacia, lo ha condannato quale responsabile dell’evento dannoso che ha colpito l’appartamento di B. e F.U., comproprietari di un appartamento del Condominio.

I coniugi F. avevano proposto domanda di risarcimento del danno contro D.V.A.M. in De.Gi., proprietaria dell’appartamento sovrastante; la convenuta si era difesa affermando che la responsabilità era del Condominio, che si era costituito a mezzo dell’amministratore chiedendo il rigetto della domanda e a sua volta proponendo domanda riconvenzionale. La domanda degli attori era stata accolta dal Tribunale di Sulmona, che aveva rigettato la domanda riconvenzionale del Condominio.

2. D.V.A.M. in De.Gi. ha proposto controricorso, nel quale ha eccepito il difetto di “mandato all’amministratore del Condominio di proporre ricorso per cassazione”.

3. In effetti, il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione senza produrre la delibera di autorizzazione.

Per giurisprudenza di questa Corte, “l’amministratore di condominio può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione” (Cass., Sez. U., sentenza n. 18331 del 2010).

Deve pertanto procedersi all’acquisizione dell’autorizzazione, ovvero della ratifica dell’attività processuale svolta dall’amministratore, ai fini della regolarizzazione del presente giudizio.

PQM

 

La Corte assegna termine al (OMISSIS) per il deposito, entro 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dell’autorizzazione dell’assemblea condominiale o della ratifica della costituzione del Condominio, in persona dell’amministratore, nel presente giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017

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