Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20695 del 01/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20695 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 5212-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
VALENTINI ROBERTO;
– intimato avverso la sentenza n. 128/2009 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 13/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 01/10/2014

udienza del 15/05/2014 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Valentini Roberto, di professione dottore commercialista, proponeva ricorso dinanzi alla CTP di
Viterbo avverso il silenzio-diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di sua istanza volta
ad ottenere il rimborso di somme corrisposte a titolo di IRAP per l’anno 2002.
L’adita CTP accoglieva il ricorso.

l’altro, era stata sollevata l’eccezione di inammissibilità dell’istanza di rimborso in quanto il
contribuente per l’anno in contestazione si era avvalso del condono; in particolare la CTR riteneva
l’infondatezza della detta sollevata eccezione, rilevando che, nella specie, non si trattava di “condono
tombale” ex art. 9 bensì di “concordato” ex art. 7 L 289/2002; nel merito affermava la carenza di
autonoma organizzazione, attesa la scarsa rilevanza o addirittura l’inesistenza di elementi
organizzativi.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato a tre motivi; il
contribuente non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Agenzia, denunziando-ex art. 360 n. 4 cpc- violazione dell’art. 57 d.lgs 546/1992,
sosteneva che erroneamente la CTR aveva dichiarato inammissibile ex art. 57 d.lgs 546/92 l’eccezione,
proposta per la prima volta in sede di gravame, con la quale essa Agenzia aveva sostenuto
l’inammissibilità dell’istanza di rimborso; al riguardo evidenziava che siffatta eccezione era rilevabile
d’ufficio e poteva essere proposta in ogni stato e grado del giudizio.
Il motivo è fondato.
Come, invero, già evidenziato da questa Corte in precedenti decisioni, il Giudice chiamato a decidere
una controversia tributaria ha il potere-dovere di verificare, anche d’ufficio, senza che occorra una
specifica eccezione ad opera della parte interessata, la sussistenza e la regolarità di eventuali istanze di
condono presentate dal contribuente, sia in quanto l’eventuale legittimità di esse, determinando la
cessazione della materia del contendere, rende superfluo l’esame del merito, sia in quanto, comunque,
la questione è connessa ai riflessi di ordine pubblico nascenti dall’elisione della pretesa impositiva
realizzata in virtù dell’adesione al condono (Cass. 3841/2012; Cass. 14007/2007).
Con il secondo motivo, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione dell’art. 7 I. 289/2002, affermava
che, in base alla specifiche previsione di cui all’art. 9 L. 289/2002 ed alla previsione (di identico
tenore) di cui all’art. 7, la presentazione dell’istanza precludeva al contribuente ogni possibilità di

Con sentenza depositata il 13-5-2009 la CTR di Roma rigettava l’appello dell’Ufficio, con il quale, tra

rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte
asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto.
Anche detto motivo è fondato.
L’avvenuta definizione ex art. 7 L 289/2002 non può, invero, che implicare rinuncia a rimborso.
Al riguardo, in termini generali, va ribadito che “in tema di condono fiscale, indipendentemente dalla
condizioni ed agli effetti dei benefici premiali, trova applicazione un principio comune, in virtù del
quale, in riferimento agli anni d’imposta oggetto di definizione agevolata, … non è in nessun caso
consentita, relativamente ai medesimi anni, la restituzione delle somme versate dal contribuente:
l’intervenuta formazione di un nuovo titolo giuridico, a partire da un quadro normativo generale ed
astratto, ma con l’adesione volontaria del contribuente ed il controllo del possesso dei requisiti da
parte dell’Amministrazione, costituisce infatti un mezzo idoneo a definire le opposte pretese,
azzerando le richieste di rimborso del contribuente così come le ulteriori pretese del Fisco, proprio in
conseguenza del fatto che il primo in parte versa, ed in parte si obbliga a corrispondere quelle somme
di denaro che il secondo esige, in base a parametri legislativi predeterminati, applicati in concreto agli
accertamenti precedentemente eseguiti dal Fisco e ritenuti convenienti dal contribuente in base ad un
suo insindacabile apprezzamento” (Cass. 20741/2006);
Nello specifico, con riferimento alla restituzione IRAP, va condiviso il principio, già espresso da questa
Corte, secondo cui la presentazione di istanza di condono “preclude al contribuente ogni possibilità di
rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte
asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono,
infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale
presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si
intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il
rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione
agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in
via ordinaria” (Cass. 3682/2007); siffatti principi trovano applicazione anche in ipotesi di definizione
ex art. 7 L 289/2002, trattandosi anche in tal caso di “definizione automatica”, avente effetto, in
maniera espressa, sull’intera imposta (e non, quindi, su singoli accertamenti) e, in particolare sull’IRAP
(v. art. cit art. 7, comma 1).
L’accoglimento dei detti motivi comporta l’assorbimento del terzo, con il quale l’Agenzia denunziava
omessa e/o insufficiente motivazione sul fatto controverso costituito dall’autonoma organizzazione.

diversità delle regole giuridiche dettate da ciascuna legge in ordine alle modalità di accesso, alle

~l’E DA RrsGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D P.R 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

MATERIA TRIBUTARIA
In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia, va cassata l’impugnata sentenza e,
decidendo nel merito ex art. 384 cpc, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va
dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
In considerazione dell’evolversi della vicenda processuale, si ritiene sussistano giusti motivi per
dichiarare compensate tra le parti le spese di lite relative ai gradi di merito.
Le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile
il ricorso introduttivo proposto dal contribuente; dichiara compensate tra le parti le spese di lite
relative ai gradi di merito; condanna il contribuente al pagamento dei compensi di lite relative al
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presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 4.00,00, oltre spese prenotate a debito e
spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Così d ciso in Roma in data 15-5-2014 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

soccombenza.

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