Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20694 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16486-2018 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA n.

63, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO GARATTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANBATTISTA LUDOVICO SCALVI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

PREFETTURA DI BRESCIA;

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di BRESCIA, depositata il

25/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/04/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 4.4.2016 il Questore di Brescia emanava provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, chiesto dal ricorrente attraverso il canale di Poste Itailane Spa nel 2014, a cagione del fatto che il richiedente risultava attinto da precedenti penali e quindi soggetto socialmente pericoloso.

Avverso tale diniego il P. interponeva ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, incardinando giudizio ancor oggi pendente.

In data 23.1.2018 il Prefetto della Provincia di Brescia emetteva ordine di espulsione nei confronti del P., ritenendo sufficienti – ai fini del giudizio di pericolosità sociale – precedenti penali, la presenza illegale dello straniero sul territorio nazionale e l’assenza di sufficienti garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite.

Avverso detto provvedimento interponeva opposizione il P., che il Giudice di Pace di Brescia respingeva con il provvedimento oggi impugnato.

Propone ricorso per la cassazione della predetta decisione il P., affidandosi ad un unico articolato motivo.

Si è costituito il Ministero dell’Interno con controricorso per resistere all’impugnazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico articolato motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di una serie di disposizioni normative, proponendo in sostanza quattro distinti profili di censura. Innanzitutto, si duole del fatto che il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto che era stato interposto ricorso innanzi il T.A.R. territorialmente competente avverso il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno presupposto all’espulsione. In secondo luogo, lamenta la mancata considerazione dei legami familiari esistenti sul territorio nazionale, deducendo di avere i genitori regolarmente residenti in Italia e di essere entrato, a suo tempo, all’interno del territorio nazionale proprio per ricongiungimento familiare con i predetti genitori. In terzo luogo, contesta che il giudizio sulla sua pericolosità sociale era stato in concreto formulato solo tenendo conto dei suoi precedenti penali. Ed infine si duole del fatto che il Giudice di Pace non abbia tenuto conto della sua condizione sanitaria, derivante da un sinistro stradale nel quale era stato coinvolto nel 2016, la quale pur non prevedendo la necessità di trattamenti sanitari del genere cd. salvavita era tuttavia compromessa e necessitava di cure idonee a spiegare un effetto pregiudizievole sulla sua condizione psicologica.

Il primo profilo è inammissibile.

Va invero ribadito che “… il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicchè il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione, del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento ovvero nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego; al giudice investito dell’impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poichè tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Ne consegue, per un verso, che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l’impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l’impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile; e, per l’altro verso, che il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non può disapplicare l’atto amministrativo presupposto emesso dal questore” (Cass. Sez.U, Sentenza n. 22217 del 16/10/2006, Rv.591934; Cass. Sez.U, Sentenza n. 22221 del 16/10/2006, Rv.591937; Cass. Sez.1, Sentenza n. 18432 del 06/08/2010, Rv.614101; Cass. Sez.6-1, Ordinanza n. 12976 del 22/06/2016, Rv.640104; Cass. Sez.6-1, Ordinanza n. 15676 del 14/06/2018, Rv. 649334).

Il terzo profilo è parimenti inammissibile, poichè nel caso di specie l’espulsione non è stata disposta sulla base di un giudizio di pericolosità sociale ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c) bensì a seguito del rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno a suo tempo presentata dallo straniero. In tali casi la pericolosità sociale viene apprezzata soltanto ai fini del diniego del termine per la partenza volontaria, e quindi con riferimento alle modalità esecutive dell’espulsione, il cui presupposto si sostanzia nell’assenza, in capo al destinatario, di idoneo titolo legittimante la sua presenza sul territorio nazionale.

Di conseguenza le questioni attinenti alla pericolosità sociale, nel caso di espulsione disposta ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b) possono al massimo rilevare nel giudizio di convalida dell’accompagnamento dello straniero alla frontiera o del suo trattenimento in un Centro di Permanenza per i Rimpatri ovvero in quello di proroga della predetta misura, ma non in sede di opposizione all’espulsione.

Il secondo profilo è invece fondato. Dalla lettura dell’ordinanza impugnata non si evince infatti alcuna considerazione, da parte del giudice di merito, dei vincoli familiari e di radicamento sul territorio nazionale allegati dal ricorrente. Quest’ultimo aveva dedotto di essere entrato in Italia per ricongiungersi ai propri genitori, da tempo regolarmente residenti sul territorio nazionale; in tal modo egli aveva rappresentando una condizione di radicamento in Italia dell’intera famiglia di origine che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 287 del 1998, art. 13, comma 2-bis avrebbe dovuto essere apprezzata dal Giudice di Pace, unitamente all’altro elemento dell’esistenza – o meno – di vincoli familiari, culturali e sociali dello straniero con il suo Paese di origine.

L’omissione di tale complessiva disamina della condizione di vita e familiare dello straniero vizia il provvedimento impugnato e ne impone la cassazione, con conseguente rinvio della causa al Giudice di Pace di Brescia, in persona di diverso magistrato, affinchè provveda a svolgere la valutazione di cui anzidetto, nei termini previsti dal richiamato D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2-bis.

L’accoglimento del secondo motivo importa l’assorbimento del quarto.

Le spese del presente giudizio saranno regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibili primo e terzo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il quarto. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Giudice di Pace di Brescia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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