Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20694 del 13/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 13/10/2016), n.20694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6774-2013 proposto da:

T.G., (OMISSIS), T.L. ((OMISSIS))

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la

sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentati e difesi dall’avvocato

FILIPPO DI COSTANZO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DI MEGLIO

GIUSEPPE giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3128/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

4/10/2012, depositata il 09/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Filippo di Costanzo difensore dei correnti che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il tribunale di Napoli con sentenza 27 maggio 2005 ha accolto la domanda di reintegrazione nel possesso di un’area di parcheggio proposta da S.C. avverso G. e T.L.. L’appello dei soccombenti, notificato il 12 luglio 2006, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Napoli con sentenza 9 ottobre 2012.

La Corte ha rilevato che la S. era deceduta nel (OMISSIS), come eccepito dal suo difensore in primo grado, avv. Di Meglio, che in grado di appello aveva depositato comparsa di risposta per dedurre la circostanza.

I T. hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi illustrati da memoria.

D.M.R., erede dell’appellata, ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattenuta alla sesta sezione civile e trattata in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, denunciano violazione degli articoli del codice di procedura civili, 300, 291, 328, che regolano le vicende del giudizio in caso di morte della parte nel corso del giudizio e instaurazione del giudizio di appello.

Non è necessario soffermarsi in dettaglio sul loro contenuto, giacchè, come rilevato in memoria, in argomento è sopravvenuta la pronuncia delle sezioni Unite n. 15295 del 2014, le quali hanno stabilito che: “Qualora, durante la pendenza del giudizio, sopraggiunga la morte della parte costituita ed il suo procuratore ometta di dichiarare o notificare l’evento nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., la posizione giuridica del soggetto rappresentato (rispetto alle altre parti e al giudice) resta stabilizzata nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione del giudizio di gravame, sicchè è ammissibile l’atto di impugnazione notificato, presso il difensore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se il notificante abbia avuto allunde conoscenza dell’evento.”.

Dalla sentenza impugnata emerge che solo dopo l’instaurazione dell’appello venne resa nota ritualmente a parte appellante il decesso della attrice, ditalchè l’impugnazione era stata validamente instaurata con la notifica effettuata a mani del difensore che l’aveva rappresentata e difesa in primo grado e che non ne aveva dichiarato il decesso durante il giudizio in tribunale.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per lo svolgimento del giudizio di appello, che è stato erroneamente impedito dalla declaratoria di inammissibilità, e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA