Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20694 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/10/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 07/10/2011), n.20694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18518/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G. (OMISSIS), G.F.

(OMISSIS), G.P. (OMISSIS), T.

G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DELLA FREZZA 59, presso lo studio dell’avvocato SANDULLI EMILIO

PAOLO, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

G.A.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 132/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 3/04/08,

depositata il 18/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

La Corte;

Fatto

FATTO E DIRITTO

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 132/08, la CTR della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Avellino avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da G.F., G.G., T.G., G. P., e G.A.R., avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio alla loro istanza di rimborso dell’imposta di registro, versata in relazione alla sentenza con la quale era stato liquidato ad essi istanti il risarcimento del danno per l’occupazione acquisitiva, da parte del Comune di Avellino, di un’area di proprietà della loro dante causa. Il giudice di appello – muovendo dalla constatazione che l’acquisizione dell’area in discussione era avvenuta in attuazione di uno strumento urbanistico, quale è il Piano di zona, disciplinato dalla L. n. 219 del 1981 – considerava irrilevante che tale acquisizione fosse avvenuta in via coattiva o ablativa, piuttosto che volontaria, e riteneva che il versamento della somma di denaro liquidata in sentenza trovasse la sua giustificazione causale nel suddetto trasferimento.

Avverso la sentenza n. 132/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione e falsa applicazione del disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, e D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 10. Ritiene, invero, l’Ufficio che l’agevolazione di cui al D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 70, (T.U. delle norme relative agli eventi sismici del 1980 in Basilicata e Campania) non si applichi alle sentenze che determinano gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione acquisitiva di un terreno, destinato agli interventi previsti dal medesimo t.u. Il ricorso appare manifestamente infondato. Ed invero, osserva la Corte che in tema di imposta di registro, il D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 70, comma 1, che prevede l’esenzione per le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all’attuazione delle leggi per la ristrutturazione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980, trova applicazione anche nei confronti della sentenza che dispone il risarcimento del danno per perdita dell’immobile, seguita ad occupazione acquisitiva del bene da parte del comune, posta in essere allo scopo di dare attuazione al piano urbanistico avente le finalità indicate dalla citata norma. La figura dell’occupazione acquisitiva, infatti, rientra nel novero degli “atti” a cui fa riferimento la disposizione suindicata al suo comma 3, determinanti l’acquisto della proprietà da parte dell’ente pubblico (Cass. 11802/10).

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1. – che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; -che non sono state depositate conclusioni scritte dal p.m., mentre gli intimati hanno depositato memoria; considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, tenuto conto altresì delle considerazioni, pienamente adesive alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., formulate dagli intimati;

– che, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve essere rigettato, con conseguente condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di cassazione, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; condanna l’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 8.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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