Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20693 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12345/2018 proposto da:

B.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

n. 63, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO GARATTI, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIANBATTISTA LUDOVICO SCALVI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI BRESCIA e MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di BRESCIA, depositata il

05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/04/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 12.10.2017 veniova notificato a B.J. provvedimento della Questura di Brescia di rifiuto del permesaso di soggiorno in Italia. Contestualmente, il predetto veniva colpito da provvedimento di espulsione del Prefetto della Provincia di Brescia.

A seguito della convalida di decreto questorile di accompagnamento da parte del Giudice di Pace di Brescia, il ricorrente veniva accompagnato alla frontiera e rimpatriato mediante apposito volo.

Il B. presentava opposizione avverso il decreto di espulsione, che il Giudice di Pace di Brescia, con il provvedimento oggi impugnato, rigettava.

Propone ricorso per la cassazione di tale ultimo provvedimento il B.J. affidandosi a un unico motivo.

La Prefettura di Brescia e il Ministero dell’Interno, intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 2 e 3 e art. 5, commi 1 e 6, art. 27 Cost. e dell’art. 702-ter c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè il Giudice di Pace di Brescia avrebbe omesso di considerare che il ricorrente, trovandosi agli arresti domiciliari, non poteva essere espulso dal territorio nazionale.

La censura è infondata.

Risulta infatti dal provvedimento impugnato che il B., già ristretto presso la casa circondariale di (OMISSIS), era stato dimesso in data 8.8.2017 a seguito della sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari ed era stato attinto dal decreto di espulsione in data 12.10.2017. Risulta ancora che il G.I.P. aveva concesso il nulla-osta all’espulsione del ricorrente, onde non sussisteva, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3, alcuna causa ostativa al suo allontanamento dal territorio nazionale.

Peraltro è opportuno ribadire che “Lo straniero nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo, in sede di ricorso avverso il decreto di espulsione non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza del nulla osta all’espulsione da parte del giudice penale, imposta dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3, perchè non ha alcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione. La previsione della suddetta norma è posta, infatti, a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l’interesse dell’espulso all’esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dalla autorizzazione al rientro contemplata dall’art. 17 del medesimo D.Lgs.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28869 del 29/12/2005, Rv.585692; coni. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2776 del 13/02/2004, Rv. 570098; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3264 del 19/02/2004, Rv. 570276; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5949 del 15/04/2003, Rv. 562577; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11245 del 30/07/2002, Rv. 556403).

A tanto consegue il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva nel presente giudizio da parte degli intimati. Non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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