Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20693 del 29/09/2020
Cassazione civile sez. III, 29/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 29/09/2020), n.20693
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30200-2019 proposto da:
O.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO,
38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrenti –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO
PROTEZIONE INTERNAZIONALE, MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il
05/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/06/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. O.E., cittadino della Nigeria, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento O.A. propose ricorso D.Lgs. n. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 dinanzi il Tribunale di Venezia, che con ordinanza del 21 luglio 2017 rigettò il reclamo.
3. La Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 3266/2019 pubblicata il 5 agosto 2019, dichiarava inammissibile l’appello per tardività.
4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da O.E., con ricorso fondato su un quattro motivi.
Diritto
CONSIDERATO
che:
5. Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) un error in procedendo, omissione della prova e erronea applicazione della norma relativa alla tardività dell’atto di impugnazione. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere tardiva l’impugnazione, facendo decorrere i termini non già dalla comunicazione dell’ordinanza, avvenuta il 15.06.2018, ma dalla data dell’udienza al termine della quale era stata pronunciata l’ordinanza stessa, avvenuta il 21.07.2017.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha deciso in conformità alla pronuncia di questa Corte 29506/2018 che afferma che nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f) l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un “overrulling” processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione.
Correttamente, inoltre, la Corte d’Appello ha ritenuto tardivo l’appello avverso l’ordinanza di primo grado perchè il termine a impugnare decorreva dal 21 luglio 2017 data in cui l’ordinanza è stata pronunciata all’udienza e il ricorrente non era contumace con la conseguenza che non doveva essere effettuata alcuna notifica da parte della cancelleria. L’atto d’appello, invece, è stato notificato e depositato il 16 luglio 2018 quindi ben oltre sia il termine breve (30 gg dalla pronuncia in udienza del provvedimento) e sia il termine lungo di sei mesi (21 gennaio 2018).
5.1. All’infondatezza del primo motivo segue l’assorbimento degli altri motivi.
6. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indifesio della parte pubblica.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020