Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20693 del 07/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 07/10/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/10/2011), n.20693
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ EUR ACCIAI SPA (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.S. NITTI 11,
presso lo studio dell’avvocato BERTUCCI BRUNO, che la rappresenta e
difende, giusta mandato e procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 34/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di MILANO del 23.4.08, depositata il 28/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO
GAETA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Con sentenza n. 34/34/08, la CTR della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Eur Acciai s.p.a., avverso l’avviso di accertamento relativo al recupero, per l’anno 1997, della maggior imposta ILOR ed IRPEG, scaturito da una segnalazione del G.I.P. del Tribunale di Genova.
L’autorità giudiziaria predetta aveva, invero, segnalato l’esistenza di un giro di false fatturazioni per operazioni inesistenti, nel quale era coinvolta – tra gli altri – anche la società Trend Line s.a.s., dalla quale l’odierna intimata aveva ricevuto fatture per operazioni inesistenti, nel corso dell’anno 1997. La CTR rigettava l’appello dell’ufficio, limitando la motivazione della sentenza alla constatazione che la società appellata aveva fornito riscontri ed argomentazioni del tutto convincenti, laddove l’Agenzia delle Entrate si era, invece, fatta condizionare dalla segnalazione del Tribunale penale di Genova.
Avverso la sentenza n. 34/34/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando due motivi, con i quali censura la sentenza impugnata per mancanza assoluta di motivazione – in via gradata – per insufficienza della motivazione su un fatto decisivo della controversia. Il primo motivo di ricorso si palesa fondato, assorbito il secondo.
Ed invero, la CTR – dopo avere elencato pedissequamente gli elementi probatori addotti dall’una e dall’altra parte – si limita ad enunciare il proprio giudizio finale di rigetto dell’appello (c.d.
parte statica della motivazione), omettendo del tutto la descrizione del processo cognitivo, attraverso il quale perviene al convincimento tradottosi nella formulazione del giudizio emesso (c.d. parte dinamica). Per il che, tale pronuncia appare affetta da nullità per violazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 61 e 36 (Cass. 1236/06, 161/09). Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1;
– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che procederà a nuovo esame della controversia, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che procederà a nuovo esame della controversia, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011