Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20693 del 01/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/09/2017, (ud. 12/06/2017, dep.01/09/2017),  n. 20693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in Roma via Federico Cesi

72, presso l’avv. Andrea Sciarrillo, rappresentato e difeso

dall’avv. Pietro Sgarbi (p.e.c.

pietro.sgarbi.pec-ordineavvocatiancona.it, fax n. 071/204633) giusta

procura speciale in calce al ricorso (ammesso g.p. Cos. Ord. Avv.

Ancona 27/12/16);

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Ancona,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1444/2016 della Corte di appello di Ancona,

emessa il 19 ottobre 2016 e depositata il 23 novembre 2016, n. R.G.

177/2016.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che

1. C.F. impugna per cassazione la sentenza della Corte di appello di Ancona indicata in epigrafe, che ha confermato il rigetto delle sue domande di protezione internazionale ritenendo l’insussistenza delle condizioni per la concessione dello status di rifugiato e rilevando che, dalla stessa narrazione del richiedente, emerge come l’allontanamento dal Mali, suo paese di origine, sia dipeso esclusivamente da situazioni di disagio familiare non rilevanti ai fini della protezione sussidiaria e del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Il ricorrente deduce: a) la violazione o falsa applicazione di norme di legge (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e artt. 14,16 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 10, art. 10 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6); b) l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti. Il ricorrente lamenta in particolare la carente valutazione delle circostanze prospettate ai fini della concessione della protezione sussidiaria (vessazioni fisiche e morali subite nel Mali e in Libia), l’omesso esame della situazione generale del suo paese di origine, la mancata valutazione della sua richiesta di protezione umanitaria.

3. Il ricorrente deposita memoria difensiva.

Ritenuto che:

4. Il ricorso è fondato su censure attinenti alla valutazione di merito compiuta nel doppio grado di giudizio con riferimento alle circostanze personali dedotte dal ricorrente. Una valutazione che, anche a prescindere dal giudizio di inattendibilità della narrazione, ha fondato una specifica e autonoma ratio decidendi costituita dalla ricognizione del carattere meramente familiare delle motivazioni che hanno indotto F.C. a lasciare il Mali. Tali motivazioni, secondo la valutazione della Corte di appello che deve ritenersi legittima in confronto alle disposizioni normative invocate – sono incompatibili con i presupposti per il rilascio delle tre forme di protezione internazionale richiesta. Quanto alla situazione generale del paese di provenienza va rilevato che essa non ha costituito il presupposto, neanche subordinato, della richiesta di protezione. Dalle notizie disponibili sul sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri può desumersi peraltro l’inesistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nell’area di provenienza del richiedente sebbene sia alto il rischio di attentati terroristici.

5. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione, ed escluso il doppio contributo (ricorrente ammesso al gratuito patrocinio).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2017

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