Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20692 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 305/2018 proposto da:

O.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI n. 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO

RICCARDI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI FROSINONE;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di FROSINONE, depositata il

27/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/04/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto di espulsione in data 16.6.2016 emesso ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), il ricorrente veniva espulso dal territorio nazionale.

Detto provvedimento era notificato contestualmente alla dimissione del ricorrente dalla casa circondariale di Cassino, presso la quale il predetto aveva scontato una condanna ad anni quattro di reclusione per il delitto di rapina.

Detto provvedimento veniva impugnato dal ricorrente, il quale ne contestava la motivazione in quanto riferita esclusivamente ai suoi precedenti penali, e non articolata in un giudizio prognostico sulla sua pericolosità sociale.

Con ordinanza del 27.7.2017 il Giudice di Pace di Frosinone respingeva il reclamo, ritenendo il provvedimento impugnato immune dai vizi denunciati dall’ O..

Quest’ultimo proponeva ricorso per la cassazione di detta decisione e questa Corte, con ordinanza n. 16626/17 accoglieva l’impugnazione cassando l’ordinanza oggetto del gravame e rinviando la causa al Giudice di Pace di Frosinone, in persona di differente giudice, per la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, da compiersi in base ai principi di diritto enunciati dalla S.C..

Il giudizio veniva riassunto a cura dell’ O. e il Giudice di Pace di Frosinone, con il provvedimento oggi impugnato, pronunziandosi in sede di rinvio confermava nuovamente l’espulsione del 16.6.2016.

Propone ricorso per la cassazione di tale ultima decisione O.N. affidandosi a due motivi.

La Prefettura di Frosinone, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 392 e 394 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), comma 2-bis, comma 3 e 4-bis, nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Giudice di Pace avrebbe – anche in sede di rinvio – operato un giudizio sulla pericolosità sociale del ricorrente considerando soltanto i suoi precedenti penali, senza svolgere alcuna valutazione prognostica sulla prevedibilità di una sua futura condotta criminosa e senza valutare se il predetto rientrasse in una delle categorie previste dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1.

Ad avviso del ricorrente, il Giudice del rinvio si sarebbe limitato a confermare nuovamente l’originario decreto di espulsione, senza tener conto del principio di diritto enunciato da questa Corte con l’ordinanza n. 16626/17.

La censura è fondata.

Ed invero questa Corte, nell’ordinanza appena richiamata, aveva chiaramente invitato il giudice del rinvio a procedere alla valutazione della pericolosità sociale dello straniero mediante il riscontro dell’esistenza dei presupposti di appartenenza dello stesso ad una delle categorie di persone pericolose indicate dalla L. n. 1423 del 1956, art. 1, come sostituito dalla L. n. 327 del 1988, art. 2, ovvero dalla L. n. 575 del 1965, art. 1, come sostituito dalla L. n. 646 del 1982, art. 1, norme tutte confluite nell’ambito del cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, approvato con D.Lgs. n. 159 del 2011, secondo quanto previsto dall’art. 116 di tale ultima disposizione normativa. Detto riscontro, secondo la richiamata ordinanza di questa Corte, avrebbe dovuto essere “… condotto sulla base dei seguenti criteri: a) necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) attualità della pericolosità; c) necessità di esaminare globalmente l’intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita”.

Con il provvedimento oggi impugnato, come già in occasione della prima decisione cassata a suo tempo dalla richiamata ordinanza n. 16626/17 di questa Corte, il Giudice di Pace non si è attenuto al predetto principio di diritto, posto che la valutazione di pericolosità sociale dell’ O. continua a risultare condotta esclusivamente sulla base dei suoi precedenti penali. Va in proposito ribadito che questi ultimi, pur costituendo certamente elementi da considerare nell’ambito dell’apprezzamento di competenza del giudice di merito, non possono tuttavia esaurire il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto previsto dalla normativa di riferimento. Detto giudizio infatti – come già chiarito da questa Corte nell’ordinanza n. 16626/17 – deve essere esteso anche alla valutazione della personalità dello straniero, della sua condotta di vita, delle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, poichè solo in questo modo è possibile compiere quella complessiva ponderazione circa la sussistenza di una attuale pericolosità sociale del soggetto.

Non basta, ai fini appena esposti, il generico riferimento, operato dal Giudice di Pace di Frosinone nel provvedimento qui impugnato, alle “condizioni di vita individuale e sociale” dell’ O., posto che esso non soddisfa i requisiti minimi previsti dalla norma, non apparendo tale espressione idonea a consentire la verifica circa l’effettivo apprezzamento, da parte del giudice di merito – all’esito di giudizio del tutto analogo a quello previsto per le misure di prevenzione – del carattere oggettivo degli elementi che giustifichino sospetti e presunzioni, nè a dimostrare la ritenuta attualità della pericolosità del soggetto, nè – infine – ad integrare il prescritto esame globale della personalità del soggetto, attraverso una verifica ab estrinseco da effettuare in base alla valutazione della completezza, logicità e non contraddittorietà delle valutazioni operate dall’Amministrazione (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 18482 del 08/09/2011, Rv. 618978).

Ne consegue che la commissione di reati – analogamente a quanto già affermato da questa Corte in relazione a comportamenti comunque violenti – non può essere automaticamente ricondotta ad ipotesi di pericolosità sociale conclamata, qualora non si enuclei un quadro di elementi eloquenti circa la predetta pericolosità, desumibili da valutazioni tratte dalla concretezza degli episodi della condotta di vita e dalla personalità complessiva dello straniero.

E’ opportuno altresì ribadire che nello svolgimento di detta valutazione il Giudice di Pace non incontra alcun limite derivante dal precedente operato della P.A., posto che “… la cognizione di merito del giudice di pace ha ad oggetto l’accertamento, in concreto, delle condizioni necessariamente predeterminate dalla legge – nella specie l’accertamento della pericolosità sociale dell’espellendo – sulla base delle quali è stata disposta la misura, non determinando il carattere vincolato e non discrezionale dell’esercizio della potestà amministrativa alcuna limitazione a tale cognizione” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 11466 del 14/05/2013, Rv.626614).

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18,artt. 244,245,737 e 738 c.p.c., L. n. 689 del 1981, art. 23,artt. 6 e 13 della C.E.D.U. ed infine degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, n. 3, perchè il Giudice di Pace non avrebbe dato ingresso alle istanze istruttorie dell’ O., privandolo de facto del diritto di provare l’insussistenza della sua pericolosità sociale e di dimostrare la sua concreta condotta di vita successiva all’uscita dal carcere, rimane assorbito dall’accoglimento della prima censura.

In definitiva, il ricorso va accolto nei limiti di quanto anzidetto e il giudizio va nuovamente restituito al Giudice di Pace di Frosinone, in persona di diverso giudice, il quale dovrà provvedere a compiere la valutazione in concreto sulla personalità e la condotta di vita attuali del ricorrente, al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti di appartenenza dello stesso ad una delle categorie di persone pericolose indicate dalla L. n. 1423 del 1956, art. 1, come sostituito dalla L. n. 327 del 1988, art. 2, ovvero dalla L. n. 575 del 1965, art. 1, come sostituito dalla L. n. 646 del 1982, art. 13, norme tutte confluite nell’ambito del cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione approvato con D.Lgs. n. 159 del 2011, secondo quanto previsto dall’art. 116 di tale ultima disposizione normativa. Valutazione da compiere, secondo i principi già esposti da questa Corte – che qui vengono pienamente ribaditi – in base: a) ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) alla verifica dell’attualità in concreto della pericolosità dello straniero; c) all’esame globale della sua personalità, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita di relazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Giudice di Pace di Frosinone, in persona di diverso giudice, anche per le spese del presente giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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