Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20692 del 29/09/2020
Cassazione civile sez. III, 29/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 29/09/2020), n.20692
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29304-2019 proposto da:
S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO 7, presso
lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato MAURIZIO VEGLIO;
– ricorrenti –
e contro
PUBBLICO MINISTERO;
– intimati –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 398/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 01/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/06/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. S.R., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, domandando:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
2. A fondamento della sua istanza dedusse di essere fuggito dal (OMISSIS) per sottrarsi alla persecuzioni e ritorsioni perpetrate dai rappresentanti del partito (OMISSIS) nei suoi confronti in quanto era un sostenitore del (OMISSIS) e svolgeva attività di propaganda all’interno del suo villaggio e di quelli limitrofi in vista delle elezioni.
3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento S.R. propose opposizione ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Torino che rigettò il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto:
a) il richiedente asilo non credibile;
b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;
c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;
d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.
4. La Corte di Appello di Torino con la sentenza n. 398 del 1 marzo 2019 ha confermato la decisione di prime cure.
5. Detta pronuncia è stata impugnata per cassazione da S.R. con ricorso fondato su tre motivi. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
6. Con i primi due motivi di ricorso, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe violato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.
Sostiene che il Tribunale prima e la Corte di Appello poi, avrebbero rilevato sia la genericità della narrazione del ricorrente in commissione sia la inesistenza di pericolo di una violenza indiscriminata in (OMISSIS) basandosi sulla consultazioni dei siti internet dedicati ((OMISSIS))
I motivi congiuntamente esaminati sono fondati per quanto di ragione. Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente. Nei giudizi aventi ad oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, la verifica delle condizioni socio politiche del paese di origine non può fondarsi su informazioni risalenti ma deve essere svolta, anche mediante integrazione istruttoria ufficiosa, all’attualità (cass. 28990/2018) ed a Coi aggiornate e non generiche.
Nel caso di specie il giudice del merito ha utilizzato un sito ((OMISSIS)) senza l’indicazione di alcuna informazione specifica e senza indicare le date delle informazioni e non ha effettuato la comparazione con le informazioni documentate dal ricorrente. L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzo motivo con cui contesta il rigetto del riconoscimento della protezione umanitaria.
7. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.
PQM
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020