Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20692 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 13/10/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 13/10/2016), n.20692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.F., C.G., CA.GI. elettivamente

domiciliati in Roma, via Francesco Siacci, n. 2b, nello studio

dell’avv. Corrado De Martini, che li rappresenta e difende,

unitamente all’avv. Tomaso Galletto, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COOPERATIVA CASE FERROVIERI SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. IN

LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in Roma, via Carducci, n. 4,

nello studio dell’avv. Mario Alberto Quaglia, che la rappresenta e

difende, unitamente all’avv. Alessandra Cervetti, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CAREP SOC. COOP. A R.L., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, n. 89,

depositata in data 24 gennaio 2011;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 21 giugno 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

udito per la controricorrente l’avv. (OMISSIS);

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. De Augustinis Umberto, il quale ha concluso per

l’inammissibilità, e, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza n. 119 depositata in data 6 febbraio 2006 il Tribunale di La Spezia condannava la Cooperativa Case Ferrovieri, in solido con i soci assegnatari, ad arretrare l’edificio dalla stessa realizzato in località (OMISSIS) fino al rispetto della distanza di metri cinque dal confine con la proprietà dell’attore C.G., le cui pretese risarcitorie, avanzate anche nei confronti del Consorzio Carep, delle cooperative CUPS e 10 Maggio, per aver alterato il flusso delle acque, eseguendo lavori di sbancamento che avevano interessato una falda acquifera sotterranea, così provocando crolli nel proprio terreno sistemato a terrazze, con perdita di vitigni ed alberi da frutto, venivano rigettate.

1.1 – Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova, pronunciando sui gravami proposti dalla Cooperativa Casa Ferrovieri, nonchè, in via incidentale, dagli eredi del C., ha affermato il difetto di integrità del contraddittorio, determinato dalla mancata partecipazione al giudizio del Comune di Vezzano Ligure e ha quindi rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c..

1.2 – Per la cassazione di tale sentenza i signori F. e C.G., nonchè Ca.Gi., eredi dell’originario attore, propongono ricorso, affidato a due motivi, cui la Coop Case Ferrovieri resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo, deducendo violazione della L. n. 865 del 1971, art. 35 nonchè degli artt. 102 e 354 c.p.c., i ricorrenti sostengono che erroneamente sarebbe stata affermato che il Comune di Vezzano Ligure avrebbe rivestito la qualità di litisconsorte necessario; poichè, a seguito della concessione del diritto di superficie, ai sensi della L. n. 685 del 1971, art. 35 a una cooperativa edilizia si realizza un’ipotesi di proprietà superficiaria, la cooperativa stessa, nonchè gli assegnatari, sono gli unici proprietari, sia pure temporaneamente, dell’edificio realizzato, con la conseguente esclusione della coesistenza di tale diritto in capo al Comune, il quale è privo di legittimazione passiva in un giudizio promosso da confinanti per violazione delle distanze legali.

2.1 – Con il secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 2055 c.c. in relazione agli artt. 102 e 345 c.p.c.: il richiamo della corte distrettuale al principio della responsabilità solidale che coinvolgerebbe anche – con riferimento all’azione risarcitoria – l’ente territoriale sarebbe in contrasto con l’esclusione, costantemente affermata in ipotesi del genere, di un litisconsorzio necessario.

3 – Vale bene premettere che il ricorso è ammissibile.

Deve infatti rilevarsi che di recente le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, rimeditando un precedente orientamento (cfr. Cass., nn. 17841 e 18698 del 2012; 1717, 10410 e 20073 del 2013), hanno affermato il principio secondo cui la sentenza, con cui il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice “a quo” ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall’art. 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate (Cass., 22 dicembre 2015, n. 25374).

4 – Il ricorso è fondato.

4.1 – Deve infatti richiamarsi, quanto al primo motivo, il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui il Comune che, nell’ambito di un programma di edilizia residenziale pubblica, a norma della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35 abbia attribuito ad una cooperativa edilizia un diritto di superficie “ad aedificandum” a tempo determinato, non è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal vicino nei confronti della cooperativa per violazione delle distanze legali, atteso che con la costituzione del diritto di superficie predetto si realizza una ipotesi di proprietà temporanea a favore degli assegnatari, che esclude la contemporanea proprietà dell’ente concessionario, non essendo giuridicamente concepibile che più soggetti siano proprietari dello stesso bene (Cass., 2 agosto 1995, n. 8476; nello stesso senso, in fattispecie analoga, Cass., 5 settembre 2002, n. 12911).

4.2 – Il riferimento, poi, a un litisconsorzio necessario che discenderebbe da un’affermata responsabilità solidale dell’ente territoriale, confligge in ogni caso con il principio costantemente affermato da questa Corte in tema di responsabilità da fatto illecito, secondo cui il carattere solidale dell’obbligazione risarcitoria, escludendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile tra i soggetti che abbiano concorso nella produzione del danno, comporta, sul piano processuale, l’autonomia delle domande cumulativamente proposte nei confronti degli stessi, la quale impedisce di ravvisare non solo un litisconsorzio necessario tra gli autori dell’illecito, ma anche un rapporto di dipendenza tra l’affermazione o l’esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l’accertamento del contributo fornito dagli altri, a meno che la responsabilità dei primi non debba necessariamente essere ricollegata a quella di questi ultimi, per effetto dell’obiettiva interrelazione esistente, sul piano del diritto sostanziale, tra le rispettive posizioni (Cass., 20 dicembre 2012, n. 23650).

Di tale orientamento si rinvengono numerose applicazioni, anche in materia di espropriazione per pubblica utilità, con particolare riguardo a condotte, ritenute illecite, riferibili anche ai Comuni nell’ambito della realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, con la costante esclusione della configurabilità di un litisconsorzio necessario (Cass., 9 ottobre 2007, n. 21096, Cass., 21 aprile 2006, n. 9401; Cass., 20 marzo 1991, n. 3008).

5 – In accoglimento del ricorso la decisione impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Genova, che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra richiamati, provvedendo altresì in ordine al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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