Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20692 del 07/10/2011
Cassazione civile sez. I, 07/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 07/10/2011), n.20692
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.A., G.V., L.F.,
L.G., con domicilio eletto in Roma, via Calamatta n. 16,
presso l’Avv. Crastolla Guido, che li rappresenta e difende
unitamente all’Avv. Claudio Ruggiero, come da procura in calce al
ricorso;
– ricorrenti-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Potenza
depositato il 30 dicembre 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 28 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ordinanza pronunciata all’udienza del 10 febbraio 2011 la Corte ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
rilevato che non è stato depositato il ricorso notificato come disposto; ritenuto che debba pertanto essere dichiara l’inammissibilità del ricorso in quanto notificato solo presso l’Avvocatura Distrettuale, senza pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011