Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20692 del 01/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 01/09/2017, (ud. 12/06/2017, dep.01/09/2017),  n. 20692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Delta Italy s.r.l.;

– ricorrente –

nei confronti di:

CEDISI s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Largo di Torre

Argentina 11, presso l’avv. Dario Martella,

(dariomartella-ordineavvocatiroma.org) dal quale è rappresentata e

difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 864/16 della Corte di appello di Ancona,

depositata il 5 agosto 2016, n. R.G. 913/15;

Fatto

RILEVATO

che:

Il ricorso proposto da Delta Italy s.r.l. non è stato depositato nel termine di cui all’art. 369 c.p.c. e conseguentemente va dichiarato improcedibile con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento nei confronti della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 3.600 Euro di cui 100 per spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA