Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20691 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22538/2018 proposto da:

O.C.R., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Spadavecchia Pierluigi, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 30/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del

12/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/04/2019 dal cons. Dott. DOLMETTA ALDO ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con provvedimento del dicembre 2015, la Commissione territoriale di Ancona ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale invocato dal signor O.C.R., cittadino nigeriano. Con ordinanza del settembre 2016, il Tribunale di Ancona ha confermato le valutazioni della Commissione.

2.- La sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 30/18 ha poi respinto l’appello proposto dal signor O.C..

“Il racconto del richiedente” – ha rilevato la Corte territoriale – “risulta totalmente sprovvisto di credibilità”. D’altronde, “il richiedente non ha allegato situazioni che per la loro intensità o per la loro direzione lo espongono al grave rischio” previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per il rilascio della c.d. protezione sussidiaria. Il “difetto assoluto di credibilità di quanto prospettato dal richiedente” esclude che sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria; del resto, il richiedente non ha dichiarato di “rientrare in categorie soggettive in relazione alle quali siano prospettabili lesioni di diritti umani di particolare entità”.

3.- Avverso questo provvedimento ricorre per cassazione O.C.R., affidandosi a due motivi.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente censura la decisione della Corte di Appello: (i) col primo motivo, per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7, 8 e art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 8 e 27 imputandole di non avere adeguatamente attivato il potere istruttorio officioso necessario a verificare la situazione socio-politica ed economica del Paese di provenienza; (ii) col secondo motivo, per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,comma 2, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19 comma 2 per non avere riconosciuto la richiesta subordinata di protezione umanitaria, “senza alcuna valida giustificazione”.

5.- Con il primo motivo, il ricorrente assume, in particolare, che “i margini di incertezza e di dubbio sulla veridicità della narrazione e sulla gravità della situazione oggettiva” del Paese di provenienza, che egli ha “allegato e parzialmente documentato,” avrebbero potuto e dovuto “essere confermati e colmati mediante l’esercizio del potere-dovere istruttorio ufficioso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8”; non già “utilizzati per rigettare la domanda per difetto di prova”, come è invece accaduto.

6.- Il motivo è fondato.

L’assolvimento del dovere di cooperazione istruttoria, che nella materia della protezione internazionale grava sul giudice del merito, comporta l’assunzione – e quindi pure la relativa indicazione nell’ambito del tessuto motivazionale di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate sulla situazione sociale e politica del Paese di origine del richiedente (tra le altre, cfr. in particolare Cass., 12 dicembre 2108, n. 28990 e Cass., n. 28 giugno 2018, ove pure ulteriori riferimenti). Dal che deriva pure, inter alla, la necessità di riportare, nel contesto della motivazione svolta, le fonti di informazione utilizzate, come quelle che per l’appunto stanno a fondamento e giustificazione del convincimento che nel concreto viene espresso dal giudice (cfr., in proposito, le recenti pronunce di Cass. 19 aprile 2019, n. 11101 e di Cass., 19 aprile 2019, n. 11096).

Per contro, la sentenza impugnata ha negato la ricorrenza, nella specie, di presupposti fissati dalla norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) senza dar conto di avere compiuto alcun tipo di accertamento sull’attuale situazione della Nigeria, paese di origine dl richiedente.

7.- L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta assorbimento del secondo motivo.

8.- In conclusione, va cassata la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Ancona, che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Ancona, che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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