Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20691 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. III, 29/09/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 29/09/2020), n.20691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31716-2019 proposto da:

E.S., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

STEFANIA SANTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1277/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. E.S., cittadino della (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di esser fuggito dalla (OMISSIS) per la paura di essere vittima delle violenze di alcuni membri della comunità musulmana del luogo in cui egli viveva. Il richiedente, insieme al padre e alla sorella, in quanto (OMISSIS), erano stati avvicinati dai membri di tale comunità per invitarli a convertirsi all'(OMISSIS): il rifiuto del padre comportò la sua stessa uccisione e il rapimento della sorella. Per questi motivi il richiedente fuggì, passando per la Libia per poi giungere in Italia nel 2015, dove chiese il riconoscimento della protezione internazionale.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento E.S. propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 dinanzi il Tribunale di Milano, che con ordinanza del 10 febbraio 2018 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ritenne che:

a) la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato fosse infondata, non essendoci elementi per ritenere sussistente una persecuzione personale e diretta;

b) la domanda di protezione sussidiaria fosse infondata, in quanto non era stata fornita alcuna prova circa la violenza generalizzata presente nel paese d’origine, stante anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea secondo cui, ai fini del riconoscimento della minaccia di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c essa si riconosce eccezionalmente se il conflitto armato nel paese d’origine è di tale gravità che la sola presenza del civile in quel paese è di per sè un rischio di subire la minaccia. (Sentenza Elgafaji del 2009);

d) la domanda di protezione umanitaria fosse infondata, non avendo il richiedente allegato alcun fattore circa la condizione di “particolare vulnerabilità”, presupposto per il rilascio di suddetta protezione.

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1277/2019 pubblicata il 22 marzo 2019.

4. La pronuncia è stata impugnata per cassazione da E.S. con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 116 c.p.c. comma 1 nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Assume che il Tribunale lo avrebbe ritenuto non credibile sulla base non dei criteri legali previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 ma sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell’esporre i fatti. Inoltre, vi sarebbe la violazione dell’art. 116 c.p.c. integrato dal parametro normativo del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 dal momento che il Tribunale avrebbe valutato la credibilità esterna del richiedente “solo sulla base di alcuni degli elementi risultanti dalle COI”.

Il motivo è fondato.

Secondo i principi di questa Corte la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo in sede giurisdizionale non può ritenersi volta alla capillare e frazionata ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione della sua personale situazione, ma deve esser svolta una valutazione complessiva delle informazioni.

Nel caso di specie la Corte d’appello non ha rispettato tali principi, soffermandosi su alcune contraddizioni del racconto senza un approfondimento di alcun tipo.

5.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 17 nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 La Corte sarebbe dunque incorsa in violazione di legge “laddove ha ritenuto che, in ragione del giudizio di non credibilità espressa, la situazione in (OMISSIS) e nella zona di provenienza del ricorrente non configuri un conflitto armato interno, senza alcun riferimento a rapporti contestualizzati e attuali, sulla situazione del paese in chiara violazione del D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 8.

Il motivo è fondato.

Il dovere di cooperazione istruttoria, nelle due forme di protezione cd. “maggiori”, non sorge ipso facto sol perchè il giudice di merito sia stato investito da una domanda di protezione internazionale, ma si colloca in un rapporto di stretta connessione logica (anche se non in una relazione di stretta e indefettibile subordinazione) rispetto alla circostanza che il richiedente sia stato in grado di fornire una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile. E’ consolidato, ancora, il principio per cui la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente asilo non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del detto potere-dovere di cooperazione, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa ed attuale conoscenza della complessiva situazione dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (per tutte, Cass. sez. 6, 25/07/2018, n. 19716). Non appare conforme a diritto la semplicistica affermazione secondo cui le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di credibilità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedano, in nessun caso, alcun approfondimento istruttorio officioso. Il venire meno della cooperazione istruttoria nel caso di inattendibilità “va opportunamente precisato e circoscritto, nel senso che esso vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)” – e ciò qualora la mancanza di tali presupposti emerga ex actis. Di converso, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria “una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste semi” anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)” (Cass. 2954/2020; Cass. 3016/2019). L’art. 14, lett. c) prevede come presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria una minaccia grave e individuale alla persona derivante da violenza indiscriminata scaturente da una situazione di conflitto armato interno o internazionale. Per la Corte di Giustizia la minaccia grave può in via eccezionale rilevare; non in relazione al singolo quando la violenza è così diffusa che il rischio risulta in re ipsa. Per questo motivo il giudice non può ex ante negare la protezione senza aver adempiuto al dovere di cooperazione con accertamento di tale situazione: la valutazione di tal situazione deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità del ricorrente.

Nel caso di specie la Corte d’appello non ha fatto alcun riferimento ad alcuna COI, venendo meno al dovere di cooperazione istruttoria.

5.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c.ex art. 360 c.p.c. per l’omessa pronuncia sulla domanda di protezione sussidiaria circa l’ipotesi di danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b e c.

Il motivo si ritiene fondato. Infatti, La Corte d’appello di Milano si limita a dichiarare l’inattendibilità del racconto del richiedente sottolineando come lo stesso non avrebbe dichiarato quale sia stato il motivo dell’uccisione del padre e della sorella, non facendo alcun riferimento alle varie fonti richiamate nell’atto di appello in cui si attesta una situazione di conflitto vigente proprio nella zona geografica in cui viveva il richiedente. Si ricorda che “in tema di protezione internazionale sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ove il richiedente invochi l’esistenza di uno stato di diffusa e indiscriminata violenza nel Paese d’origine tale da attingerlo qualora debba farvi rientro, e quindi senza necessità di deduzione di un rischio individualizzato, l’attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell’allegazione; ne consegue che il ricorso per cassazione deve allegare il motivo che, coltivato in appello secondo il canone della specificità della critica difensiva ex art. 342 c.p.c., sia stato in tesi erroneamente disatteso, restando altrimenti precluso l’esercizio del controllo demandato alla Suprema Corte anche in ordine alla mancata attivazione dei detti poteri istruttori officiosi.” (cfr. ex multis Cass. 13403/2019). Nel caso di specie sono presenti vari riferimenti nell’atto di appello, in cui il ricorrente, invocando il rapporto Easo (OMISSIS) del 2017 così come il sito della Farnesina, attesta una diffusa violenza dovuta a una serie di attacchi del gruppo terroristico di (OMISSIS), attacchi che son tutti focalizzati nella parte nord del paese, zona da cui proviene il richiedente. Di questi rapporti non viene fatto alcun riferimento nella sentenza di appello.

5.4 Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. ex art. 360, n. 4 per omessa pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria.

Il motivo si ritiene fondato. Se la mancanza di credibilità può esimere il giudice di merito dal dovere di cooperazione istruttoria per riconoscerne lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, nel caso della protezione umanitaria è richiesto un giudizio prognostico concreto che tenga conto di una valutazione diversa. Infatti, la protezione umanitaria nasce come misura atipica, per dar completa applicazione al diritto di asilo di cui all’art. 10 Cost., tale da richiedere una valutazione autonoma, non avendo come base gli stessi presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e per la protezione sussidiaria. Proprio,l’autonomia e la peculiarità di tale forma di protezione si ritiene ancor più necessario un obbligo motivazionale a cui il giudice di merito deve attenersi. Ciò è invece assente nella sentenza della Corte d’Appello, in cui manca qualsiasi riferimento alla protezione umanitaria; non si accenna minimamente alle eventuali condizioni di vulnerabilità del richiedente; non si fa riferimento alcuno alle condizioni oggettive presenti nel paese d’origine. A ciò, si aggiunga anche la mancanza di quel giudizio controfattuale che il giudice è tenuto a fare nell’analizzare tale forma di protezione internazionale, così come dichiarato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 29468 2019.

6. Pertanto la Corte accoglie i quattro motivi di ricorso, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

PQM

la Corte accoglie i quattro motivi di ricorso cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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