Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20691 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 13/10/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 13/10/2016), n.20691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24561-2011 proposto da:

S.G., (c.f. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CANICATTI’, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LOREDANA VACCARO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

EREDI IMPERSONALMENTE E COLLETTIVAMENTE DI A.G.,

CO.EL., CH.CA.;

– intimati –

sul ricorso 30368-2011 proposto da:

CH.CA., (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO AVANZATO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CANICATTI’, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato

in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LOREDANA VACCARO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1493/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 02/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato MARCO MERLINI, con delega orale

avv. LI CALSI, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, rigetto dei restanti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21.10.2005. il Tribunale di Agrigento, Sez. Distaccata di Canicattì, condannava S.G. e ciascuno degli altri indicati assegnatari degli alloggi di edilizia convenzionata, realizzati dalla Cooperativa (OMISSIS) a r. l., al pagamento in favore del Comune di Canicattì, della somma di Euro 3.628,08, oltre interessi dalla domanda al saldo, in adempimento degli obblighi che erano stati assunti, con convenzione urbanistica stipulata il (OMISSIS), dalla Cooperativa, loro dante causa. Dopo aver disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, formulata dai convenuti, obbligati, appunto – quali successori a titolo particolare della Cooperativa edilizia -, a rispettare i patti della convenzione, ed avere, in conseguenza, ritenuto irrilevante l’avvenuta cessione degli immobili da parte dei convenuti Comparato, G., M. e Me., il primo giudice rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione, all’esito di un ampio “excursus” dei principi informatori della materia, trattandosi di controversia in tema di pagamento del corrispettivo di una concessione. Nel merito, il Tribunale osservava che il costo di acquisizione dell’area espropriata, su cui era sorto l’edificio. doveva essere identificato con riferimento a tutte le spese effettivamente sostenute al fine della acquisizione, ed, in concreto, con riferimento. sia agli importi determinati, in favore del proprietario inciso, con la sentenza n. 471/1999 della stessa Corte d’Appello, comprensivi, anche, dell’indennità di occupazione legittima, sia delle spese processuali di precetto. pari alla somma complessiva di Euro 130.611,00 e di Euro 3.628,08, per singolo assegnatario. Il primo giudice riteneva, poi, infondata l’eccezione di prescrizione, osservando che la fonte del debito dei convenuti doveva individuarsi nella convenzione stipulata il (OMISSIS), ma che l’Amministrazione comunale non avrebbe potuto agire nei confronti degli assegnatari prima della definizione del giudizio volto alla determinazione delle indennità e prima della data in cui vi aveva dato esecuzione col pagamento in favore dell’espropriato; circostanze intervenute, entrambe, entro il termine di dieci anni dalla data di proposizione della domanda. La circostanza, infine, che la Cooperativa ed i suoi aventi causa fossero estranei al giudizio d’opposizione alla stima, proseguiva il Tribunale, comportava che le relative statuizioni non erano vincolanti nei loro confronti, ma ben potevano esser recepite, data l’assenza di elementi che ne infirmassero le conclusioni, assunte anche all’esito dell’acquisita CTU.

Avverso tale sentenza proponevano separati appelli principali S.G. ed altre 32 parti; inoltre Ch.Ca., R.C. ed Co.El. proponevano tre distinti appelli incidentali. Il Comune di Canicattì resisteva ai gravami.

Riuniti gli appelli, la Corte di Palermo, con sentenza del 27.09 – 2.11.2010 dichiarava inammissibile l’appello di Co.El.; riduceva alla somma di Euro 3330,72, oltre interessi dalla data della domanda al saldo, l’importo da ciascuno degli appellanti dovuto al Comune appellato; condannava gli appellanti principali ed incidentali al pagamento, in solido tra loro, delle spese del giudizio, in favore del Comune di Canicattì.

Per quanto ancora d’interesse, la Corte territoriale osservava e riteneva che:

con i primi due motivi di gravame, R.C. aveva negato di avere ricevuto la notifica della sentenza del Tribunale, affermato di avere avuto conoscenza della pendenza del presente giudizio, solo con la notifica dell’impugnazione principale, e dedotto che la notificazione della citazione introduttiva dei giudizio era nulla o inesistente, dato che la stessa era stata eseguita nel Comune di Desio, e non presso la sua residenza, sita in (OMISSIS). Il R. aveva, dunque, sostenuto che era stato violato il principio del contraddittorio. e chiesto la rimessione al primo giudice, ex art. 354 c.p.c.. Il dedotto vizio della notifica dell’atto introduttivo del giudizio era insussistente. Dall’esame degli atti, si desumeva, infatti, che, la citazione veniva notificata, con raccomandata spedita il 12.9.2003, in (OMISSIS); il piego, che non veniva consegnato “per temporanea assenza del destinatario”, veniva depositato il 16.9.2003 presso l’ufficio, ed in pari data, veniva immesso il relativo avviso nella corrispondente cassetta dello stabile. Il 20.9.2003 veniva spedita la comunicazione di avvenuto deposito del piego, che non veniva ritirato, nel termine di novanta giorni. Doveva, quindi, rilevarsi che il R. aveva affidato la sua censura alle risultanze anagrafiche dalle quali si desumeva che egli era residente a (OMISSIS) dal (OMISSIS), proveniente dal Comune di Desio. Da quelle prodotte in appello dall’Amministrazione appellata – che potevano esaminarsi perchè inerenti alle nuove difese dell’appellante incidentale – si desumeva che la precedente residenza del R. era, appunto, in (OMISSIS). Poichè, in base alla sentenza della Corte Cost. n. 477 del 2002, la notificazione a mezzo posta si perfezionava, per il notificante, nella data di spedizione consegna dell’atto (12.9.2003), mentre per il destinatario decorsi dieci giorni dal deposito (26.9.2003), la notifica era valida, non solo per il Comune, ma, anche, per il R.. Posto che le risultanze anagrafiche rivestivano, ai lini qui in rilievo, un valore meramente presuntivo e potevano essere superate da una prova contraria, essendo, appunto, rilevante il luogo di effettiva dimora del destinatario, mentre la residenza, in (OMISSIS), del R. era attestata dalle attività poste in essere dall’agente postale, che, come si era detto, il 16 settembre 2003, recatosi nella (OMISSIS) aveva accertato l’assenza del destinatario – e non il mutamento di residenza – ed aveva immesso l’avviso di deposito nella cassetta della corrispondenza a lui intestata (cfr. raccomandata dell’agente postale di pari data), l’effettività del trasferimento in (OMISSIS), ed, “a fortiori”, la data in cui lo stesso si era verificato. non erano stati documentati dal R.. Da tanto conseguiva che la dichiarazione di contumacia del convenuto R. era stata correttamente dichiarata nel giudizio di primo grado e che nessuna violazione del diritto di difesa era ravvisabile a suo danno:

con l’impugnazione proposta, (motivo terzo del R., motivo primo degli altri appellanti), gli appellanti principali ed incidentali avevano censurato l’impugnata sentenza, dolendosi, anzitutto, dell’erroneità del rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione, nonostante che, in base al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 44, la giurisdizione spettasse al Giudice Amministrativo. Il motivo era infondato. Rientrava, infatti, nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda, quale quella in esame, che fosse stata proposta in base alla convenzione di concessione del diritto di superficie stipulata tra il Comune e la cooperativa edilizia, (di cui gli appellanti principali ed incidentali erano aventi causa), in attuazione della L. n. 865 del 1971, art. 35, per conseguire l’ammontare del corrispettivo della concessione, senza che fosse posto in discussione il rapporto di concessione stesso; era inammissibile il quarto motivo dell’impugnazione del R., con il quale era stata eccepita l’incompetenza territoriale del giudice adito, per essere egli residente in altro circondario; detta eccezione avrebbe dovuto formularsi, a pena di decadenza, con la costituzione tempestiva, in primo grado e la decadenza valeva, ovviamente, anche, per la parte che era rimasta contumace in primo grado. quale il medesimo R.;

il motivo (secondo dell’appello principale e della Ch. e quinto dell’appello del R.), con cui gli appellanti lamentavano che il primo giudice avesse errato nell’affermare la loro legittimazione passiva, andava esaminato in prosieguo, in quanto con esso si faceva questione della titolarità passiva nel rapporto e, cioè, del merito della controversia, e non già del difetto di “legitimatio ad causam”;

era infondato il terzo motivo dell’appello principale, il sesto dell’appello del R. il terzo dell’appello della Ch., con cui si lamentava che il primo giudice avesse errato nel non ritenere la domanda del Comune preclusa da giudicato, e che avesse, comunque, motivato la questione in modo erroneo ed insufficiente. Gli appellanti invocavano, al riguardo, la sentenza della Corte di Palermo n. 471 del 1999, passata in giudicato, con cui era stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Cooperativa (OMISSIS), evocata in giudizio, ed era stato ordinato, al solo Comune, il deposito delle indennità dovute al proprietario espropriato. Pertanto, proseguivano gli appellanti, il Comune non poteva pretendere il pagamento dei relativi importi nei confronti della Cooperativa, e per essa dei soci, in virtù dell’effetto estensivo del giudicato e del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.

La sentenza, n. 471 del 1999, era stata emessa, com’era evidente dal suo esame, a definizione del giudizio di opposizione alla stima, che il proprietario espropriato aveva proposto nei confronti del Comune espropriante e della Cooperativa assegnataria del terreno, di cui era stata ritenuta la carenza di legittimazione essendo l’indennità dovuta, appunto, dal soggetto espropriante. Era ben evidente che la domanda di regresso, proposta dal Comune per ottenere il rimborso del costo del terreno assegnato alla Cooperativa nei confronti degli aventi causa della stessa, era diversa relativamente ai soggetti, al “petitum – ed alla “causa petendi”, sicchè l’invocato giudicato era insussistente, nè il Comune aveva alcun dovere di spiegare la domanda di regresso nei confronti della Cooperativa nell’ambito del giudizio di opposizione alla stima – circoscritto alla determinazione dell’indennità dovuta al proprietario del bene espropriato e rimesso alla speciale competenza della Corte d’Appello – domanda che risultava, correttamente, proposta al giudice di primo grado, secondo gli ordinari criteri di competenza;

col quarto motivo dell’appello principale, il settimo dell’appello del R. ed il quarto della Ch., gli appellanti si dolevano che il primo giudice non avesse ritenuto prescritto il credito azionato. Sostenevano che essendo, in tesi, il titolo da individuare nella convenzione stipulata tra la Cooperativa ed il Comune in data (OMISSIS), alla data di proposizione della domanda ((OMISSIS)), la prescrizione decennale doveva ritenersi maturata. Il motivo era inammissibile per gli appellanti incidentali nonchè per L.C.V., A.G. e M.P., ed era infondato per gli altri appellanti.

Premesso che la pluralità di parti nel giudizio costituiva un’ipotesi di cumulo soggettivo e non un caso di obbligazione solidale (l’eccezione di prescrizione non avrebbe giovato, comunque. ai coobbligati, ex art. 1310 c.c.), l’art. 345 c.p.c. vietava la proposizione in appello di eccezioni nuove – e tale era, senzaltro, quella di prescrizione, che costituiva tipico esempio di eccezione di merito in senso stretto -, coerentemente alla funzione di semplice riesame della materia controversa, tipica del giudizio d’appello. Il divieto operava, anche, per le parti che erano rimaste contumaci in primo grado, e tali erano la Ch., il R., il L.C., l’ A. ed il Mi., sui quali, alla stregua del principio, sopra esposto, gravavano le conseguenze negative del comportamento processuale assunto. Relativamente alla doglianza proposta da S.G. e dagli altri appellati principali andava osservato che il “dies a quo” del decorso del termine di prescrizione non poteva essere posto alla data di stipulazione della convenzione, come da costoro sostenuto. Posto, infatti. che la L. n. 865 del 1971, art. 35 nel disciplinare il contenuto della convenzione tra i Comuni e i soggetti concessionari delle aree di edilizia economica e popolare, imponeva che il corrispettivo della concessione fosse pari al costo dell’acquisizione delle aree (oltre che delle relative opere di urbanizzazione, se già realizzate), stabilendo tra di essi un rapporto di equivalenza, ne conseguiva che, correttamente, il primo giudice aveva escluso l’inerzia del Comune, agli effetti di cui all’art. 2935 c.c. nel richiedere le maggiori somme spettanti a titolo d’indennità all’ex proprietario del terreno ceduto alla cooperativa, non potendo il termine prescrizionale cominciare a decorrere se non dal momento della rideterminazione delle indennità stesse, a seguito del giudizio di opposizione alla stima, e dal loro effettivo pagamento;

col secondo motivo dell’appello principale e di quello della Ch. e col quinto dell’appello del R., gli appellanti censuravano l’impugnata sentenza per avere ritenuto sussistente la loro titolarità passiva nel rapporto, e cioè, per aver ritenuto trasferito, automaticamente, a loro carico, l’obbligo gravante sulla Cooperativa, in base all’art 20 della convenzione da lei stipulata col Comune.

In particolare, gli appellanti avevano affermato che il Tribunale aveva violato l’art. 115 c.p.c. nel ritenere che l’onere della trascrizione era stato adempiuto dal Comune, quando, invece, non era stata prodotta, in primo grado, la nota di trascrizione della convenzione, in assenza della quale l’avvenuta trascrizione non poteva dirsi provata in giudizio, ed il patto di cui all’art. 20 della stessa non poteva essere loro opposto, essendo terzi (soci) rispetto alla Cooperativa. Gli appellanti, che per avvalorare il loro assunto, avevano depositato le copie delle note di trascrizione degli atti di assegnazione dei rispettivi alloggi, escludevano, pertanto, di essere obbligati all’osservanza del citato art. 20 della convenzione, facendo osservare che, nei rispettivi titoli, non vi era alcun richiamo alla convenzione, menzionata, solo, nell’elencazione degli atti prodromici all’assegnazione stessa. Nessuna pretesa poteva essere azionata nei loro confronti, proseguivano gli appellanti, dato che, in base all’art. 2518 c.c., nelle Società cooperative a responsabilità limitata, rispondeva la Società col suo patrimonio e dato che l’obbligo del pagamento in favore del Comune non discendeva nè dalla convenzione e neppure dalla legge. Col sesto motivo del gravame principale, Co.Al., G.G., M.A. e Me.Ca. affermavano, inoltre, che il loro difetto di legittimazione passiva derivava dal fatto di aver venduto gli immobili, rispettivamente loro assegnati, di talchè la legittimazione avrebbe dovuto riconoscersi, in estremo subordine, in testa ai nuovi proprietari.

Le doglianze che, per la loro connessione, andavano congiuntamente esaminate, erano infondate. Anzitutto, al contrario di quanto dedotto dagli appellanti, la prova dell’avvenuta trascrizione della convenzione stipulata tra il Comune e la Cooperativa (OMISSIS) sussisteva in atti: la prodotta copia di detta convenzione recava, a margine, l’annotazione dei numeri e della data della trascrizione (nn. 20569 e 18195 del 10.11.1987), e nelle premesse degli atti, P. notaio, di assegnazione degli alloggi da parte della Cooperativa era, testualmente, riportato che “con convenzione del (OMISSIS) ai miei rogiti, reg.ta a (OMISSIS) e trascritta il (OMISSIS) ai nn. (OMISSIS) la suddetta Cooperativa aveva avuto concesso dal Comune di Canicattì su una area edificabile avente una estensione di circa metri quadrati dodicimilaquattrocentosettantatre (12.473) sita in (OMISSIS), contrada (OMISSIS), per la costruzione di numero trentasei (36) alloggi con caratteristiche economico popolari da assegnare ai soci”.

Se tanto bastava a fornire la prova dell’avvenuta trascrizione – non essendo necessaria, ai fini qui in esame, la produzione della relativa nota – e ad escludere la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., andava, comunque, rilevato che tale questione era stata, a torto, enfatizzata dagli appellanti, tenuto conto che nell’atto dell’assegnazione, ciascuno di essi si era, anzitutto, personalmente obbligato a rispettare tutte le prescrizioni nascenti dalla L. n. 865 del 1971, impegno che, unitamente a) richiamo alla convenzione tra la Cooperativa ed il Comune, contenuta, come si era detto, nel preambolo degli atti di assegnazione, faceva risaltare come l’intero affare fosse informato dalla disciplina amministrativa che governava la concessione del diritto di superficie in ipotesi di edilizia economica e popolare, sicchè, correttamente, il primo giudice aveva ritenuto che il richiamo a detta convenzione – lungi dal costituire una mera premessa esplicativa – implicava la ricezione dei patti, in quella contenuti, riconducibili alla L. n. 865 del 1971, tra i quali, ovviamente, quello relativo al corrispettivo della concessione del diritto di superficie, che, secondo il disposto della L. n. 865 del 1971, art. 35 doveva essere pari, appunto, al costo di acquisizione delle aree. A tanto, andava aggiunto che ogni assegnatario si era espressamente assunto nei confronti della Cooperativa “oltre agli obblighi specificamente elencati nel presente atto e nei più volte sopracitati atti di mutuo… tutti gli altri oneri ed obblighi, anche di natura fiscale, che dovessero gravare sulla Cooperativa, in qualsiasi titolo, in dipendenza della realizzazione dei suddetti alloggi sociali” (art. 6 atti di assegnazione, ed art. 8 atto di assegnazione al R.), e, dunque, anche, secondo il diritto comune, detti promittenti sarebbero stati obbligati ad onorare il debito in questione. La clausola di cui all’art. 20 della convenzione, debitamente trascritta, stipulata tra la Cooperativa ed il Comune secondo cui “gli obblighi e vincoli derivanti dalla presente convenzione obbligano oltre il concessionario, anche i successori e aventi causa nella proprietà dei fabbricati e pertanto saranno trascritti nei registri immobiliari -, aveva trovato, dunque, piena rispondenza nei singoli atti di assegnazione, dovendo rilevarsi come la produzione, in questo grado, delle relative note di trascrizione, da parte degli appellanti, Cosse inammissibile, per il divieto di prove nuove in appello, posto dall’art. 345 c.p.c. (il loro esame era, peraltro, tutt’altro che indispensabile, venendo in rilievo gli obblighi assunti dagli stipulanti e non la relativa opponibilità ai terzi). L’impegno assunto, in proprio, da ciascun assegnatario privava di rilevanza sia il tema dell’assenza di responsabilità dei soci di una cooperativa a r.l. per i debiti sociali, sia l’assedia perdita della titolarità passiva nel rapporto in capo agli appellanti Co., G., M. e Me., i quali avevano venduto gli immobili loro assegnati, tenuto conto che tali cessioni, alla stregua dei patti, ora esaminati, non comportavano l’assoluzione di detti appellanti dall’osservanza degli obblighi, rispettivamente, assunti nei confronti dell’Amministrazione concedente:

con il quinto motivo dell’appello principale e della Ch. e l’ottavo motivo di quello del R., si censurava l’impugnata sentenza nella parte in cui aveva incluso l’indennità di occupazione e gli interessi legali tra i costi di acquisizione delle aree, e non li aveva limitati all’indennità di espropriazione. Gli appellanti sostenevano, ad ogni modo, che le somme di cui il Comune aveva chiesto il rimborso erano superiori rispetto a quelle liquidate nella sentenza n. 471/1999, nel procedimento di opposizione alla stima, essendo state conteggiate le spese di precetto e le spese legali, ed affermavano, inoltre, che, dalla sorte capitale, doveva essere sottratta la somma di Lire 18.588.040, già, versata dalla Cooperativa al Comune. Gli appellanti facevano, pure, rilevare che il contenzioso traeva origine dal comportamento del Comune – che aveva sottostimato le aree oggetto dell’espropriazione -, e contestavano la valutazione contenuta nella CTU resa nel procedimento di opposizione alla stima.

Il motivo era parzialmente fondato e andava accolto per quanto di ragione.

Come correttamente rilevato dal Tribunale, nel costo di acquisizione delle aree, oltre all’indennità di espropriazione, doveva essere incluso l’ammontare dell’indennità di occupazione temporanea, tenuto conto che il procedimento di occupazione, secondo il sistema normativa qui applicato, era funzionalmente collegato rispetto a quello espropriativo, di cui costituiva un sub-procedimento, in quanto consentiva l’apprensione anticipata di un bene privato, in vista della sua futura espropriazione, ed unico era, appunto. il criterio di liquidazione dell’indennità complessivamente dovuta dall’espropriante per l’acquisizione del bene medesimo.

Del pari, infondata era la censura relativa alla spettanza degli interessi legali, in quanto l’espropriato avrebbe avuto diritto di percepire l’indennità di occupazione temporanea allo spirare di ogni anno e quella di espropriazione dalla data del relativo provvedimento.

di talchè il relativo versamento ineriva, appunto, quale accessorio, al costo di acquisizione delle aree.

Se la somma di 18.588.040 risultava, già, sottratta dal montante versato in favore al proprietario espropriato, come si desumeva dall’esame della determinazione del Dirigente del Comune, con cui si era disposto il deposito delle somme in favore dell’espropriato e dal prodotto, analitico, elenco delle relative poste, contenuto nella richiesta delle somme alla Cooperativa (con la sentenza di opposizione alla stima, era stata, infatti, ordinata l’integrazione del versamento già effettuato presso la Cassa DDPP) si doveva, ancora, rilevare l’infondatezza, insita nella relativa contraddittorietà, delle difese degli appellanti, laddove:

– imputavano al Comune di avere sottostimato il valore del suolo e, contemporaneamente, si dolevano del maggior valore accertato, in esito al giudizio di opposizione alla stima;

– invocavano, nuovamente. la forza di giudicato della sentenza n. 471 del 1999, che lo aveva definito, per sostenere che la somma richiesta era superiore rispetto a quella dovuta, senza considerare che la decisione invocata prevedeva che la sorte, cui gli appellanti facevano esclusivo riferimento, doveva esser arricchita degli ulteriori interessi, fino al deposito;

– sostenevano che il rinvio alla stima effettuata dal CTU di quel giudizio fosse inidoneo a motivare la “taxatio” contenuta in questo (con ciò, implicitamente, smentendo il valore del giudicato, prima, sostenuto) ma non contestavano nè i dati di Fatto assunti nè il criterio legale applicato per la determinazione dell’indennità, e cioè, la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis allora vigente, trattandosi di suoli edificatori.

A tale stregua, il corrispettivo del diritto di superficie, pari al costo di acquisizione delle aree, doveva, bensì, comprendere, in base alla L. n. 865 del 1971, art. 35 ed all’art. 9 della convenzione, le indennità di espropriazione e di occupazione con i relativi accessori, effettivamente corrisposti all’espropriato, ma non poteva includere l’ammontare delle spese legali, comprese quelle esecutive, sostenute dal Comune, che esulavano dal ristoro dovuto al proprietario per la fattispecie espropriativa, trovando la loro fonte nel diverso titolo della soccombenza processuale ed andavano, perciò, detratte dal montante, che restava. in conseguenza, determinato in complessive Euro 119.905,96.

In riforma dell’impugnata sentenza, l’importo dovuto da ciascun appellante, ad eccezione della Co., rispetto alla quale l’appello era inammissibile, era, dunque, pari ad un trentaseiesimo della predetta somma e ad Euro 3.330,72, ferma restando la statuizione di condanna al pagamento degli interessi, dalla data della domanda al saldo, già disposta dal primo giudice.

Avverso questa sentenza S.G. con altre 32 parti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi dei quali i primi tre pertinenti soltanto al R.C., ricorso notificato agli eredi di A.G. ed alla Co., che non hanno svolto difese, nonchè al Comune di (OMISSIS) che il 17.11.2011 ha resistito con controricorso. Il 5.12.2011 anche Ch.Ca. ha proposto ricorso per quattro motivi. notificato al Comune di (OMISSIS) che il 12.01.2012 lo ha avversato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei proposti ricorsi principale ed incidentale, così qualificato il ricorso della Ch. successivo al primo, proposti avverso la medesima sentenza.

A sostegno dei ricorsi si denunzia:

A) relativamente al solo R.C.:

1 “Violazione e/o falsa applicazione artt. 138, 39 e 160 c.p.c. in relazione art. 360 c.p.c., n. 3. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Il R. censura, anche per vizi argomentativi, la reputata validità della notificazione della citazione introduttiva attuata dal Comune nella sua precedente residenza anagrafica, nonostante che il certificato anagrafico documentasse che dal (OMISSIS) aveva trasferito la propria residenza da (OMISSIS), in (OMISSIS), che l’agente postale avesse constatato la sua assenza nel luogo di precedente residenza e che incombesse al Comune e non a lui provare la ritualità della notificazione in questione. 2 “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 160 e 161 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 con conseguente nullità della sentenza di primo grado.”

Il R. assume violato il suo diritto di difesa per il fatto che il primo giudice non ha imposto al Comune la rinnovazione dell’invalida notificazione dell’atto introduttivo nei suoi confronti.

3 “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito di primo grado.”.

Di nuovo in conseguenzialità rispetto all’asserita invalidità della notificazione esperita nei suoi confronti, il R. censura la declaratoria d’inammissibilità dell’eccezione d’incompetenza territoriale da lui proposta in appello.

I primi tre motivi del ricorso (che replicano i primi due ed il quarto motivo dell’appello proposto dal R.) non meritano favorevole sorte.

La Corte di merito ha, infatti, irreprensibilmente giudicato valida la notificazione in esame, e perciò non bisognevole di rinnovazione ed idonea a fondare la declaratoria di contumacia del R. e di conseguenza il rilievo di tardività dell’eccezione d’incompetenza territoriale, osservando che il (OMISSIS), data in cui era emersa l’annotazione sul registro anagrafico del trasferimento di residenza in (OMISSIS), il Comune aveva già avviato e compiuto nel luogo di precedente residenza del medesimo R., le formalità di notificazione a mezzo posta della citazione a lui diretta, luogo ove il piego non era stato consegnato (non per trasferimento o irreperibilità ma) “per temporanea assenza del destinatario” constatata dall’agente postale, il quale aveva anche immesso il relativo avviso nella cassetta della corrispondenza di pertinenza del destinatario; da tali riscontri ben poteva in effetti inferirsi, come è stato, che di fatto il R., dati anche i tempi degli accadimenti, fosse ancora presente nella precedente residenza, circostanza che lui avrebbe dovuto smentire con adeguato riscontro probatorio, il che non è avvenuto.

B) Relativamente a S.G. ed a tutte le altre 32 parti con lui ricorrenti:

4 “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Elusione del giudicato. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5 per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nello specifico, sull’inammissibilità dell’azione proposta dal Comune di Canicattì per essere la stessa coperta dal giudicato formale e sostanziale.”

5 “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2935 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nello specifico sull’intervenuta prescrizione del diritto. Contraddittorietà manifesta della motivazione.”

6 “Violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 115 c.p.c., in relazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2018 c.c. nonchè dell’art. 20 della Convenzione stipulata tra il Comune di Canicattì e la Cooperativa (OMISSIS) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia nello specifico sull’eccepito difetto di legittimazione passiva dei singoli soci della Cooperativa (OMISSIS) per le obbligazioni assunte da quest’ultima con la Convenzione.”

7 “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1 per difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5, per insufficiente e contraddittoria motivazione nella parte in cui il Giudice dell’appello ha erroneamente ritenuto la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario.”

C) Relativamente a F.C.:

1 “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Elusione del giudicato. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5 per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nello specifico, sull’inammissibilità dell’azione proposta dal Comune di (OMISSIS) per essere la stessa coperta dal giudicato formale e sostanziale.”

2 “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2935 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nello specifico sull’intervenuta prescrizione del diritto. Contraddittorietà manifesta della motivazione.”

3 “Violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 115 c.p.c., in relazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2018 c.c. nonchè dell’art. 20 della Convenzione stipulata tra il Comune di (OMISSIS) e la Cooperativa (OMISSIS) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, nello specifico sull’eccepito difetto di legittimazione passiva dei singoli soci della Cooperativa (OMISSIS) per le obbligazioni assunte da quest’ultima con la Convenzione.”

4 “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5, per insufficiente e contraddittoria motivazione nella parte in cui il Giudice dell’appello ha erroneamente ritenuto la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario.

Tra ciascuno dei quattro restanti motivi del ricorso principale ed ognuno dei quattro motivi del ricorso della Ch. emerge corrispondenza di contenuti pure in sequenza espositiva, per cui può procedersi alla delibazione unitaria dei coincidenti.

Conclusivamente tutti i motivi sono insuscettibili di favorevole sorte.

Il quarto motivo del ricorso principale ed il primo analogo motivo del ricorso incidentale della Ch., sono infondati.

Alcuna preclusione all’azione esperita in questo giudizio dal Comune di (OMISSIS) poteva rinvenire dal giudicato di cui alla sentenza n. 471/1999 della Corte di appello di Palermo conclusiva del giudizio introdotto dal Ri.Ca., proprietario dell’area espropriata, e volto alla determinazione dei giusti indennizzi di esproprio e di occupazione legittima (se non di opposizione alla stima) nei confronti del predetto Comune espropriante, giudizio in cui la società Cooperativa “(OMISSIS)” a r. l. di cui i ricorrenti erano soci, era stata ritenuta priva di titolarità passiva del rapporto. Quel giudicato riguardava la pretesa indennitaria derivante dall’espropriazione esercitata dal proprietario nei confronti dell’espropriante: affatto diversa per causa petendi, petitum e soggetti da quello in contestazione, che involgeva un diverso rapporto d’indole contrattuale, peraltro non deducibile in quella sede perchè estraneo alla competenza per materia in unico grado della Corte di Appello (in tema cfr anche Cass. n. 24036 del 2015; n. 25718 del 2011;. 25622/08: n. 4090 del 2007; n.10680 del 2000).

Anche il quinto motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del riunito ricorso della Ch., che ineriscono alla rigetto dell’eccezione di prescrizione del credito azionato dal Comune, non sono suscettibili di apprezzamento positivo. Le poste censure sono in primo luogo inammissibili per quei ricorrenti che hanno visto la loro eccezione di prescrizione attinta da declaratoria d’inammissibilità del giudice di merito, rimasta non impugnata in questa sede: il motivo è. invece. infondato per gli altri ricorrenti, sia perchè il credito è costituito dal costo di acquisizione delle aree (L. n. 865 del 1971, art. 35) e non dal corrispettivo temporaneamente determinato nella convenzione; sia perchè il dies a quo può iniziare a decorrere soltanto dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere che è naturalmente quello del giudicato stilla maggiore indennità e del suo pagamento da parte del Comune debitore, come ineccepibilmente ritenuto nell’impugnata sentenza (cfr Cass. n. 15973 del 2006; C.d.S n. 7820 del 2003).

Anche il sesto motivo del ricorso principale e l’analogo terzo motivo del ricorso della Ch. non hanno pregio. Al riguardo appaiono convincenti e condivisibili le argomentazioni della Corte di merito secondo cui nell’acquisita copia della Convenzione e negli atti notarili di assegnazione degli alloggi che quella Convenzione avevano richiamato e recepito, era attestata l’avvenuta sua trascrizione con i relativi numeri del registro: negli stessi atti di assegnazione tutti gli assegnatari avevano assunto gli obblighi della cooperativa: ed in particolare con l’art. 20 ciascuno si era accollato, quale successore e/o avente causa, il pagamento degli obblighi ed oneri a carico della cooperativa dante causa. Senza tralasciare la prima considerazione che detto assegnatario nell’atto s’impegnava espressamente ad osservare tutti gli obblighi nascenti dalla L. n. 865 del 1971, fra cui naturalmente quello dell’art. 35, che non sembra neppure censurata in questa sede.

Assolutamente inconsistente si rivela infine l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’AGO, reiterata col settimo motivo del ricorso principale ed il quarto motivo ove si consideri che la controversia è antecedente perfino al D.Lgs. n. 80 del 1998; che si trattava di controversia semmai sul corrispettivo della concessione (L. n. 1034 del 1971, art. 5, comma 2), nonchè sul tema la pacifica giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr Cass. SU n. 7573 del 2009; nn 17142 e 9842 del 2011). In definitiva entrambi i riuniti ricorsi principale ed incidentale devono essere respinti, con condanna in solido dei ricorrenti soccombenti, al pagamento. in favore del controricorrente Comune di Canicatti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte riuniti i ricorsi, li rigetta. Condanna in solido tutti i ricorrenti al pagamento, in favore in favore del Comune di Canicattì, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.000,00 per compenso ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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