Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20691 del 09/08/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20691 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12836/2013 R.G. proposto da
VAIO GRAZIELLA PIERINA, rappresentata e difesa dall’Avv. Anna
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Menti, con domicilio eletto in Roma,
i n.
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presso lo studio dell’Avv. Ema-n-uele-Coglitere’
– ricorrente contro
MI.GE s.a.s. di Angelo Salati & C., in persona del socio
accomandatario Angelo Salati, rappresentata e difesa dagli Avv.
Pierluigi Bongiorno Gallegra e Federico Mazzetti, con domicilio
eletto in Roma, piazza Capranica n. 78, presso lo studio di
quest’ultimo;
– controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 342
depositata 1’11 marzo 2013 e notificata il 27 marzo 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre
2017 dal Consigliere Milena Falaschi.
O

Data pubblicazione: 09/08/2018

Osserva in fatto e in diritto
Ritenuto che:
– il Tribunale di Chiavari, con sentenza n. 197 del 19 giugno 2008,
respingeva l’actio negatoria servitutis di veduta proposta da
Graziella Pierina VAIO nei confronti della MI.GE s.a.s. con

a quella posta sul lato nord ovest del fabbricato, in prossimità
dell’angolo del piano secondo di proprietà della convenuta, oltre
alla riduzione a lucernaio dell’allargamento effettuato dell’apertura
sul tetto dello stabile;
– sul gravame proposto dalla Vaio, la Corte d’appello di Genova,
nella resistenza degli appellati, rigettava l’appello, precisando che
quanto alla finestra posta sul lato nord-est del fabbricato, essendo
l’apertura posta ad una quota più bassa di circa 20 cm. rispetto al
piano di calpestio del locale del sottotetto era raggiungibile solo “a
carponi”, per cui non consentiva una comoda prospectio, a nulla
rilevando che fosse dotata di serramento in alluminio a doppia anta
a vetri, con dimensioni comparabili alle altre finestre.
Relativamente all’apertura posta nell’angolo nord-ovest del piano
secondo del fabbricato di via Romana n.76, lo stesso c.t.u. aveva
escluso la violazione delle distanze con riferimento al confine
catastale, pur rilevando una differenza fra detto confine e quello
risultante dallo stato dei luoghi, spostato di circa 75 cm rispetto
allo spigolo e costituito dalla struttura esterna di una antica
cisterna interrata, in quanto non chiarito sulla base di quali
elementi il vero confine doveva individuarsi nella struttura esterna
della cisterna, oltre a non essere stata proposta alcuna domanda di
accertamento dell’effettivo confine tra le rispettive proprietà.
Infine, quanto all’ampliamento del lucernaio l’appellante non
invocava la normativa sulle distanze, ma lamentava che la
sentenza di primo grado avesse escluso la violazione dell’art. 1102
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riferimento alla apertura realizzata sul lato nord est del sottotetto e

c.c., per essere l’apertura sul tetto comune, per cui premesso che
l’allargamento non metteva in alcun collegamento il sottotetto con
proprietà della MI.GE non facente parte del condominio, osservava
che le maggiori dimensioni dell’apertura non avevano affatto
pregiudicato la funzione di copertura del tetto;
– per la cassazione del provvedimento della Corte d’appello di
Genova ricorre la Vaio sulla base di quattro motivi;

– in prossimità della camera di consiglio, depositata memoria
illustrativa dal sostituto procuratore generale, dott. Gianfranco
Servello, nei giorni seguenti entrambe le parti hanno curato il
depositato di memoria ex art. 378 c.p.c..

Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (con il quale è denunciata la violazione
e la falsa applicazione dell’art. 905 c.c. in correlazione con gli artt.
900 e 901 c.c. per avere la corte di merito ritenuto che l’apertura
posta nel lato nord-est del fabbricato non fosse una veduta,
nonostante le sue caratteristiche, escludendo la giurisprudenza
detta natura solo alle aperture dalle quali è impossibile l’affaccio) è
infondato.
A tale proposito va rilevato che l’elemento caratterizzante la veduta
è la possibilità di avere, attraverso di essa, una visuale agevole,
cioè senza l’utilizzo di mezzi artificiali e affinché ciò avvenga, a
norma dell’art. 900 c.c., è necessario, oltre al requisito della
“inspectio”, anche quello della “prospectio” nel fondo del vicino,
dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare
frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non
solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, in modo che
il fondo alieno risulti soggetto ad una visione mobile e globale
(sulla base di tale principio la S. C. ha escluso che avesse carattere
di veduta un’apertura munita di una struttura metallica,
incorporata nel muro di confine: v. Cass. n. 22844 del 2006).
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– l’intimata MI.GE resiste con controricorso;

Per giurisprudenza consolidata l’accertamento di detti caratteri è
rimesso all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito
incensurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione,
il quale è tenuto a verificare in concreto se l’opera, in
considerazione delle caratteristiche strutturali e della posizione
degli immobili rispettivamente interessati, permetta a una persona
di media altezza l’affaccio sul fondo del vicino o il semplice

possibilità di “affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o
lateralmente”, in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (v.
tra le altre, Cass. n. 5904 del 1981; Cass. n. 3265 del 1987; Cass.
n. 7267 del 2003).
Nella fattispecie, con valutazione, adeguatamente motivata, la
Corte di appello ha rilevato che la finestra in questione, essendo
posta ad una quota più bassa di circa 20 cm. rispetto al piano di
calpestio del locale sottotetto, era raggiungibile solo ‘a carponi’, per
cui non permetteva materialmente la possibilità, data la sua
posizione, di una comoda prospectio, trattandosi di azione da
compiersi in modo inusuale, non riconducibile all’esercizio di una
agevole servitù di veduta.
La corte territoriale si è quindi adeguata ai principi sopra esposti e
nessuna critica le può essere mossa;

con il secondo mezzo la ricorrente denuncia la violazione

dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo della
controversia, in particolare per non avere la corte territoriale nell’affermare la mancata proposizione di domanda di regolamento
dei confini quanto alla individuazione della distanza rispetto
all’affaccio creato nell’angolo nord-ovest del piano secondo del
fabbricato – tenuto conto che la società convenuta non aveva
sollevato alcuna contestazione quanto alla esistenza della linea di
confine con riferimento al reale stato dei luoghi, non essendo mai

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prospetto (v. Cass. n. 5421 del 2011), che deve consentire la

stato oggetto di contestazione la circostanza che il confine tra la
veduta e il terreno dell’attrice fosse quello risultante dai luoghi ed
anzi avanzando la convenuta la pretesa che la veduta vi fosse
sempre stata, per essere stata solo ripristinata.
Con il quarto mezzo il ricorrente lamenta la violazione e la
falsa applicazione dell’art. 905 c.c. in correlazione all’art. 950 c.c.,

ritenuto necessario per la definizione della linea di confine
un’apposita domanda di regolamento dei confini.
E’ opportuna la trattazione congiunta delle due censure, che
attengono alla medesima questione, seppure prospettata sotto
diverso profilo. Esse sono fondate.
Secondo i principi costantemente affermati nella giurisprudenza di
questa Corte, l’azione di regolamento di confini si configura come
una “vindicatio duplex incertae partis” nel senso che, ai fini
dell’incidenza probatoria, la posizione dell’attore e quella del
convenuto sono sostanzialmente eguali, incombendo a ciascuno di
essi di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo
all’individuazione dell’esatta linea di confine, mentre il giudice svincolato dal principio “actore non probante reus absolvitur” – ha
un amplissimo potere di scelta e valutazione dei mezzi probatori
acquisiti al processo, salvo, nell’ipotesi di mancanza di prove o di
inidoneità delle prove disponibili, il ricorso alle indicazioni delle
mappe catastali. In ogni caso la prima indagine che il giudice è
tenuto a compiere è quella volta ad accertare se sussista nei titoli
l’univocità relativa al confine e se essi forniscano elementi, anche
indiretti, atti a consentire l’eliminazione della denunciata situazione
di incertezza.
In particolare occorre osservare che, in tema di regolamento di
confini, il ricorso al sistema di accertamento configurato dalle
mappe catastali è sussidiario ed è consentito nel caso di mancanza
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ed insiste nella doglianza di avere la corte territoriale erroneamente

assoluta ed obiettiva di altri elementi, nonché nel caso che questi,
per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità,
risultino comunque inidonei alla determinazione certa del confine
(Cass. 30 dicembre 2009 n. 28103).
Occorre, altresì, aggiungere – sempre quale principio generale che per questa Corte la regola stabilita dall’art. 950 c.c., ultimo

del confine si proceda in via incidentale, ai fini della verifica del
rispetto delle distanze, fuori del tipico processo di regolamento di
confini previsto nel citato articolo (Cass. 9 novembre 1978 n. 5132;
Cass. 6 maggio 1988 n. 3379; più di recente: Cass. 19 aprile 2013
n. 9652).
Nella specie la corte territoriale non ha operato un’applicazione dei
principi premessi coerente alla fattispecie così come ricostruita e
interpretata da essa stessa, lì dove, nel procedere alla disamina di
tutti gli elementi acquisiti al processo (documenti prodotti dalle
parti e conclusioni del c.t.u.), pur rilevando la sussistenza di una
differenza tra il confine catastale e quello risultante dallo stato dei
luoghi, spostato di circa 75 cm rispetto allo spigolo, evidenziata
peraltro la esistenza di una struttura esterna di una antica cisterna
interrata, non ha tenuto conto della difformità, argomentando tale
statuizione nell’assenza di una domanda di regolamento dei confini,
per cui ha tratto da ciò l’erronea deduzione giuridica che per la
individuazione pratica del confine fra i fondi – al fine della
determinazione delle distanze per la veduta – doveva aversi
riguardo solo alla delimitazione risultante dal (sussidiario) criterio
delle mappe catastali.
Sequenziale l’ulteriore errore che ha determinato l’esito della lite in
appello, consistito nel porre il principio per cui il confine è solo
quello indicato nella mappa catastale e non anche quello relativo
allo stato dei luoghi e quindi nel non determinare, nella sostanza,
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comma, trova applicazione anche nel caso in cui all’accertamento

quale fosse il confine tra i rispettivi fondi di proprietà delle parti,
nonostante la domanda principale dipendesse proprio e solo da ciò.
Le censure sono dunque da ritenere fondate per la manifesta
sussistenza delle violazioni denunciate;
il terzo mezzo (con il quale viene lamentata la violazione
dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., per essere la corte

tra il chiesto ed il pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., oltre ad
omessa pronuncia, giacchè dalle prove testimoniali sarebbe
risultato che le aperture de quibus erano state realizzate su vecchie
tamponature, risalenti ad epoca precedente all’ultima guerra, per
cui dovevano ritenersi come realizzate ex novo) è inammissibile
quanto all’apertura posta al lato nord-est del fabbricato per due
ordini di ragioni, di seguito illustrate, mentre è assorbito quanto a
quella posta al lato nord-ovest.
In primo luogo, la censura deduce una questione nuova, quale la
prescrizione estintiva dell’originario diritto di servitù di veduta,
circostanza che non risulta avere formato oggetto di contraddittorio
fra le parti. In secondo luogo, non tiene conto di quanto affermato
dalla corte territoriale in ordine all’apertura de qua: il giudice di
appello ha ampiamente chiarito i motivi per i quali – esaminate le
caratteristiche fisiche della finestra – essa non poteva essere
considerata una veduta. Dunque di alcuna omissione può essere
criticata la sentenza impugnata.
Infine per quanto riguarda la veduta posta al lato nord-ovest, nel
ritenere la questione assorbita, va fatto richiamo al pregiudiziale
accertamento di cui ai motivi due e quattro.
Conclusivamente, vanno accolti i motivi due e quattro del
ricorso, respinti i restanti due, il terzo in parte assorbito, e la
sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con
rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova, che nel
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territoriale incorsa nella violazione del principio di corrispondenza

decidere il merito si atterrà ai principi di diritto sopra espressi,
provvedendo, altresì, sulle spese di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso, rigettati
il primo ed il terzo, quest’ultimo in parte assorbito;

a diversa Sezione della Corte di appello di Genova, che provvederà
anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 novembre 2017.

Il Presidente

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio

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