Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20691 del 07/10/2011
Cassazione civile sez. I, 07/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 07/10/2011), n.20691
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.F., rappresentato e difeso dall’Avv. MURA Elisabetta,
domiciliato per legge presso la cancelleria della Corte di Cassazione
in Roma;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale
dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via
dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Cagliari n.
75/2009 depositato il 7 luglio 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 28 settembre 2011 da Consigliere relatore Dott. ZANICHELLI
Vittorio;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per limprocedibilità
del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che il ricorso non risulta depositato;
ritenuto che pertanto debba essere dichiarato l’improcedibilità del medesimo ai sensi dell’art. 369 c.p.c. con condanna alle spese del ricorrente;
preso atto che il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione delle spese del giudizio che liquida in Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011