Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20691 del 01/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/09/2017, (ud. 16/05/2017, dep.01/09/2017),  n. 20691

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6908-2016 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D’ARACOELI 11,

presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA DIORIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALBERTO FURLANETTO;

– ricorrente –

contro

C.M.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2159/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

B.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sente alza n. 2159/2015, emessa dalla Corte d’appello di Venezia, depositata il 15 settembre 2015, con la quale è stata parzialmente riformata la pronuncia n. 1442/2013 del Tribunale di Venezia, ponendosi, in sede di pronuncia di scioglimento del matrimonio, a carico del B. e della moglie C.M.C. “in misura del 53% ciascuno, le spese straordinarie e necessarie al figlio G. (scolastiche, mediche, sportive, ecc.); rilevato che l’intimata non ha svolto attività difensiva; che il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la Corte territoriale ha qualificato come appello incidentale condizionato a fronte dell’appello proposto dal B., ai sensi dell’art. 288 c.p.c., comma 4, avverso la sentenza di primo grado relativamente alla sola parte corretta – la domanda proposta dalla C. di rimborso del 50% delle spese suindicate;

Ritenuto che:

l’impugnazione (principale o incidentale) della sentenza relativamente alla parte corretta n esito al procedimento di correzione di omissioni o errori materiali o di calcolo, che a norma dell’art. 288 c.p.c., comma 4, può essere proposta nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione, possa avere ad oggetto solo la verifica della legittimità ed esattezza della disposta correzione e non anche il merito della sentenza impugnata;

per contro, l’impugnazione della sentenza oggetto di correzione relativa al merito della sentenza vada proposta, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario decorrente dalla data della sentenza stessa e non della correzione (Cass. 07/12/2004, n. 22933; Cass. 30/08/2013, n. 19987);

pertanto, abbia errato la Corte d’appello nel qualificare come appello incidentale la domanda proposta dalla C. e nel riformare la sentenza di primo grado, oggetto di correzione, accogliendo tale domanda, in difetto di un tempestivo gravame avverso detta decisione, con decorrenza dalla data della stessa;

di conseguenza, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, questa Corte debba cassare l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, debba rigettare la domanda proposta dalla C. di rimborso del 50% delle spese straordinarie per il figlio B.G., con condanna della medesima alle spese del presente giudizio e del giudizio di appello, confermando il regolamento delle spese di primo grado.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, debba darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla C. di rimborso del 50% delle spese straordinarie per il figlio B.G.. Condanna l’intimata, in favore del ricorrente, alle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 4.000,00, ed alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Compensa integralmente le spese del primo grado.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2017

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