Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20690 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14160/2018 proposto da:

K.M.A., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Guglielmo Gian Paolo, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Latina;

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di LATINA, del 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/04/2019 dal Cons. Dott. DOLMETTA ALDO ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il giudice di pace di Latina ha rigettato il ricorso presentato dal signor K.M.A., cittadino bengalese, nei confronti del decreto di espulsione emesso dal Prefettura di Latina in data 126 luglio 2017.

Avverso questo provvedimento ha presentato ricorso per cassazione K.M.A., composto da cinque motivi. La Prefettura non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.- Il ricorrente ha censurato il provvedimento del giudice di pace: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 e dell’art. 111 Cost., comma 6, in quanto il decreto di espulsione è stato notificato solo nelle lingue italiana e inglese e non anche nella lingua bengali, sì da renderlo accessibile alla comprensione di K.M.A.; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e per omesso esame di fatto decisivo, per non avere il giudice di pace considerato che K.M.A. aveva chiesto e ottenuto la sospensione del decreto di espulsione nell’ambito del procedimento relativo al riconoscimento della protezione internazionale; (iii) col terzo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, essendo il ricorrente “entrato nel territorio nazionale al solo fine di chiedere asilo politico”; (iv) col quarto motivo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, posto che il decreto di espulsione risulta sottoscritto da semplice viceprefetto, laddove la legge attribuisce il relativo potere solo al prefetto (o a suo vicario); (v) con quinto motivo, per violazione dell’art. 111 Cost., perchè il giudice di pace ha rigettato il ricorso, senza motivare la decisione, “se non con una mera formula di stile”.

3.- Il primo motivo di ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è da considerarsi affetto da nullità il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi, e il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità, ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass., 28 maggio 2018, n. 13323). In tema di espulsione amministrativa dello straniero grava sull’amministrazione l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue; è compito del giudice del merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo (Cass., 10 gennaio 2019, n. 8369; Cass., 15 maggio 2018, n. 11887).

Ciò che non è avvenuto nella fattispecie concreta qui in esame, il giudice del merito essendosi limitato ad asserire in modo affatto apodittico – che il “sig. K.M.A. era in grado di comprendere il tenore della espulsione”.

4.- L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta assorbimento degli altri motivi.

5.- In conclusione, dev’essere cassata la pronuncia impugnata e la controversia rinviata al giudice di pace di Latina, nella persona di altro magistrato, che provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi. Cassa la pronuncia impugnata e rinvia la controversia al giudice di pace di Latina, nella persona di altro magistrato, che provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA