Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20690 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. III, 29/09/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 29/09/2020), n.20690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31722-2019 proposto da:

S.M., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

STEFANIA SANTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1265/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

S.M., cittadino del (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politica, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di subire ritorsioni e violenze da parte di un componente della propria famiglia, e di altri soggetti per ragioni legate alla propria condizione di omosessuale;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento S.M. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza in data 19/3/2018;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano con ordinanza in data 22/3/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto della genericità e dell’assenza di attendibilità del relativo racconto di vita, tale da escludere la stessa possibilità e di esercitare i dovevi officiosi di integrazione e di cooperazione istruttoria previsti dalla legge;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da S.M. con ricorso fondato su cinque motivi d’impugnazione;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con i primi tre motivi, il ricorrente si duole delle gravi carenze motivazionali del provvedimento impugnato, nonchè delle violazioni di legge in cui sarebbe incorso il giudice a quo, tanto con riguardo alla ritenuta genericità e inattendibilità del racconto del ricorrente, quanto in relazione al mancato esercizio dei poteri di integrazione istruttoria, in ogni caso dovuto ai fini del più completo esame della domanda di protezione avanzata in questa sede;

col quarto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di protezione umanitaria, senza tener conto delle condizioni di criticità sociale e istituzionale del paese di provenienza, nonchè del percorso di integrazione da lui intrapreso nel nostro Paese;

con il quinto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato con specifico riguardo alla regolazione delle spese del giudizio;

i primi tre motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono fondati (nei termini e nei limiti di seguito indicati) e idonei ad assorbire la rilevanza delle restanti censure;

dev’essere preliminarmente disattesa la doglianza avanzata dal ricorrente con riguardo al preteso difetto di motivazione della sentenza impugnata, con riguardo al punto concernente l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente;

osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero richiedente l’accertamento dei presupposti per la protezione internazionale, mentre costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, è censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in tutti casi in cui la valutazione di attendibilità non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente predisposti di valutazione della credibilità del dichiarante (così come formalmente descritti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5);

detta valutazione di credibilità deve ritenersi altresì censurabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01);

nel caso di specie, fermo l’oggettivo rilievo della congruità logica del discorso giustificativo articolato nel provvedimento impugnato, varrà considerare come il ricorrente abbia propriamente omesso di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia;

osserva il Collegio, al riguardo, come, attraverso le odierne censure, il ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità, dovendo in ogni caso ritenersi che la motivazione dettata dal giudice a quo a fondamento della decisione impugnata sia (non solo esistente, bensì anche) articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo giudice a quo dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili al racconto dell’odierno ricorrente e del grado della relativa attendibilità in conformità ai parametri di valutazione legalmente stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica;

l’iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente, segnatamente con riguardo al riconoscimento delle forme di protezione relative allo status di rifugiato e alla c.d. protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. a) e b), per loro natura necessariamente dipendenti dall’attendibilità dal racconto della storia di vita e della vicenda individuale del richiedente;

devono essere, sotto altro profilo, accolte le censure avanzate dall’odierno ricorrente con riguardo al mancato esercizio, da parte dei giudici di merito, dei propri poteri di integrazione istruttoria, con particolare riguardo all’ipotesi di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c);

osserva, al riguardo, il Collegio come, secondo l’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte (qui integralmente condiviso e ribadito, al fine di assicurarne continuità), in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, vada esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, a nulla rilevando, a tal fine, la ritenuta non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Sez. 1, Ordinanza n. 14283 del 24/05/2019, Rv. 654168 – 01);

sul punto, varrà evidenziare come la protezione sussidiaria, nel caso di cui all’art. 14, lett. c), cit., vada accordata per il sol fatto che il richiedente provenga da territorio interessato da situazioni di violenza indiscriminata: situazioni in cui il livello del conflitto armato in corso è tale che l’interessato, rientrando in quel paese o in quella regione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (Corte giust. 17 febbraio 2009, C-465/07, Elgafaji, richiamata da Corte giust. 30 gennaio 2014, C 285/12, Diakitè; per la giurisprudenza nazionale cfr. pure, di recente: Cass. 13 maggio 2018, n. 13858; Cass. 23 ottobre 2017, n. 25083; Cass. 21 luglio 2017, n. 18130);

al riguardo, proprio la mancata personalizzazione del rischio preso in considerazione dall’art. 14, lett. c), dà ragione della sostanziale irrilevanza dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente che invochi tale forma di protezione;

il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 contempla, infatti, i criteri che la commissione e il giudice debbono seguire ove “taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove”: tali elementi o aspetti del narrato sono considerati veritieri – come si è visto – se ricorrano le condizioni indicate nel predetto comma 5, lett. da a) ad e);

il presupposto della norma è, evidentemente, l’esistenza di fatti che ineriscono alla vicenda individuale del richiedente, ma che costui, pur avendone l’onere non sia in grado di suffragare con una prova piena: fatti rispetto ai quali non sia nemmeno possibile l’acquisizione officiosa di elementi istruttori da parte del giudice;

la forma di protezione di cui all’art. 14, lett. c) prescinde, viceversa, da fatti che attengano a una vicenda individuale che il richiedente abbia l’onere di allegare e provare;

chi invochi la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), non si trova nella necessità di fornire ragguagli circa la propria storia personale: correlativamente, non ha l’esigenza di avvalersi dei criteri posti dall’art. 3, comma 5 per colmare le lacune probatorie che quella storia evidenzi;

il fatto costituivo della forma di protezione in esame è infatti la situazione di pericolo generalizzato dato dalla violenza indiscriminata in presenza di conflitto armato nel paese o nella regione in cui l’istante deve essere rimpatriato;

la prova di tale situazione, in difetto di attivazione della parte, va acquisita d’ufficio dal giudice: come è stato efficacemente rilevato da questa Corte, quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Cass. 28 giugno 2018, n. 17069);

può dirsi, dunque, che i criteri posti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, agiscono come correttivi di un onere probatorio del richiedente riferito alla sua vicenda personale; poichè tale vicenda non rileva con riguardo alla domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) D.Lgs. cit. (sempre che non si discuta della provenienza dell’istante), non può nemmeno configurarsi, in relazione ad essa, quella situazione di deficit probatorio che il cit. art. 3, comma 5, presuppone: e ciò rende inoperanti i criteri posti dalla detta norma per supplire a una carenza siffatta;

esclusa l’applicazione dei detti criteri, deve conseguentemente negarsi che il giudizio di credibilità o non credibilità delle dichiarazioni rese dal dichiarante sortisca conseguenze preclusive per l’accesso al diritto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

ciò posto, fermo che, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente, al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608 – 01);

nel caso di specie, avendo il giudice a quo negato il proprio dovere di procedere all’attivazione dei propri doveri di cooperazione istruttoria, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c, cit., invocata dall’odierno ricorrente, per il solo fatto di avere quest’ultimo reso dichiarazioni generiche o non credibili, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento, sul punto, delle censure in esame;

la rilevata fondatezza dei motivi esaminati vale ad assorbire la rilevanza delle censure sollevate con riferimento alla contestata negazione dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria;

a tale ultimo riguardo, il giudice del rinvio provvederà alla formulazione dell’esame in parola, tenendo conto della necessità di procedere all’espressa valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02);

l’accoglimento (nei sensi di cui in motivazione) dei primi tre motivi del ricorso, vale altresì ad assorbire la rilevanza del quinto motivo, proposto dal ricorrente avverso la condanna dello stesso, quale appellante, al rimborso delle spese del giudizio d’appello;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza dei primi tre motivi di ricorso (assorbiti i restanti), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

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