Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20690 del 01/10/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20690 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 17116-2012 proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO in
persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato
GUZZO ARCANGELO, che lo rappresenta e difende giusta
2014
delega a margine;
– ricorrente –
1653
contro
ITALIA TURISMO
SPA in persona
del
legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio
Data pubblicazione: 01/10/2014
dell’avvocato PIZZONIA GIUSEPPE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE CORVACE
RUSSO giusta delega a margine;
– controrícorrente nonchè contro
EQUITALIA GERIT SPA;
–
avverso la sentenza n. 118/2011 della COMM.TRIB.REG.
di POTENZA, depositata 1’08/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/05/2014 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GUZZO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato RUSSO
CORVACE che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
– intimato
Svolgimento del processo
La società Italia Turismo spa impugnò davanti
Matera la cartella di pagamento dei contributi
consortili obbligatori dovuti al Consorzio di
Bonifica di Bradano e Metaponto, in relazione
all’anno 2007, per la bonifica ed il
miglioramento
fondiario
degli
immobili
di
proprietà della ricorrente ricompresi nel
perimetro di bonifica, deducendo l’inesistenza
del presupposto impositivo per il mancato
conseguimento di un beneficio diretto e
specifico derivante dall’inclusione dei beni nel
comprensorio di bonifica indicato nel piano di
classifica.
La Commissione Tributaria provinciale di Matera
alla Commissione Tributaria Provinciale di
rigettò il ricorso con sentenza successivamente
riformata dalla Commissione Tributaria Regionale
della Basilicata.
Il Giudice di Appello motivava nel merito
sull’assunto che il Consorzio fondava il suo
potere impositivo esclusivamente nell’inclusione
1
e
dei
nel
terreni
comprensorio
di
bonifica e che il presupposto dell’obbligazione
tributaria non poteva risiedeva unicamente nella
qualità di proprietario dell’immobile incluso
nel comprensorio di bonifica, a prescindere
beneficio effettivo derivante dall’opera di
bonifica per la proprietà della ricorrente.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Basilicata ha proposto ricorso
per cassazione il Consorzio di Bonifica di
Bradano e Metaponto con due motivi e la società
Italia Turismo spa ha resistito con
controricorso.
Il ricorrente ha depositato
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente
Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto
lamenta violazione e falsa applicazione
dalla esecuzione delle opere e dal vantaggio e
dell’art.860 cc; 10 ed 11 R.D. 215 del 13
febbraio 1933;art.9 legge regione Basilicata
6/9/2001 nr.33 ed art. 2697 cc nonchè dei
principi sull’onere della prova ex art. 360 nr.3
cpc in quanto il giudice di appello ha ritenuto
come presupposto del potere impositivo la
configurabilità di un vantaggio effettivo e non
2
W\
solo
potenziale
derivante
dall’inclusione dell’immobile nel consorzio di
bonifica sulla base del piano di classifica
regolarmente adottato ex art.9 legge regione
Basilicata 6/9/2001 nr.33, onerando così il
beneficio fondiario derivante dalle opere e
dalle attività di bonifica svolte in favore
degli immobili di controparte.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente
lamenta vizio di motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio in
riferimento all’art. 360 n.5 cpc, in quanto il
giudice di appello ha ritenuto decisiva la
perizia giurata di parte presentata dalla
contribuente e tesa a dimostrare che il
Consorzio non aveva apportato nessun servizio e
beneficio in riferimento all’attività
istituzionale che lo autorizzasse alla richiesta
di contributi consortili.
Il ricorso proposto è fondato e deve quindi
essere accolto in ordine al primo motivo
proposto assorbito il secondo.
Il primo motivo attiene infatti a questione già
affrontata e risolta da questa Corte con unanime
3
Consorzio dell’onere probatorio in ordine al
giurisprudenza
secondo la quale
la adozione del cd. “perimetro di contribuenza”
esonera il Consorzio dall’onere della prova
della esistenza dei concreti benefici derivati a
ciascun fondo dalle opere di bonifica (cfr.
sez. 26.2.2009 n. 4605; SU 30.10.2008 n. 26009;
id. 5 sez. 21.7.2010 n. 17066; SU 14.5.2010 n.
11722) riversandosi sul contribuente la prova
della inefficacia dei fatti costitutivi della
pretesa, ovvero la estinzione o modificazione
del diritto di credito vantato dal Consorzio. La
indicata interpretazione della regola di riparto
ha ricevuto ulteriore precisazione nelle
decisioni rese a SS.UU. in data 30.10.2008 nn.
26009, 26010 e 26012 e, quindi, nella sentenza
delle SSUU 14.5.2010 n. I 11722, che hanno
circoscritto la presunzione di persistenza del
diritto del Consorzio, avente titolo nel
provvedimento di perimetrazione, alla ipotesi in
Corte cass. 5 sez. 29.9.2004 n. 19509; id. 5
cui il consorziato non contesti specificamente
la legittimità del Piano di classificazione e
riparto o la inesattezza del suo contenuto: in
tal caso, infatti, venendo meno il presupposto
che determina la presunzione di legittimità
della pretesa contributiva viene
4
\Y”
conseguentemente
meno
anche
la
giustificazione dell’inversione dell’onere
probatorio che fa gravare sul consorziato la
prova della difformità della pretesa rispetto
all'”an” od al “quantum” dovuto in base ai
presupposti: ne consegue che nella ipotesi in
questione ritorna in vigore la ordinaria
disciplina codicistica ex art. 2697 c.c. secondo
cui colui che intende far valere un diritto (il
Consorzio) è tenuto a fornire la prova dei fatti
costitutivi della pretesa. Poiché nella
fattispecie concreta sottoposta all’esame di
questa Corte non risultano denunciati vizi di
legittimità del Piano di classificazione o del
provvedimento di perimetrazione ma la censura si
risolve in generiche contestazioni circa
l’assenza di benefici derivanti dalle opere di
urbanizzazione per cui deriverebbe la mancata
realizzazione del presupposto impositivo (e cioè
il nesso di derivazione causale dalle opere di
bonifica del concreto e diretto vantaggio per il
fondo di proprietà del contribuente) ne consegue
che, non essendo stata contestata dalla
consorziata
la
corrispondenza
tra
atto
presupposto (Piano di classificazione e riparto)
5
criteri stabiliti dagli atti amministrativi
ed
(atto
consequenziale
atto
impositivo),
persiste
la
attuale
presunzione di legittimità della pretesa
tributaria avanzata dal Consorzio, fondata sul
presupposto impositivo del conseguimento o della
1933, ex art. 11 (come valutato nel Piano), non
dovendo l’ente pubblico fornire ulteriori
elementi probatori del credito. In tal caso
infatti l’onere della prova contraria si
trasferisce sul consorziato il quale, ove
contesti la inesistenza dei fatti costitutivi
del diritto di credito (come nella specie, per
assenza di un concreto vantaggio conseguito dal
fondo per mancato funzionamento degli impianti
di bonifica) è tenuto ad assolvere compiutamente
all’onere di allegazione, formulando la
contestazione in modo specifico, nonché
all’onere di indicare ed esperire i relativi
mezzi di prova ( Cass. sez.V nr.9100 del
7/3/2012).
Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto
in ordine al primo motivo, assorbito il secondo.
La sentenza impugnata deve essere cassata con
rinvio ad altra sezione della CTR anche per le
spese.
6
conseguibilità del vantaggio ex R.D. n. 215 del
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito
il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia
anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera
della V sezione civile il 6/5/2014
di consiglio
ad altra sezione della CTR della Basilicata