Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20690 del 01/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/09/2017, (ud. 07/04/2017, dep.01/09/2017),  n. 20690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25452-2016 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLETTI FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA UTG DI COSENZA, in persona del

Ministro e del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 187/2016 del GIUDICE DI PACE di COSENZA,

depositata il 05/09/2016;

udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere d.ssa. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

L.A., cittadina albanese, ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il provvedimento del 5.09.2016 con il quale il G.d.P. di Cosenza ha respinto la sua opposizione al decreto del Prefetto cittadino che aveva disposto la sua espulsione dal Territorio dello Stato, mediante accompagnamento alla frontiera.

La Prefettura intimata ha resisto con controricorso, che va tuttavia dichiarato inammissibile in quanto notificato alla ricorrente il 15.2.017, ben oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1, che nella specie scadeva il 14.12.016.

Con il primo motivo L.A., denunciando violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, deduce che il decreto di espulsione è stato tradotto solo in francese ed in inglese, lingue a lei sconosciute, e contesta l’accertamento del G.d.P. secondo cui, all’atto della notifica del provvedimento, ella aveva dichiarato di conoscere la lingua italiana.

Col secondo motivo su duole dell’omessa pronuncia del G.d.P. sull’eccezione concernente l’ineseguibilità dell’espulsione, per la pendenza del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni di giustizia, da lei instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari.

Col terzo motivo lamenta il vizio di motivazione sul capo del provvedimento impugnato che ha convalidato il diniego di concessione di un termine per la partenza volontaria.

La ricorrente ha ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, sia per la genericità della censura volta a contrastare l’accertamento del G.d.P., sia per l’omessa allegazione del documento (decreto di espulsione) sulla quale la stessa si fonda.

Il secondo motivo è infondato, avendo il G.d.P. espressamente rilevato che non v’era notizia dell’esito della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.P.R. n. 344 del 1999, lett. c bis) e che l’eventuale pendenza di procedimenti penali nei quali l’espulsa rivestiva la qualità di parte lesa e/o di imputata non era di per sè ostativa all’espulsione.

Il terzo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che, a fronte dell’amplissima motivazione con la quale il G.d.P. ha ritenuto giustificato il diniego di concessione di un termine per la partenza volontaria, la ricorrente non ha indicato il fatto storico decisivo, ignorato dal giudicante, che, ove considerato, avrebbe condotto all’accoglimento, in parte qua, del ricorso.

Il ricorso va, in conclusione, integralmente respinto.

Attesa l’inammissibilità del controricorso, vanno compensate le spese.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso; compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2017

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