Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2069 del 29/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 2069 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso 16984-2015 proposto da:
ENEL DISTRIBUZIONE SPA 05779711000, in persona del
proprio procuratore Avv.MARCO MAMMOLITI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 14,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LAGOTETA, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MARCO MAMMOLITI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

2017
2388

SOCIETA’

CATTOLICA

ASSICURAZIONE

SOCIETA’

COOPERATIVA, in persona del suo Procuratore Dott.
ALESSANDRO BETTMANN, elettivamente domiciliata in
ROMA,

VIA A.

BERTOLONI 55,

presso lo studio

Data pubblicazione: 29/01/2018

dell’avvocato

FILIPPO

MARIA

CORBO’,

che

la

rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso;
GENERALI ITALIA SPA , già INA ASSITALIA SPA, in
persona dei procuratori generali dr. PIERFRANCESCO

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso
lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, rappresentata
e difesa dall’avvocato GIUSEPPINA MAURO giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

SILO SPA ;
– intimata –

Nonché da:
SILO SPA (ricorso incidentale non depositato);
– ricorrente incidentale contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA 05779711000, in persona del
proprio procuratore Avv. MARCO MAMMOLITI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 14,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LAGOTETA, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MARCO MAMMOLITI giusta procura in calce al ricorso
principale;
– controricorrente all’incidentale –

2

COLAIANNI e dr. MARCO PORZIO, elettivamente

nonché contro

INA ASSITALIA SPA , SOCIETA’ CATTOLICA ASSICURAZIONE
SOCIETA’ COOPERATIVA;
– intimate

avverso

la

sentenza

n.

1519/2014

della

CORTE

D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/10/2014;

consiglio del

04/12/2017

dal

ANTONELLA PELLECCHIA;

3

Consigliere

Dott.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

Rilevato che:

1. La SILC S.p.A. conveniva dinanzi al tribunale di Rossano l’Enel
Distribuzioni S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni da
inesatto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di
somministrazione di energia elettrica. L’attrice eccepiva che la qualità
dell’alimentazione elettrica dello stabilimento fosse inferiore agli

alla produzione danni quantificabili in euro 1.807.600,00.
Costituitasi in giudizio, Enel Distribuzioni S.p.A. contestava la
doeunda ai-torca, eccependo l’inesistenza di accorgimenti tecnici idonei
a garantire l’assoluta continuità del servizio. Nel contempo,
appellandosi al disposto dell’art. 1227 cc, eccepiva la mancata adozione
da parte della SILC S.p.A. di misure di protezione degli impianti, che
avrebbero evitato il verificarsi degli inconvenienti lamentati.
La convenuta chiamava in giudizio le compagnie assicuratrici ma
Assitalia S.p.A. e Società Cattolica di Assicurazioni al fine di essere
manlevata in caso di condanna al risarcimento dei danni. Le terze
chiamate chiedevano il rigetto della domanda di parte attrice.
Con sentenza parziale n. 275/2009, depositata il 24 aprile 2009, il
Tribunale di Rossano dichiarava l’inesatto adempimento di Enel
distribuzione S.p.A. relativamente all’obbligazione di somministrazione
di energia e rimetteva la causa in istruttoria al fine di accertare il nesso
di causalità tra la cattiva qualità dell’erogazione di energia e i danni
lamentati dalla SILC S.p.A..
Con sentenza parziale n. 293, depositata il 17 giugno 2012, il Tribunale
di Rossano definiva in via cquitativa il quantum dei danni ai macchinari,
per un ammontare pari ad euro 39.175,80. Pertanto, condannava
l’Assitalia S.p.A. e la Società Cattolica Assicurazioni a manlevare Enel,
rispettivamente per un importo pari a curo 12.645,00 e 12.832,04.

4

standard previsti dalla normativa di settore, arrecando ai macchinari e

2. Avverso la prima sentenza parziale n. 275/2009 proponeva appello
l’Enel distribuzioni. Si costituivano in giudizio la SILC, per resistere
all’appello, e le compagnie di assicurazioni per sostenere le conclusioni
dell’appellante.
Avverso la seconda sentenza parziale n. 293/2012 proponeva appello
Assitalia. La SILC si costituiva in giudizio per chiedere la conferma

adesivo per sostenere le ragioni dell’appellante principale e domandava
la restituzione delle somme versate medio tempore in favore della SILC. Si
costituiva altresì la Cattolica assicurazioni per chiedere la riforma della
sentenza impugnata.

2.1. I procedimenti venivano riuniti e, con sentenza n. 1519 del 28
ottobre 2014, la Corte d’Appello di Catanzaro rigettava l’impugnazione
proposta da Enel distribuzioni avverso la sentenza parziale 275/2009, e
accoglieva gli appelli avverso la sentenza parziale n. 293/2012 e, in sua
riforma, rigettava la domanda risarcitoria proposta da SILC nei
confronti di Enel distribuzioni, condannandola alla ripetizione delle
somme percepite medio tempore a titolo di risarcimento.
3. Avverso tale pronunzia Enel distribuzione S.p.a. propone ricorso per
cassazione con un unico motivo articolato in più censure, illustrato da
memoria.

3.1 Resiste con controricorso SILC S.p.a. e contestuale ricorso
incidentale, notificato 1’11/02/2016, non depositato.

3.2. Enel distribuzione S.p.a. propone controricorso avverso il ricorso
incidentale notificato dalla SILC Spa, chiedendo il rigetto
dell’impugnativa incidentale, perché tardivamente proposta.
La Società cattolica e Assitalia S.p.a. propongono controricorsi
autonomi avverso il ricorso incidentale notificato dalla SILC Spa
chiedendone il rigetto per tardività.

Premesso che:
5

della sentenza. L’Enel distribuzioni proponeva appello incidentale

sussiste l’interesse di Encl a ricorrere avverso la sentenza parziale con la
quale è stato accertato il proprio inadempimento perché tale
accertamento incide sul prosieguo del giudizio che concerne i danni alla
produzione.

Considerato che:
4.1. Il ricorrente lamenta con la prima censura dell’unico motivo

oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, n. 5, Cpc..
Violazione o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli
articoli 2697 e 1218 c.c., in relazione all’art. 2735 c.c., alla normativa
CEI EN 50160, all’art. 10 delle condizioni generali del contratto di
somministrazione inter partes, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cpc.. Violazione
o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., in relazione agli artt. 1175 e 1375
c.c., ai sensi dell’art. 360, n.3, c.p.c..
La sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto che
era Enel che, a fronte dell’allegazione di una fornitura di energia
elettrica difforme dagli standard qualitativi, avrebbe dovuto dimostrare
l’esatto adempimento dando prova che le anomalie lamentate dalla Silc
s.p.a. rientrassero per frequenza e durata nei limiti stabiliti dalle norme
tecniche ovvero dimostrando la sussistenza delle condizioni di
operatività della clausola di esonero di responsabilità prevista dall’art. 10
delle condizioni di contratto; clausola limitata ai casi di interruzione,
limitazione o variazione di tensione o frequenza dovute a forza
maggiore, a esigenze di servizio,[.. .]prova che Enel non ha dato.
Quindi la sentenza d’appello rigettava il primo motivo di gravame, con
il quale si lamentava che il giudice di primo grado, in violazione degli
artt. 116 e 210 c.p.c., avesse omesso di considerare che, all’epoca dei
fatti, la ricorrente non era tenuta ad avere il registro di interruzione di
fornitura di energia, poiché il relativo obbligo veniva introdotto con
delibera dell’autorità per l’energia elettrica n. 128/1999, efficace dal
6

‘l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato

1/1/2002. La Corte d’Appello riteneva infondata la censura in quanto,
a prescindere dal motivo predetto, vertendosi in materia di
responsabilità contrattuale, la società attrice era onerata dell’allegazione
del solo inadempimento/inesatto adempimento, gravando invece sulla
debitrice l’onere di provare di avere esattamente eseguito la prestazione
o di non avere adempiuto per cause a lei non imputabili.

secondo motivo di gravame relativo all’erronea individuazione della
prestazione dovuta, posto che in nessun passo della sentenza di primo
grado si affermava che l’Enel avesse l’obbligo di fornire energia elettrica
con carattere di continuità assoluta.
Infine, il Giudice di secondo grado rigettava anche il terzo motivo di
appello con cui l’Enel distribuzione spa lamentava l’erronea
disapplicazione dell’art. 1227 cc, posto che condivideva il ragionamento
del Giudice di primo grado secondo cui sarebbe stata eccessivamente
gravosa per la SILC Spa l’adozione di misure atte ad evitare disservizi
nella fornitura di energia elettrica.
La censura è inammissibile.
La Corte territoriale non ha reso sul punto censurato alcuna statuizione
destinata a passare in giudicato, ma ha ritenuto irrilevante la questione a
fronte della “assorbente considera_zione” che ENEL non aveva provato che
la sua inesatta prestazione non era ad esso imputabile (1218 cc).
4.2. Con la seconda censura il ricorrente si duole dell’omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corte ritenuto
responsabile l’Enel Spa a prescindere dalla mancata produzione di
tabulati di cui era stata ordinata l’esibizione ex art. 210 c.p.c., senza
valutare la censura concernente l’erronea applicazione da parte del
Tribunale di Rossano del combinato disposto di cui agli artt. 116 e 210
c.p.c..
7

Sulla base di questo ragionamento la Corte d’Appello rigettava anche il

4.3. Con la terza censura denuncia l’omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai
sensi dell’art. 360, n. 5, cpc; violazione o falsa applicazione del
combinato disposto di cui agli artt 2697 e 1218 cc, in relazione alla
normativa CEI EN 50160, all’art. 2735 cc, ed all’art. 10 delle condizioni
generali del contratto di somministrazione inter partes, ai sensi dell’art.

La Corte d’Appello avrebbe errato perché ha ritenuto sussistente
l’inesatto adempimento dell’Enel distribuzione Spa, in quanto
vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, la SILC Spa era
onerata della sola allegazione dell’inadempimento/inesatto
adempimento, mentre sulla debitrice gravava l’onere di dimostrare di
avere esattamente adempiuto la prestazione conformemente alle norme
tecniche CEI EN 20160 o di non aver adempiuto per causa a lei non
imputabile. La Corte rigettava l’eccezione ritenendo che l’Enel non
avesse fornito la suddetta prova.
Relativamente a quest’ultima questione, si osserva che la SILC Spa
nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado individuava
esattamente quale fosse la portata dell’inadempimento. Detta
quantificazione era stata effettuata ancor prima nella lettera
raccomandata indirizzata all’Enel distribuzione Spa ad opera del
procuratore della SILC Spa. La missiva in questione dovrebbe valere
come confessione stragiudiziale. Ne consegue che la SILC Spa avrebbe
assolto all’onere di cui agli artt. 2697 e 1218 c.c., e l’Enel distribuzione
Spa, depositando in atti la normativa CEI EN 50160, avrebbe
dimostrato che le anomalie rientrassero pienamente negli standard
prescritti. Pertanto, la mancata valutazione della prova fornita dalla
società somministrante renderebbe la sentenza viziata ai sensi dell’art.
360, n.5, cpc.

8

360, n.3, c.p.c.

Con riguardo al secondo profilo di censura si ritiene che le statuizioni
risultano altresì affette da vizio di violazione o falsa applicazione del
combinato disposto di cui agli artt. 2697 e 1218 cc, in relazione all’art.
2735 cc, alla normativa CEI EN 50160, all’art. 10 delle condizioni
generali del contatto di somministrazione inter partes, ai sensi dell’art.
360 n. 3 c.p.c. Invero, in base al combinato disposto di cui agli artt.

l’inadempimento/inesatto adempimento, onere assolto dalla SILC con
confessione stragiudiziale, riprodotta nell’atto introduttivo del giudizio
di primo grado. L’Enel distribuzione Spa per dimostrare l’infondatezza
della domanda attorea depositava in atti la normativa CEI EN 50160,
con la quale si attestava la piena conformità della prestazione agli
standard ivi descritti, nonché l’art. 10 delle condizioni generali del
contratto, con cui si prevede che l’energia è fornita con carattere di
continuità, salvo i casi di forza maggiore. Ne consegue che nessun
dubbio poteva essere sollevato in ordine all’esattezza dell’adempimento
di Enel distribuzione Spa.
La seconda e terza censura sono inammissibili. Il ricorrente chiede in
realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero
fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una
surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non
consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente il
contenuto dell’accertamento compiuto dal giudice sulla scorta della
CTU.

4.4. Con la quarta censura il ricorrente si duole della violazione o falsa
applicazione dell’art. 1227 c.c., in relazione agli articoli 1175 e 1375 c.c.,
ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c..
La sentenza del giudice del merito sarebbe errata nella parte in cui la
Corte d’Appello ha rigettato il terzo motivo di gravame eccepito
dall’Enel distribuzione Spa con cui si lamentava l’erronea
9

2697 e 1218 c.c. il creditore deve limitarsi ad allegare

disapplicazione dell’art. 1227 c.c., sulla base del presupposto per cui
l’adozione di misure atte ad evitare disservizi risulterebbe
eccessivamente gravosa.
Ad ogni modo deve comunque considerarsi che, sebbene al creditore
non possa chiedersi di adoperarsi oltre il ragionevole sacrificio dei
propri interessi, detta ragionevolezza non dovrebbe valutarsi in termini

professionale del creditore. Pertanto, laddove si volesse ammettere una
qualche imputabilità delle anomalie di fornitura all’Enel Spa, questa
dovrebbe essere limitata alle spese necessarie, alla luce del principio di
correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c..
Anche tale censura è inammissibile.
Difatti ENEL sostiene che lo sforzo richiesto all’impresa per l’acquisto
di gruppi di continuità statici idonei a circoscrivere il caso era

“ragionevole”. Ma la “ragionevoleua” è un giudizio in fatto che non può
essere rimesso alla corte di legittimità.
5. Non occorre disporre sulle spese in favore di Silc perché non ha
svolto attività difensiva. Mentre necessita liquidare le spese a favore
delle Compagnie assicurative e di Enel che hanno svolto difese avverso
il ricorso incidentale di Silc anche se non è stato poi depositato.
6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente
al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi
atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,
art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17.

P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale. Dichiara
improcedibile il ricorso incidentale Silc non depositato e condanna
quest’ultima al pagamento in favore delle controricorrenti, Generali
10

meramente economici, ma in relazione all’intera dimensione

Italia, Società Cattolica Assicurazioni ed Enel, delle spese del giudizio di
legittimità che liquida in complessivi Euro 3.200,00 per compensi, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati
in euro 200, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito

dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale
Enel e del ricorrente incidentale Silc, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza

dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA