Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2069 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. un., 28/01/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 28/01/2011), n.2069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO AUBRY 1,

presso lo studio dell’avvocato MOSCARELLI BRUNO, rappresentato e

difeso dagli avvocati FERRANTE GIUSEPPE, PANICCIA GIOVANNI, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA USL FROSINONE, in persona del Commissario Straordinario pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA

46, presso lo studio dell’avvocato FRASCAROLI RUGGERO, rappresentata

e difesa dagli avvocati GENTILE ANTONIO, GENTILE LORETO, per delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.C., A.C., F.M.A.;

– intimati –

avverso la decisione n. 6035/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 06/10/2009; udito l’avvocato Loreto GENTILE;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato, nella relazione depositata il 12.10.2010 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni e proposte nel senso:

“CHE il Consiglio di Stato con sentenza 6.10.2009 a conferma della prima decisione del TAR Lazio in data 29.11.2004 ha rigettato l’impugnazione proposta dal Dr. P.C. avverso la decisione di A USL Frosinone di escluderlo dal concorso per 2 posti di dirigente medico per carenza del requisito specifico previsto dal D.P.R. n. 483 del 1997, art. 24. La decisione del Consiglio di Stato fa capo alla ricostruzione della carenza dei titoli-requisito, alla interpretazione delle disposizioni della L. n. 201 del 2000, art. 2, comma 2, sulla previsione di una riserva dei posti a favore del personale incaricato, e conclude per la insussistenza del titolo del P. a beneficiare della riserva e pertanto per la legittimità della esclusione. CHE per la cassazione di tale decisione il P. ha proposto ricorso il 30.3.2010 che denunzia violazioni di legge sostanziale e processuale e degli artt. 24-111 Cost. in esse ravvisando eccesso di potere giurisdizionale: si lamenta infatti che l’interpretazione della L. n. 401 del 2001 data dal C.d.S. abbia comportato uno “sconfinamento” del giudizio nel merito, attingendo risultati interpretativi arbitrali (contrari alla ratio attestata dagli atti parlamentari) e sulla base di una lettura della vicenda di fatto minata da radicali contraddizioni logiche. CHE nel proprio controricorso del 6.5.2010 la A USL di Frosinone ha eccepito la evidente inammissibilità del ricorso essendo prospettata come ragione di “eccesso di potere giurisdizionale soltanto una attività interpretativa delle norme e dei fatti che non comporta sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione. CHE appare evidente la rilevata inammissibilità del ricorso dovendosi dare seguito al fermo indirizzo delle Sezioni Unite per il quale il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni dei giudici speciali ex art. 362 c.p.c., comma 1 è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione di detto Giudice e, in concreto, all’accertamento di vizi che attengano all’essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio. Ne consegue che rientrano nei limiti interni della giurisdizione, estranei al sindacato consentito, eventuali “errores in procedendo”, così come ipotesi di errata interpretazione o mancata applicazione di norme sostanziali (errores injudicando) oggetto della contesa nei gradi di merito (in tal senso si rammentano, tra le tante, S.U. n. 14296/2010 – n. 14890/2010 – n. 25260/2009 – n. 29348/2008); nè, si badi, le valutazioni operate con riguardo ai presupposti tecnici della materia controversa possono attingere la ipotesi di sconfinamento nel merito amministrativo, le volte in cui le decisioni del Consiglio di Stato si attestino sul controllo ab extrinseco dei vizi (tra i quali l’eccesso di potere) attingenti l’atto contestato (e sul punto si richiama la recente decisione S.U. n. 14893/2010); CHE nella vicenda prospettata in ricorso vengono esposte doglianze sulle arbitrane disapplicazioni di norme o su contraddizioni nel rilevare i presupposti della vicenda, senza che in alcun modo sia configurato un eccesso dai limiti esterni dalla propria giurisdizione o invasione del terreno riservato alla P.A.”.

Diritto

OSSERVA

Il Collegio che le considerazioni sopra esposte, peraltro non fatte segno ad alcun rilievo critico da parte della difesa del ricorrente, meritano piena ed integrale condivisione, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore della controricorrente Amministrazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente P. C. a corrispondere alla controricorrente Azienda USL di Frosinone per spese di giudizio la somma di Euro 2.300 (di cui Euro 100 per esborsi) oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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