Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20689 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29181/2017 proposto da:

A.L., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Favaccio Giovanni, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura Provincia di Caltanissetta;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 450/2017 del GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA,

del 01/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/04/2019 dal Cons. Dott. DOLMETTA ALDO ANGELO;

lette le conclusioni scritte dal P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha chiesto che il

ricorso venga dichiarato inammissibile.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il giudice di pace di Caltanisetta ha rigettato il ricorso presentato dal signor A.L., cittadino tunisino, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Caltanisetta in data 10 agosto 2017.

Avverso questo provvedimento ha presentato ricorso per cassazione A.L., composto da un motivo.

La Prefettura non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.- Il ricorrente censura la decisione del giudice di pace, invocando la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, per due ordini di ragioni.

La prima consiste nell’affermazione che si è proceduto all’espulsione coattiva, nonostante fosse stata presentata domanda di protezione internazionale e che, per l’effetto di questa, la Questura di Ragusa avesse altresì fissato la comparizione del richiedente al 31 agosto 2017.

La seconda ragione si sostanzia nella rilevazione che il provvedimento impugnato non ha tenuto conto della sussistenza di un carico familiare protetto ex art. 19, comma 2, del citato D.Lgs..

3.- Il ricorso è inammissibile.

Lo stesso difetta infatti della necessaria specificità dei motivi di ricorso che è richiesta dalla norma dell’art. 366 c.p.c..

In particolare, con riferimento alla prima ragione esposta il ricorso non precisa in quali atti e in quali modi abbia sollevato il rilievo nell’ambito del giudizio di merito.

E’ fermo principio della giurisprudenza di questa Corte, d’altro canto, che la presentazione di una domanda di protezione internazionale può incidere sul provvedimento relativo all’espulsione solo se è stata presentata prima della notifica del relativo decreto (cfr. Cass., 12 novembre 2018, n. 28860).

Non diversamente si deve poi ritenere per l’altra ragione che il ricorrente ha addotto. Come puntualmente ha riscontrato il P.M., infatti, la dedotta “esistenza di un non meglio indicato carico familiare” resta affatto “estraneo al contenuto e alla motivazione del provvedimento impugnato”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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