Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20689 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. III, 29/09/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 29/09/2020), n.20689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31195-2019 proposto da:

U.F., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPINA MARCIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3591/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

U.F., cittadina (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiata politica, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, la ricorrente ha dedotto di essere fuggita dal proprio paese per il timore di subire violenze da parte di un componente della propria famiglia;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento U.F. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza in data 10/7/2018;

tale ordinanza, appellata dalla soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano con ordinanza in data 28/8/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della sostanziale inattendibilità del racconto di vita genericamente e contraddittoriamente riferito dalla ricorrente e, in ogni caso, della mancanza, nella ragione di provenienza dell’istante, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 2) dell’inadeguata dimostrazione dei presupposti di integrazione sociale necessari per il riscontro della situazione di particolare vulnerabilità personale del ricorrente ai fini del riconoscimento della c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da U.F. con ricorso fondato su due motivi;

il Ministero dell’Interno, non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione, da parte della corte territoriale, del c.d. dovere di cooperazione istruttoria con riguardo al rivendicato riconoscimento della c.d. protezione sussidiaria;

col secondo motivo la ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di protezione umanitaria, senza tenere conto adeguatamente del percorso di integrazione da lei intrapreso nel nostro Paese e delle condizioni socioeconomiche del paese di provenienza;

il primo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo;

osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente;

al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608 – 01);

nel caso di specie, la corte territoriale non ha adeguatamente assolto ai propri doveri di cooperazione istruttoria nei termini specificati, avendo totalmente trascurato di indicare, nella propria sentenza, da quali fonti, attendibili e aggiornate, abbia tratto le informazioni poste a fondamento del rigetto della domanda di protezione sussidiaria, limitandosi a escludere il ricorso dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base di indicazioni meramente generiche, oltre che del tutto prive, occorre ribadire, di riscontri identificativi della provenienza delle fonti d’informazione reperite;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo assorbito il secondo – dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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