Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20689 del 10/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 20689 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Ud. 11/07/2013
SENTENZA

PU
sul ricorso 16264-2007 proposto da:
BANCA CARIGE S.P.A. (p.i. 03285880104), in persona
del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO

Data pubblicazione: 10/09/2013

MASCAGNI 7, presso l’avvocato CASSINELLI ROBERTO,
che la rappresenta e difende;,` giusta procura in
2013

calce al ricorso;
– ricorrente –

1242
contro

FALLIMENTO LA GRAS IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

4

1

(c.f. 06119180013), in persona del Curatore rag.
LUCIA DI FALCO MORETTI, elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZA GIUNONE REGINA 1, presso l’avvocato
DI TORO MARCO, che lo rappresenta e difende, giusta
procura in calce al controricorso;

avverso la sentenza n.

controricorrente

409/2007 della CORTE

D’APPELLO di TORINO, depositata il 14/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 11/07/2013 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato ANSELMO
CARLEVARO, con delega, che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso. 4

2

2
Svolgimento del processo
Il Fallimento La Gras Impianti s.r.l. in liquidazione, dichiarato
con sentenza del Tribunale di Torino del 17/11/99, agiva in
revocatoria fallimentare ex art.67,2 ° comma 1.f. nei confronti
della Banca Carige, per la declaratoria di inefficacia delle

fallimento, sui c/c nn.186920(conto anticipi su fatture) e 186560
(conto ordinario), per complessivi euro 105.340,12.
Il Tribunale accoglieva la domanda, revocando pagamenti per euro
95.049,65, sulla base degli accertamenti tecnici disposti.
La Corte d’appello, con sentenza 2/2-14/3/2007, ha respinto
l’appello della Banca Carige e condannato la stessa alle spese del
grado.
Nello specifico, la Corte del merito ha escluso la sussistenza di
due forme concorrenti di affidamento, mentre l’unica linea di
credito era costituita da un “anticipo crediti c/delega per
l’incasso”, regolato in c/c, avente ad oggetto l’anticipazione su
fatture della società correntista, e che la coesistenza dei due
conti, uno ordinario e l’altro di appoggio per le anticipazioni su
fattura, avesse duplicato la revoca delle stesse operazioni, e
correttamente il C.T.U. aveva ritenuto non revocabili le partite
bilanciate.
Secondo la Corte territoriale, la tesi della Banca, secondo cui
l’anticipo su fatture costituisce fattispecie omologa all’apertura
di credito, è contraria all’orientamento del S.C., né è corretta
la prospettazione dell’appellante, che il conto anticipi, aperto

rimesse effettuate dalla società nell’anno anteriore al

3
per gestire la funzionalità del fido fatture e/o castelletto,
sarebbe caratterizzato da un’intrinseca autoliquidazione delle
partite mediante compensazione legale; non essendo i due conti
., assistiti da apertura di credito, tale non essendo il semplice
anticipo per smobilizzo crediti, le rimesse derivanti dai

Né, quanto alla prospettazione del carattere bilanciato delle
operazioni, l’appellante aveva chiarito, neppure come allegazione,
quali fossero gli indici dell’accordo anche tacito, diretto a non
considerare come partite del conto determinate somme destinate ad
effettuare pagamenti a terzi.
Quanto al requisito soggettivo, la Corte ha rilevato che dalla
C.T.U. emergevano dati di fatto, enucleabili “quasi a colpo
d’occhio” nei bilanci degli esercizi 1996 e 1997, entrambi noti
alla Banca alla data delle rimesse revocabili, e cioè
l’insufficienza degli stanziamenti per gli ammortamenti, il
mancato pagamento di debiti previdenziali e tributari scaduti,
l’erosione del capitale per perdite, il richiamo ed il protesto di
effetti, alcuni della stessa Banca o comunque transitati sul c/c

pagamenti delle fattura costituiscono atti solutori.

della società fallita, la revoca da parte della Carige dell’unica
linea di credito, a cui si aggiungeva il peggioramento nel 1997
del margine negativo di tesoreria e che il capitale netto
circolante risultava negativo nel 1996 e nel 1997.
Tutti detti elementi, a giudizio della Corte del merito,
denotavano un quadro
,

sintomatico grave,

legittimante la

presunzione ex art.2729 c.c. della effettiva conoscenza da parte

I,

4
della Carige dello stato di decozione della società La Gras
Impianti.
Ricorre la Banca Carige, sulla base di tre motivi.
Si difende con controricorso il Fallimento.
Motivi della decisione

e/o falsa applicazione degli artt. 67 1.f., 2727, 2729, 2697 c.c.
e vizio di motivazione, omessa contraddittoria ed insufficiente,
sulla ritenuta scientia decoctionis.
Secondo la Carige, i Giudici d’appello hanno sostituito al
criterio della “conoscenza effettiva” quello della “conoscenza
potenziale”, si sono basati sulla astratta conoscibilità dei dati
di bilancio, solo sulla C.T.U., che ha valutato i bilanci,
violando l’onere della prova, senza tenere in considerazione
rilievi della parte.
1.2.- Col secondo mezzo, la ricorrente denuncia il vizio di
violazione e/o falsa applicazione dell’art.67 1.f., nonché il
vizio di omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione, per
avere ritenuto che la concessione di “credito per un importo

1.1.- Col primo mezzo, la ricorrente denuncia il vizio di errata

complessivo di lire 70.000.000” utilizzabile come “anticipo
crediti con delega per l’incasso a favore di Banca Carige s.p.a.”
fosse irrilevante al fine di individuare le rimesse pervenute sul
conto corrente.
La Banca sostiene l’esclusione della natura solutoria delle
rimesse affluite sui conti correnti della società poi fallita,
deducendo che il c.d. conto anticipi, aperto per gestire la

Il

5
funzionalità del fido fatture e/o castelletto, è caratterizzato
dall’intrinseca “autoliquidazione” e dalla compensazione legale
delle partite; e che, se da un punto di vista strettamente
tecnico, lo sconto o anticipo può essere ritenuto diverso
dall’apertura di credito, ” dal punto di vista funzionale questi

banca, il cui rimborso è assistito dalla garanzia atipica ed auto
liquidante, attuata mediante la cessione di credito che nella
maggioranza dei casi è incorporato in un titolo avente natura
cambiaria”.
Secondo la Carige, il castelletto deve ritenersi un “fido
rotativo” al pari dell’apertura di credito in c/c, da ciò
conseguendo che, in costanza di fido, le rimesse sul c/c e gli
incassi del crediti anticipati nel castelletto non decurtano alcun
debito, ma ripristinano il massimale.
1.3.- Con il terzo mezzo, la ricorrente denuncia il vizio di
violazione e/o falsa applicazione dell’art.67 1.f., ed il vizio
motivazione, omessa, contraddittoria, insufficiente, in relazione
alla quantificazione delle rimesse in astratto revocabili.
Secondo la parte, non sono revocabili le singole rimesse annotate
nell’estratto conto, ma va considerata la differenza tra la
massima esposizione nel periodo sospetto ed il saldo finale del
conto, come ritenuto dalla Corte d’appello di Firenze nella
pronuncia 28/1/04, e tale tesi trova conferma nella recente
modifica apportata dal legislatore all’art.67 1.f.
2.1.- Il primo motivo è osta-ati375én

inammissibile.

si sostanziano in operazioni di finanziamento da parte della

6
Il motivo è incentrato sul rilievo che la Corte d’appello avrebbe
ritenuto la prova della

scientia decoctlonis,

presupponendo la

conoscenza da parte della Banca dei dati risultanti dalla sola
.

analisi dei bilanci, aderendo alla C.T.U., senza considerare le
critiche alla stessa.

ricorrente ha inteso dolersi della sola valutazione dei dati di
bilancio, come risultanti dalla C.T.U., mentre la Corte del merito
ha reso una valutazione ben più complessa ed ampia in relazione al
profilo soggettivo della revocatoria, evidenziando la risultanza,
quasi a colpo d’occhio, dei semplici dati di fatte alla stregua
dei bilanci degli esercizi 1996 e 1997, conosciuti dalla Carige,
per l’esplicita ammissione di cui al verbale d’udienza del
12/6/03, nonché il richiamo ed il protesto di effetti, alcuni
richiesti dalla stessa Banca o transitati sul c/c della società ),e
la revoca dell’unica linea di credito, come documentalmente
provato in atti.
A fronte di detti specifici rilievi, che hanno costituito la base
della ritenuta prova della

scientla decoctionis

e non già della

A riguardo, si deve rilevare che, con tali deduzioni, la

mera ed astratta conoscibilità, le censure della ricorrente sono
da ritenersi del tutto parziali, e già in tesi inidonee a
determinare l’annullamento della pronuncia impugnata.
2.2.- Il secondo motivo è infondato.
La Corte del merito ha correttamente escluso che l’anticipo su
fatture costituisse un’apertura di credito, né è sostenibile, come

argomenta la ricorrente, che il castelletto debba intendersi alla

ti

7
stregua di un fido rotativo al pari di un’apertura di credito,
atteso che, nel concreto rapporto tra le parti, la società non
aveva la facoltà di utilizzare con immediatezza la somma di
danaro, con facoltà di ripristinare la provvista, ma si trattava
di un finanziamento su crediti, tale per cui il credito era
determinato volta per volta, a fronte delle singole operazioni di
sconto, che determinavano per la società un immediato debito di
restituzione e non la disponibilità di somma di danaro, e la somma
di cui all’anticipo crediti indicava semplicemente la somma oltre
la quale la Banca non era più obbligata a scontare le fatture
della La Gras.
E tale differenza tra castelletto di sconto ed apertura di credito
è conforme all’indirizzo della giurisprudenza, come affermato, tra
le ultime, nelle pronunce 17747/09, 7451/08, 3396/03.
La Corte del merito ha altresì escluso che la coesistenza dei due
conti avesse portato alla duplicazione delle rimesse revocabili,
ricostruendo in fatto il funzionamento dell’operazione di sconto,
con le conseguenti registrazioni contabili, dovute al fatto che la
Banca aveva preferito regolare l’anticipo delle fatture sul conto
di appoggio e non sul medesimo conto ordinario, ed ha rilevato
che, proprio al fine di evitare la revoca della stessa operazione,
una volta come anticipazione sul conto corrente ordinario, ed una
seconda come versamento sul conto anticipi, il C.T.U. aveva
escluso dalle rimesse revocabili le partite bilanciate.
Correttamente è stata esclusa l’intrinseca autoliquidazione delle
partite mediante compensazione legale delle stesse, richiamandosi

8
l’orientamento espresso nella pronuncia 20101/05, a cui si deve
aggiungere la successiva conforme 35071/2013.
2.3.- Il terzo motivo è inammissibile.
Con detto motivo, la Carige intende contestare l’adozione del
criterio del saldo disponibile, e di contro a detta

assolutamente preliminare rilevata la novità della questione, mai
trattata nel corso del giudizio di merito, da cui
l’inammissibilità delle censure in oggetto.
3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la Banca Carige s.p.a. al
pagamento delle spese, liquidate in euro 8000,00 per compenso,
oltre euro 200,00 per esborsi; oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2013
Il P

dente

prospettazione, posta a base delle censure del motivo, va in via

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA