Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20689 del 01/009/2017

Cassazione civile, sez. VI, 01/09/2017, (ud. 07/04/2017, dep.01/09/2017),  n. 20689

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3263-2016 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCELLO CANTONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1043/2015 della CORTI D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere D.ssa. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

1) O.O., cittadino (OMISSIS) proveniente da (OMISSIS), ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la sentenza 3.6.2015 della Corte d’appello di Bologna che, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal Ministero dell’Interno contro il provvedimento del tribunale, ha negato il suo diritto al riconoscimento della misura della protezione c.d. sussidiaria, affermando che, pur a voler prestare credito al racconto del richiedente, i fatti da questi addotti a sostegno della domanda di protezione (minacce di morte subite da una setta segreta operante nell'(OMISSIS), cui era affiliato il padre defunto e che pretendeva che egli, in quanto primogenito, lo sostituisse; arresto seguito alla denuncia delle minacce, a causa dell’influenza esercitata da soggetti appartenenti alla setta sulle autorità di pubblica sicurezza locali) sono estranei alle condizioni socio-politiche del paese di origine e non integrano alcuna delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

2) Il ricorrente ha ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO CHE:

3) La notificazione dell’atto al Ministero degli Interni è stata eseguita da O. presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, con plico raccomandato spedito il 31.12.015 a mezzo del servizio postale.

Il ricorrente ha però omesso di allegare agli atti la ricevuta di ritorno della raccomandata, la cui produzione, in assenza di attività difensiva dell’amministrazione intimata, era necessaria al fine di provare l’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, la corretta instaurazione del contraddittorio.

O., cui nella proposta di definizione era stato dato avviso della mancanza di prova dell’avvenuta notificazione, non ha neppure formulato istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c. per provvedere al deposito dell’avviso di ricevimento. Ne consegue che, non essendo prevista la concessione di un termine a tal fine e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il ricorso deva essere dichiarato inammissibile (Cass. SS.UU. n. 627/08).

Poichè il Ministero non ha svolto difese, non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2017

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