Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20688 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 31/07/2019), n.20688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22587/2018 proposto da:

D.A., elett.te domiciliato in Roma, presso l’avvocato

Giorgetti Marco, dal quale è rappres. e difeso, con procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 145/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

pubblicata il 07/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/04/2019 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 7.2.2018, la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dal sig. D.A. avverso l’ordinanza, comunicatagli il 24 agosto 2016, con cui il Tribunale aveva respinto il suo ricorso avverso il diniego di protezione internazionale disposto dalla competente Commissione territoriale. La Corte ha infatti ritenuto erronea la proposizione dell’appello mediate atto di citazione, notificato il 23 settembre 2016, anzichè con ricorso da depositare nel termine previsto per l’impugnazione, e che neppure il principio di conservazione degli atti processuali giovasse all’appellante, essendo stato l’atto di appello depositato in cancelleria il 3 ottobre 2016, oltre il termine di trenta giorni per proporre l’impugnazione.

Il D. ricorre in cassazione con unico motivo. Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 1, comma 9 e del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, in quanto dal D.Lgs. n. 150, art. 19, non si desume alcuna norma riguardo alla forma dell’appello, sicchè non potrebbe ritenersi, in via interpretativa, che il legislatore abbia voluto consapevolmente mutare il regime procedimentale del giudizio d’appello da introdurre con ricorso, anzichè con citazione.

Il ricorso è fondato.

Invero, le Sezioni Unite di questa Corte (n. 28575/2018) hanno chiarito che nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 , così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma.

Tuttavia, tale sentenza ha aggiunto che tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overrulling processuale, cui si applica il principio, già enunciato dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza n. 15144 del 2011, della disapplicazione degli effetti preclusivi processuali, derivanti dalla nuova interpretazione, ai fatti verificatisi come nella specie – in epoca anteriore all’affermazione di quest’ultima.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale considererà tempestivo l’appello dell’attuale ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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